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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA
Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5944/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da Comune di San NI La AD - P.zza Municipio 1 81020 San
NI La AD CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1655/2025 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria Primo grado CASERTA sez. 4 e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3430 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3430 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7764/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Resistente_1 propose ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato il 27/12/24 e con il quale il comune di San NI la AD chiedeva la Tari anni 2019 e 2020.
Lamentava la nullità dell'atto in quanto sottoscritto dalla dott.ssa
Nominativo_3 la quale non aveva poteri di firma nonché in quanto la firma era sostituita dalla stampa senza che ne ricorressero le condizioni. Infatti, la dott.ssa Nominativo_3, contrariamente a quanto previsto dalla norma, era stata nominata con delibera della
Giunta Comunale e non decreto sindacale.
Del resto, la firma andava apposta in modo autografo dal momento che non esisteva alcun provvedimento che autorizzasse l'uso di quella a stampa.
Eccepiva la nullità dell'atto per difetto di motivazione non essendo chiarito il calcolo delle somme dovute, mancano gli elementi della pretesa.
Contestava l'atto facendo presente di non avere mai presentato alcuna denuncia Tari. Eccepiva la decadenza del comune dal richiedere le somme e contestava il calcolo delle sanzioni.
Nella resistenza del Comune, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta con la sentenza n. 1655 del 2 aprile 2025 ha accolto il ricorso.
Dopo avere sottolineato che il resistente poteva costituirsi in un giudizio tributario senza il rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 546/92 purché la costituzione avvenisse nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 32 comma 1 del richiamato decreto, atteso che la costituzione oltre il termine dei venti giorni (come nel caso in esame) comportava solo la irricevibilità della documentazione esibita, riteneva che la causa potesse essere decisa sulla base della ragione più liquida.
In particolare, assumeva carattere assorbente l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto quando l'amministrazione abbia posto il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantum della maggiore pretesa fiscale (Cass.
Sez. V n. 1817 del 28/1/10; Cass. Sez. V n. 20535 dell'1/10/10).
Il principio è ribadito anche dall'art. 7 della L. n. 212/00 il quale prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati
….. indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione …. “
Nel caso della Tari l'atto deve indicare la descrizione degli immobili, deve individuare le unità immobiliari di cui il contribuente è in possesso, deve indicare il titolo del possesso, e deve far riferimento alla destinazione d'uso ed alla loro superficie imponibile. Non poteva ritenersi, quindi, che fosse sufficientemente motivato l'avviso di accertamento (come nel caso in esame) che nello stesso non indica l'oggetto imponibile, costituito dall'unità immobiliare che si assume sia posseduta, ne contiene il riferimento alla destinazione d'uso e non indica la superficie imponibile dell'immobile la quale costituisce l'elemento costitutivo della pretesa tributaria.
Nel caso in esame, altresì, non era specificato il calcolo delle somme dovute né erano indicate le modalità in base alle quali l'ente aveva quantificato le somme che assume siano dovute.
Quindi, non potendo la motivazione essere generica e dovendo la stessa consentire al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e di poter regolarmente controdedurre, il ricorso andava accolto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di San
NI La AD cui ha resistito il contribuente.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
3. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di parte appellata sul presupposto della sua tardiva notificazione. Si sostiene che la notifica dell'appello sarebbe avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d'appello avvenuta, a detta di parte appellata, in data 3 aprile 2025. Rileva a tal fine che la notifica alla quale fa riferimento nell'eccezione è avvenuta presso l'indirizzo pec del Comune (Email_3), e non anche al diverso indirizzo pec del difensore dell'ente locale, atteso che solo la notifica effettuata a quest'ultimo domicilio digitale poteva far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello.
3.1 Del pari deve essere disattesa l'eccezione sollevata in merito alla pretesa carenza di legittimazione a contraddire nel presente giudizio da parte dell'ente locale, atteso che in primo grado la procura alle liti era stata rilasciata dal funzionario responsabile addetto all'area affari legali e contenzioso, e non anche dal diverso funzionario competente per il tributo oggetto di causa, mentre per l'appello è stata rilasciata direttamente dal Sindaco, assumendosi che invece anche per questo grado la procura doveva essere rilasciata esclusivamente da parte del funzionario comunale.
