2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.