Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2002, n. 15235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15235 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 152 35/02 LA CORTE SUPREMA DI NE Oggetto orienari ustavili Compost dag. -ripetice of Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 23597, - Cron. 3550 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - RepP.3962 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere- Ud.12/03/02 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richlesia copia studi S ENTENZA IL SOLE 24 OR dal Sig. 2,1030 sul ricorso proposto da: per diritti 30 OIL-2002 il EL IO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIER - VIA DEL CASALETTO 151 presso lo studio dell'avvocato FELICE EL, che lo difende, giusta delega in atti;
é ricorrente - u q
contro
TI ZI, difeso da ве stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BATTERIA NOMENTANA 26, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO CALZONA, difesoQuiz - dagli avvocato PAOLO TI, ZI TI, giusta delega in atti;
2002 390 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 2015/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
che EL IC, preliminar mente udito 1 'Avvocato eccepife la inammissibilità dal contraricorso per carenza di specialità della procura, difensore del ricorrente The nel merito conclude riportandosi agli atti depositati;
udito 1'Avvocato TI Paolo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso e ritiene infondata l'eccezione preliminare del ricorrente. __ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Mauriz c Bernardinotti, con atto di citazione ictificato in data 25 maggio 1994, convenne innanzi Tribunai di Rie l i] Notaio Maurizio ianfelico, che, SIJ suo incarico, aveva redacto due atti pubblici nel dicembre 1991 e nell'aprile 1992, chiedendo che fosse condannato a restituirgli quarto versatogli oitre :1 dovuto 21 titolo di spese vive. Espose l'actore che dai.ie otto fatture Laviategli, S11 sua sollecitazione, da i Notaio risultava che la somma eccedente il dovuto ammontava ä £.10.718.300, da cui dovevano essere Notratti solo gli importi dovuti per bolli, repertorio, vcltura catastale, archivio e cassa otarile, ancora non determinato. Il convenuto si costituì in giudizio per resistere alla domanda P proporre comanda т и riconvenzionale, volta alia condanna dell'attore a в versargii quanto ulteriormente dovul.ogli a Litclo и li onorari e competenze, secondo il parere vislato ч del competente Consiglio dell'Ordine dei Nozai. J'adito tribunale respinse ¹ à domanda principale cd, in parziale accoglimento cella riconvenzionale, condannċ il Bernardinetti al 3 Dagamento della somma di £.
1.239.808 con gli interessi legali a far tempo dal 29 giugno 1994, ma ia Corte d'Appello di Roma, c ogliendo l'appello principale del Bernardinetti, con sentenza resa il 22 giugno 1999, ha condannato il Notaio Gianfelice 1 restituire al Berrardinel-i ia Somma di 2.10.000.000 citre agli interessi legali dalla data della domanda ते saldo, rigettando ogni allra icmardia proposta dalle parti. На Osservato 11 giudice d'appello che e roncamente i Tribunale, pur riconoscendo che l'attore aveva versato, a titolo di spese vivo, una Somma superiore, nella misura di £.10.000.000, quelia dovuta, aveva finito col rigo-tare le relativa domanda sui rilievo che risultava provala L'avvenuta richiesta e corresponsione di summe per onorar in misura inferiore ai minimi ariffari e che, quindi, ека necessario applicare gli onorari . ет indi nati nelle parcelle vistale dal Consiglio в Votarile di Rieti, Qii Gran Junga maggiore di и quelli indicati nelle fatture erosse da TA ч Cianfolice. Al riguardo, la corte di merilo ha rilevato chc primo giudice non aveva precisato quali tossero i minimi taritiar violazi, essendosi limitatio a 4 dedurre tale violazione, oggettivamente inesistente, da ina letlera