Le deduzioni sono però prive di fondamento, atteso che correttamente per il primo grado al rilascio della procura ha provveduto il funzionario amministrativo responsabile per gli affari legali, venendo in rilievo un'attività di resistenza in giudizio ad una controversia intentata dal contribuente, per la quale evidentemente sussiste la competenza del responsabile dell'area affari legali, mentre per l'appello ha provveduto direttamente il sindaco, palesandosi la correttezza di tale opzione alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha appunto precisato che, in base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferma rimanendo la esclusiva spettanza al sindaco - e non anche ai dirigenti dell'ente - del potere di rappresentanza processuale del Comune, deve ritenersi legittimo il rilascio della procura alle liti al difensore da parte di un dirigente comunale (nella fattispecie, il funzionario titolare dell'"ufficio tributi") in virtù di delega sindacale all'esercizio del suddetto potere, allorché la delega contenga la specificazione, attraverso il richiamo ai soli affari di competenza dell'ufficio di cui il dirigente sia responsabile - in ordine ai quali è perciò dotato dei poteri di rappresentanza sostanziale chiaramente attribuitigli dall'art. 107 del citato D.Lgs. n.
267 del 2000, - dei rapporti cui deve intendersi riferito il conferimento dei poteri di rappresentanza processuale: ciò consente, infatti, di escludere sia che sussistano elementi di indeterminatezza della delega sindacale, sia che si sia realizzata una surrettizia sostituzione del legale rappresentante dell'ente. (Cass. Sez. U.,
17/03/2004, n. 5463). Ne consegue che, sebbene fosse possibile anche per il funzionario responsabile il conferimento della procura, come avvenuto in primo grado, restava comunque immutata la possibilità che la procura potesse essere rilasciata direttamente dal sindaco in quanto organo munito di generale potere di rappresentanza dell'ente locale.
4. Il motivo di appello del Comune denuncia la nullità della sentenza ex art. 36 d.lgs. 546/92 per violazione dell'art. 24 Cost, nonché per violazione dell'art. 23, 30, 31 e 32 d.lgs. 546 del 1992 - fissazione udienza di trattazione in violazione del termine di 60 giorni garantiti alla parte resistente - violazione del contraddittorio processuale con istanza di remissione del giudizio in primo grado ex art. 59 co. 1 lett.
b del d. lgs 546/92. - errata dichiarazione di irricevibilità delle difese e della documentazione depositata. ulteriore nullità della sentenza per omesso invio dell'avviso di trattazione dell'udienza. nullità della sentenza per inesistente motivazione.
Deduce che il giudice di primo grado ha omesso di considerare che erano stati palesemente violati i 60 giorni riconosciuti e garantiti alla parte resistente per la costituzione in giudizio, avendo la segreteria della Corte fissato e celebrato l'udienza di trattazione in violazione dell'art. 30 d.lgs. 546/92.
Infatti, il Comune si era costituito in giudizio in ossequio e nel rispetto del termine di ordinatorio dei 60 giorni previsto per la costituzione in giudizio del resistente decorrenti dalla notifica del ricorso, ma il giudice di prime cure non ha considerato che detto termine si è sovrapposto ai 20 giorni liberi prima del deposito documentale ex art. 32 comma 1 d.lgs. 546/92, giacché la Corte di primo grado aveva fissato l'udienza senza che la scadenza del termine di costituzione garantisse il rispetto di almeno 20 giorni prima dell'udienza che era stata fissata in maniera eccessivamente sollecita, ed in violazione dell'art. 30 del D. Lgs. n. 546/1992, ovvero a ridosso del deposito documentale dei venti giorni liberi prima, sovrapponendo i due termini. Ciò avrebbe quindi determinato la negazione del diritto di parte resistente di esercitare il proprio diritto di difesa di costituirsi nei 60 giorni riconosciuti dalla legge. In realtà il giudice di primo grado avrebbe dovuto fissare l'udienza di trattazione rispettando non solo i 60 giorni ex lege previsti per la produzione di parte resistente, ma rispettando anche gli ulteriori 20 giorni liberi prima per l'eventuale deposito di documenti, senza sovrapporre i due termini posti a tutela del diritto di difesa.
