Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIA00443 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI - R.G.N. 8119/98 Cron. 817 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere - Ud.10/10/00 Dott. Stefano AR EVANGELISTA - Rel. Consigliere- E VARIE DCV ha pronunciato la seguente SENTENZA CURTE SUPACION CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio LU IA CR, MILONE IMMACOLATA CONCETTA, dal Sig. IL SOLE 24 ORE elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 221, per diritti | 3000 13 GEN. 2001 presso lo studio dell'avvocato FABBRINI FABIO, che la IL CANCELLIERE rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPEDALIERE LEOPOLDO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
INPS 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, dal Sig. D'AMATL 3000 $135 rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, per diritti il 23 GEN. 2001 -1- IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CI MB LUIGI, giusta FABIANI IU, Rilasciata copia legale INPS al Sig.delega in calce alla copia notificata del ricorso;
per diritti L 12 FEB. 200T - resistente con mandato IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 3643/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 05/08/97 R.G.N. 42031/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Stefano AR EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 5 Ritenuto in fatto Che il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata in cancelleria il 5 agosto 1997, ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, per essere stata la procura al difensore delle ricorrenti BO AR TI e LO CO NC irritualmente rilasciata su foglio diverso da quello recante il suddetto atto e ad | esso unito con punti metallici, e, per l'effetto, ha ritenuto travolta la sentenza di primo grado, recante l'accoglimento delle domande proposte dalle testé nominate braccianti agricole nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere la rivalutazione delle somme loro corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione;
che le lavoratrici ricorrono per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. e della legge 27 maggio 1997, n. 141; Considerato in diritto Che la riferita censura è fondata;
che, invero, come stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 10 marzo 1998, n. 2642, dalle cui conclusioni non v'è qui ragione di discostarsi, quando l'atto introduttivo del giudizio presenti in foglio diverso, ma ad esso unito materialmente, una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura - salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi ritualmente conferita, anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto 3 materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che peraltro - considerato il carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentesi, in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati - possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere Grayh tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte;
che la citata legge n. 141 del 1997, quale jus superveniens, deve essere applicata nei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, quante volte questa si verifichi, come nella specie, prima della pubblicazione della sentenza;
che, giusta questi principi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa - per nuovo esame e, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione - ad altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Napoli, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello 4 comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044);
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame e per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Super де се IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA DI Depositata in Cancelleria SSA O DIRITTO A SENSI ANT. 10 13 GEN. 2001 oggi, DILLA 11:9-73 N. 533 IL COLLABORATORE M E DI CANCELLERIA R P U S E T R O C 5