inviata dal Notaio al cliente, con la quale il primo richiamava solo la "modestia" dell'importo negli onorari applicati. Poraltro, lo stesso Notaio, non solo non aveva dodotto di essere creditore 3 tale ticolo, ma costituendosi giudizio d'appello, avevane] espressamente chies o dari atto che, contrariamente ¿ quanto rilcnuto dal giudice di primo grado, "gli onorari applicati. ..sono modesti ma non inferiori ai minimi”. Ne derivava, ад avviso delia COITO Territorialc, che gli oncrari 0 le competenzo dovate al Notaio Gianfelice restavano fissati nolla misura richiesta e corrisposta a che, quindi, con la sommaa cuna compensazione poteva operarsi corrisposta in più ner spese vivo, il Qui accertamento поп OIA stato oggetto di alcuna к critica da parte dell'appellato. е л Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ив ricorso 11 Gianfelice, affidandosi tre motivi. р п Resiste con controricorso 11 Bernardinetti. MOTIVI DELLA DECISIONE Coi primo molive i ricorrente Censura ia sent.onza impugnata pet violaziore e faloo 5 applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., adducendo che la Corto d'Appello ha accolto la domanda di ripetizione della somma di £.10.000.000 per spesc vivo pagate in più rispetto al dovuto, roncatance com'era stato rilevato, la domanda а taiche, itclo fosse stata proposta per la prima volta in grado d'appello. Per vero, chiarisce ricorrente, in primo grado il Bernardinetli avova, in U1 primo tempo, latto riferimento ad un credito per onorari pagati in eccesso, richiamando, all'uopo, l'arl. 80 del'a successivamente aveva chiesto lan.89/1913, e restituzione deila somma di £.9.092.199 "o altra ritenuta di ragione" senza specificarne il icolo, peraitro, che SE disposta Unachiedendo, consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare l'importo totale dei la SOM A dovuta al Notaio, evidentemente per spese ed onorari. La censura è infondata. й и _ sentenza impugnata non consente di duoitaro ив alla corrispondenza del t Loio per л quale ч zi conosciuto dovula in restituzione a Bernardinetti la Somma di £ 10.000.000 1 titolo domanda principale in .XOSTO a fondamento de la se za incertezze vione primo grado, titola che Individuato in quello delle "spese vive" ( fr. la carrativa della sentenza a fq. 2). Si precisa, peraltro, nella sent enz. cho ! a somma A tai titolo richiesta (4.10.713.300) vonjva ricavata dall'altore per differenza ra quella effettivamente corrisposta per spese vive al Notaio la somma che allo stesso titolo risultava dovuta daile otto fatture successivamente inviatogl: dai professionista. L'individuazione delia causa petendi operata Sal giudice di merito, ris ando ali' interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio, condotta rel rispetto dei criteri ermeneutici di legge, la cul violazione [o] viene Jeppure denunciata, si sottrae alla possibilità di sindacato in sede di logittimità. D'altro canto, quelle che il ricorrente segnala COMMA variazioni non consentine del tera dei й dibattito risultano, piuttosto, ao avviso di questa и Corte, il risultato del'ampliamento del Thema щ decidendi provocat.o deila proposizione deila а ч Zomanda riconvenzionale, avente ad ogget.to [I] rodito per onorari. altresì, Lin vizio di ΤΙ ricorrente adombra, i l giudice d'appello, litrapetizione, per avere, 7 riconosciuto dovuta al Bernardinecti 11 a SOTMA naggiore di quella richiesta, ra anche taic icglianza va disa tesa, avendo sempro 1 Bernardinetti fatta salva la richiesta della Siversa somma she CAL qiudice sarebbe staca riconosciuta come dovuta. Col secondc Mo j vo i ricorrente denuncia violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., sostenendo the il Bernardiretti si sarebbe arbitrariamente sostituito ai donatori, intestatari delle parcelle, cll'esercitare l'azione di ripetizione d'indebito. La censura inammissibile, poiché pone Una questione mai dedolta nolla fase