Nella specie, il ricorso era stato notificato in data 24.01.2025 e la costituzione dell'ente resistente era avvenuta entro i 60 gg. ovvero il
17.03.2025. Solo a far data da tale ultimo termine poteva essere fissata l'udienza con avviso da notificare almeno 30 giorni liberi prima alle parti costituite, ma ciò non è avvenuto atteso che è stata fissata l'udienza di trattazione per la data del 28 marzo 2025, senza il rispetto del termine libero di trenta giorni di cui all'art. 31.
Si palesa perciò erronea anche la declaratoria di inutilizzabilità della documentazione e difesa dell'Ente, per asserita violazione del termine dei 20 giorni liberi prima per il deposito documentale.
Altra causa di invalidità della sentenza appellata è rappresentata dal fatto che risulta omesso l'invio dell'avviso di trattazione per la fissazione della pubblica udienza, in violazione degli artt. 31 e 61 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto lo stesso è stato emesso allorché non era ancora scaduto il termine di costituzione del Comune, il quale, non risultando al momento costituito non ha ricevuto la relativa comunicazione.
L'omesso invio dell'avviso di trattazione comporta perciò la nullità della sentenza, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e si configura, in tal caso, un vizio processuale idoneo a determinare la rimessione della causa al primo giudice per violazione dei princìpi sull'integrità del contraddittorio, in analogia col disposto dell'art. 354, primo comma, c.p.c., nonché ex art. 59 co. 1
d.lgs. 546/92.
Rileva il Collegio che le doglianze di parte appellate sono fondate, in quanto l'eccessiva accelerazione dei tempi del giudizio di primo grado, con la fissazione dell'udienza di trattazione ancor prima della scadenza del termine previsto per la costituzione del resistente, e con l'indicazione di un'udienza che non assicurava il rispetto del termine di almeno venti giorni tra la scadenza del termine di costituzione e la celebrazione dell'udienza stessa ha menomato il diritto di difesa del Comune che effettivamente non ha potuto avere conoscenza dell'avviso di trattazione, non risultando alla data della sua emissione ancora costituito, sebbene il relativo termine non fosse ancora decorso.
In questo caso però se la violazione del diritto di difesa determina la nullità della sentenza appellata, non può però anche invocarsi la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Anche di recente il giudice di legittimità ha chiarito che nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso. (Cass. Sez. 5, 25/07/2025,
n. 21437). Analogamente è stato affermato che nel processo tributario, il mancato rispetto dei termini dilatori per la fissazione dell'udienza di trattazione del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative è causa di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa la quale, ove rilevata in appello, non determina la rimessione al giudice di primo grado, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. Sez. 5, 13/06/2025, n. 15866).
Inoltre è stato precisato che, nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio. (Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22890).
5. Poiché, quindi, la rimessione della causa alla Commissione provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di I Grado) è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori di tale ipotesi all'accoglimento dell'appello consegue che il giudice del gravame è tenuto a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi (Cass. Sez. 6, 29/07/2022, n. 23741).
La declaratoria di nullità della sentenza appellata implica poi l'assorbimento dell'altra censura sollevata dal Comune relativa alla nullità della motivazione, atteso che questa Corte di Giustizia è chiamata a pronunciarsi ex novo sulla domanda originaria della parte contribuente.
6. Passando alla disamina delle contestazioni sollevate con il ricorso introduttivo, e partendo proprio da quella che ha condotto all'accoglimento della domanda, e cioè il preteso difetto di motivazione dell'atto impugnato, ritiene il Collegio che le censure mosse dalla parte contribuente siano prive di fondamento.
L'avviso di accertamento, infatti, presenta adeguata descrizione degli immobili e degli importi dovuti. Peraltro, sotto il profilo del calcolo dell'imposta, occorre evidenziare che il calcolo dell'imposta è effettuato in base ad operazioni matematiche in applicazione di criteri astratti;
sarebbe stato onere di parte contribuente specificare sotto quale profilo il calcolo sarebbe errato, e quale sarebbe il calcolo corretto, non apparendo condivisibili i rilievi formulati al riguardo.
Né potrebbe sostenersi l'onere di allegare all'avviso di accertamento tutti gli atti in esso richiamati, specie ove si tratti di atti conosciuti o conoscibili dal contribuente, e tantomeno tale onere esiste con riguardo alle delibere dei consigli comunali. Sul punto la S.C. ha affermato che «In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI),
l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (Cass. 25371/2008)» (Cass. civ., sez. trib., 10/02/2012, n. 1944).
