Articolo 51 del Codice della strada
Articolo 46Articolo 52
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Art. 51. Slitte 1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, e' ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Entrata in vigore il 30 giugno 1993
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