di merito, rel 10280 della quate, per que cho risulta dalla sentenza impugnata, non u mai contestata 'astratta Litolarità, in Capo ان Bernardinetti, Sel credito dedotto in giudizio. N'è d'altro canto, la sentenza viene censurata per omessa pronuncia sul ит di un'eccezione rituaimente proposta. ищ Coi Lerzo motivo i ricorrente lamenta violazione = falsa applicazione dell'art. 93, n.5, ч omessa, insufficiente n.89/1913 nonché 0 contraddittoria motivazione, adducendo che erroncamento ed acodit icamente la corte di merito. ta ritenuto che egli non avesse il diritto d_ civolgersi al Consiglio dell'Ordine dei Noza per parere sull'ammontare delle competenze spettantegli, non avencio considerato che tale -arere ora reso necessario dall'iniziativa diziaria intrapresa dal Bernardinetsi. ricorrente, ino tro, rimarca che, contrariamente a quante ritenuto in sentenza, egli con aveva emesso Tallure nei confronti de Bernardi netti, M.A sclo parcelle non quietanzato, sicchè TION poteva rilenersi determinata alcuna preclusione sulla defin izione del rapporto, Ugualmente, ad avviso del ricorrer e, territoriale avrebbe arrato nel ritenere inammissibile in un ordinario giudizio d i cognizione la possibilità utilizzare La Liquidazione operata dal Consigl o dell'Ordine, po the al contrario, l'ar . 93 0.89 del 1913 affida tale organo la competenza sulle a ий contestazioni in tema di spese ed onorari spettanti a nolai. щ и Anche quest'ultima Ce sura é destituita di ч Foncamento, poiché elude la considerazione centrale della sentenza impugnata, rella parte in cui, dopo Qwere escluso che gli onorari riscosa da Notaic Giar folice, violassero i Tirimi tari fari, come 4] erroneamente itenuto dal primo giudice, rilcva the "Gli onorari e le competenze al pagamento ielle quali il Rernardine r! era 1.enuto no почечапо che essere quel.e richiesto dall'odierno appellante regolarmente corrisposto principale...". A tale considerazione, che inequivocabilmente sotzende il convincimento che le me corrisposte Litolo di oncrari 2 competenze fossero state F versate in esecuzione di una pattuizione intercorsa professionista ed i cliente, ra 1 1 segue secondo cui arbi a riscitava L'altra, l'iniziativa del Notaio di rivolgersi al competente Consiglio de l'Ordine per la Liquidazione degli -norari e competenze. Sicchè, risulta eviderto che la seconda considerazione, scaturisce dal rilievo che, essenco intervenuZO accordo sugli onorari e competenze, u ion v'era ragione per una diversa iquidazione, nor r l 言 da una ritenuta impossib icà astroita u u l d i e provocare il parere del Consiglio dell'Ordine. Z l'ale essendo il chiaro pensiero espresso dalla corte di merito, risul a evidente 1'incongruenza della censura svolta dal ricorrente, incentrata solo sulla Darte delia motivazione che riziene 10 arbitraria l'iniziativa d provocare il parero del Consiglio dell'Ordino. Ugualmente riduttivo tentativo di Jiustificare la richiesta di ulteriori tome a itolo di onorari e competenze sulla base del solo r-l'evo cte non furono eresso fatture, bena carcelle non quietanzate. Da ultimo, è evidente che _e considerazioni avoite zendono irrilevante la questione dell'ammissibilità in un ordinaric giudizio di ognizione della liquidazione operata dal Consiglio dell'Ordine. Conclusivamente, il ricorso لان کیا respinto secondo 1' ordinario criterio, il ricorrent Va bondannaLo = rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Regitruto 1 20 4. 13485 172.10
P.Q.M.
CENTOT (euro La Corte zigella il ricorso condanna ib (Dott.ssa M UPPOĮ Responenia Cory Ali Gludiziari ricorrente a rimborsare al controricorrente 10 2 0 spese cel presente giudizio, che Liquida in 2 complessivi euro 1617,80 di cui eura 1.500,00 T T A 9 9 er onorari. 2 e h t Così deciso in Roma, addi 12 marzo 2002, nolla o 1OTT 129.11 h camera di consiglio della 2 Sozione Civile. 4567 30,99 He Corriglier est. Grapolitane An 10 ![