Né rileva che l'avviso non rechi gli estremi catastali del bene soggetto a tassazione, atteso che trattasi di elemento che appare ininfluente ai fini della determinazione del tributo che è invece commisurato alla superficie occupata ed al numero degli occupanti, che invece emergono chiaramente dalla lettura dell'avviso.
Anche la giurisprudenza di legittimità appare orientata in questo senso, essendosi precisato che in tema di TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass. n. 20620/2019;
Cass. n. 22470/2019, secondo cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n.
507 del 1993 (nel testo vigente "ratione temporis") obbliga il
Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo).
Analogamente in tema di TARI, la motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficientemente integrata dall'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni (Cass. Sez. 5, 29/07/2025, n. 21872).
In generale la giurisprudenza di legittimità reputa che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di tributi locali deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante:
Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass 26 gennaio 2021, n. 1569;
Cass. 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681;
Cass. 24 agosto 2021, n. 23386; Cass. 18 novembre 2022, n.
34014; Cass. 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass. 31 gennaio 2024, n.
2929; Cass. 12 marzo 2024, n. 6501; Cass. 4 gennaio 2025, n.
121). Pertanto, l'indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo come avvenuto nel caso in esame - dell'identificazione dell'immobile, della superficie rilevante, del periodo temporale, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile
è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in termini: Cass. 9 marzo 2025, n. 6259).
Peraltro, appaiono del tutto generiche le contestazioni mosse dall'appellata quanto alla inefficacia di alcune delibere sulla scorta delle quali è stato determinato il tributo, così come la contestazione circa la correttezza della superficie dell'immobile e del numero degli occupanti, ben potendo parte ricorrente dimostrare che quanto allegato nell'avviso non trovasse corrispondenza nella effettiva situazione di fatto.
7. Del pari priva di fondamento è la contestazione circa l'ammissibilità della sottoscrizione dell'avviso da parte del funzionario responsabile non con firma autografa. Infatti, in tema di sottoscrizione con l'apposizione del nominativo a stampa, in relazione alla quale si sostiene la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della normativa C.A.D. (D.lgs.
82/2005), in quanto l'atto impugnato non reca la sottoscrizione autografa del soggetto designato, va ricordato che l'art. 1, comma
162, l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1/1/2007), prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali "sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo" e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, essendo stato chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n.
9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile va individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass.
n. 20628/2017, n. 15447/2010).
Ne deriva che, dovendosi attribuire prevalenza alla previsione di cui all'art. 1 co. 87 della legge n. 549 del 1995, stante la sopravvivenza della norma che prevede la sostituzione della sottoscrizione autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, norma destinata a prevalere anche sulle eventualmente differenti previsioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale, attesa la specialità della norma in questione, nella fattispecie il sollecito contiene l'univoca indicazione del nominativo del funzionario responsabile, così che tenuto conto della prova dell'effettiva attribuzione allo stesso del potere di rappresentanza, sono soddisfatte le condizioni per le legittimità dell'emissione dell'atto.
Il principio è stato poi ribadito anche nella più recente giurisprudenza di legittimità e proprio da Cass. n. 6142/2024, richiamata dalla difesa di parte appellata che ha sottolineato come già con la pronuncia n. 29820/2021 era stata confermata la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale (come nel caso di specie), la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015). Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: - che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati;
- che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
-che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa. La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce di questa Corte di cassazione
(n. 20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018.
Nella specie, nella pagina che reca la firma a stampa del funzionario incaricato si rinviene sia l'indicazione delle modalità con le quali si è provveduto alla redazione dell'atto (con il richiamo al sistema informatico che lo ha consentito) sia del numero della delibera di giunta comunale con il quale il funzionario è stato nominato ( la cui esistenza parte appellata non pone in discussione).
Ne deriva che risultano soddisfatte le condizioni che la legge prescrive per la sottoscrizione con tali modalità.
8. Quanto alle contestazioni che attengono alla omessa notifica dell'atto presupposto, colgono nel segno le osservazioni del Comune che ha sottolineato come quello impugnato è un avviso di accertamento esecutivo e come tale costituisce il primo ed unico atto con cui l'ente impositore manifesta la pretesa impositiva nei confronti del contribuente obbligato a titolo di tributo, rectius, di tassa.
Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica degli atti sottesi è priva di fondamento poiché il primo atto della sequenza procedimentale tributaria è costituito proprio dall'atto di accertamento, che è appunto l'atto impugnato, nel mentre il riferimento all'omessa notifica di alcuni atti richiamati alla pag. 2 dell'avviso appare semplicemente reiterare una doglianza in ordine al difetto di motivazione dell'avviso, di cui è già stata ravvisata l'infondatezza, non emergendo che da tali atti (che appaiono avere un rilievo meramente interno) sia dipesa la individuazione dei criteri di determinazione del tributo.
9. Quanto alla contestazione relativa alla prova della ricorrenza delle condizioni per il versamento del tributo, in realtà la stessa difesa non contesta in maniera specifica che la parte sia titolare di un immobile sito nel Comune di San NI La AD ma soprattutto non tiene conto della documentazione (scheda catasto e scheda contribuente) già versata in atti nel giudizio di primo grado dall'ente locale ( e che erroneamente era stata reputata tardiva dal giudice di prime cure, nonostante le evidente violazione dell'art. 32 del D. Lgs,. n.
546/1992), che fornisce ampia dimostrazione della titolarità dell'immobile in capo alla parte appellata e della sussistenza dei presupposti impositivi per il tributo oggetto di causa.
10. In merito al regime impositivo, va poi rilevato che, come puntualmente sottolineato dalla difesa del Comune, la tassa sui rifiuti, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, legge 160/2019) è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione. L'articolo 1, comma 688, della legge 147/2013 ha previsto infatti che il Comune deve stabilire le scadenze del versamento, pur essendo in facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. Il comma 689 ha poi posto a carico del Comune solo un obbligo informativo, mediante l'invio dei modelli di versamento precompilati, peraltro secondo modalità che avrebbero dovuto essere fissate da un decreto ministeriale, mai emanato. Ne consegue che in caso di omesso pagamento in autoliquidazione l'ente provvede alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo
(comma 792 legge 160/2019), con contestuale irrogazione della sanzione per omesso versamento (articolo 17 Dlgs 472/1997), determinata sulla scorta dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, il che rende priva di fondamento la tesi della controparte secondo cui il tributo sarebbe sottoposto a liquidazione d'ufficio e presupporrebbe quindi la necessaria richiesta da parte dell'ente.
11. Il ricorso è infondato anche in merito alla lamentata decadenza quinquennale dalla riscossione del tributo.
Occorre muovere dal principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario della notifica: la notifica per il notificante si perfeziona con l'ultimazione delle formalità che sono nella sua disponibilità, cioè con la consegna dell'atto all' ufficiale
Giudiziario o all'ufficio postale per la sua spedizione, mentre per il destinatario si perfeziona con la consegna o con l'esaurimento delle formalità equipollenti in caso di sua assenza o irreperibilità.
L'avviso di accertamento per cui è causa è stato spedito in data
27.12.2024, ed è a tale data che occorre fare riferimento per valutare l'eventuale decadenza (cfr. da ultimo Cass. S.U. n.
40543/2021); a tale data tuttavia la decadenza non era ancora maturata, non operando neppure il termine di decadenza triennale
(in quanto il c. 163 dell'art. 1 L. 296/06 si riferisce alla decadenza del Comune che intenda richiedere pagamenti nella fase successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, prevedendo che il titolo esecutivo debba essere notificato nel termine di tre anni dal momento in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, mentre nel caso in esame oggetto del contendere è l'avviso accertamento e non il titolo esecutivo per cui la norma in questione non è pertinente).
12. Le superiori considerazioni in ordine al meccanismo impositivo in autoliquidazione rendono prive di fondamento anche le contestazioni relative alla debenza delle sanzioni, emergendo in maniera evidente come il contribuente abbia omesso di adempiere l'obbligazione dovuta.
Né è fondata, difformemente da quanto sostenuto nella memoria, la deduzione di parte contribuente quanto alla incomprensibilità del calcolo di sanzioni ed interessi, atteso che l'analitico prospetto di cui all'atto impugnato rende facilmente evincibili le ragioni giustificative anche di tali voci.
Inoltre, del tutto speciose appaiono le contestazioni in ordine alla legittimità delle delibere con le quali il Comune ha comunque fissato le scadenza per il pagamento delle rate del tributo per gli anni oggetto di causa, ritenendo il Collegio che il ritardo nella pubblicazione delle delibere sul sito del MEF non incida sull'efficacia delle delibere, ma attenga solo ad una forma di pubblicità che non può appunto inficiare la portata precettiva degli atti in esame.
Né ha senso invocare il fatto che il Comune avrebbe dovuto fissare delle scadenze per il pagamento delle rate, atteso che nella fattispecie al contribuente si imputa l'omesso versamento del tributo per annualità passate, rispetto alle quali risulta ampiamente decorso ogni termine di adempimento.
13. Risulta infine fondata, ma solo parzialmente l'ultima censura mossa dalla parte contribuente avverso l'atto impugnato, ma relativamente alle spese richieste per la sola notifica degli atti che hanno preceduto la notifica dell'avviso (avvisi bonari e solleciti). Infatti, avuto riguardo alla disciplina di cui al DM del Ministero delle
Finanze del 14 aprile 2023, risulta dovuta la somma di € 7.83, per la notifica dello stesso avviso, dovendo invece escludersi il diritto a ripetere anche la diversa somma di € 2,00 ed € 1,90, che sembrano attenere alla spedizione di atti per i quali le previsioni invocate non consentono il recupero a danno del contribuente, restando i relativi importi a carico dell'amministrazione (art. 3 del DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012, applicabile ratione temporis agli atti per i quali sono richieste le dette somme).
14. Il ricorso originario deve quindi essere accolto limitatamente all'accertamento della non debenza della somma di € 3,90.
15. Tuttavia, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, e stante la prevalente soccombenza della parte contribuente, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Napoli, Sez. VIII, così provvede;
Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
accoglie solo in parte il ricorso originario della parte contribuente e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di € 3,90, confermando per il resto la pretesa di cui all'avviso impugnato;
condanna parte contribuente al rimborso delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 300,00 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA
Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5944/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da Comune di San NI La AD - P.zza Municipio 1 81020 San
NI La AD CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1655/2025 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria Primo grado CASERTA sez. 4 e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3430 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3430 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7764/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Resistente_1 propose ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato il 27/12/24 e con il quale il comune di San NI la AD chiedeva la Tari anni 2019 e 2020.
Lamentava la nullità dell'atto in quanto sottoscritto dalla dott.ssa
Nominativo_3 la quale non aveva poteri di firma nonché in quanto la firma era sostituita dalla stampa senza che ne ricorressero le condizioni. Infatti, la dott.ssa Nominativo_3, contrariamente a quanto previsto dalla norma, era stata nominata con delibera della
Giunta Comunale e non decreto sindacale.
Del resto, la firma andava apposta in modo autografo dal momento che non esisteva alcun provvedimento che autorizzasse l'uso di quella a stampa.
Eccepiva la nullità dell'atto per difetto di motivazione non essendo chiarito il calcolo delle somme dovute, mancano gli elementi della pretesa.
Contestava l'atto facendo presente di non avere mai presentato alcuna denuncia Tari. Eccepiva la decadenza del comune dal richiedere le somme e contestava il calcolo delle sanzioni.
Nella resistenza del Comune, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta con la sentenza n. 1655 del 2 aprile 2025 ha accolto il ricorso.
Dopo avere sottolineato che il resistente poteva costituirsi in un giudizio tributario senza il rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 546/92 purché la costituzione avvenisse nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 32 comma 1 del richiamato decreto, atteso che la costituzione oltre il termine dei venti giorni (come nel caso in esame) comportava solo la irricevibilità della documentazione esibita, riteneva che la causa potesse essere decisa sulla base della ragione più liquida.
In particolare, assumeva carattere assorbente l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto quando l'amministrazione abbia posto il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantum della maggiore pretesa fiscale (Cass.
Sez. V n. 1817 del 28/1/10; Cass. Sez. V n. 20535 dell'1/10/10).
Il principio è ribadito anche dall'art. 7 della L. n. 212/00 il quale prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati
….. indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione …. “
Nel caso della Tari l'atto deve indicare la descrizione degli immobili, deve individuare le unità immobiliari di cui il contribuente è in possesso, deve indicare il titolo del possesso, e deve far riferimento alla destinazione d'uso ed alla loro superficie imponibile. Non poteva ritenersi, quindi, che fosse sufficientemente motivato l'avviso di accertamento (come nel caso in esame) che nello stesso non indica l'oggetto imponibile, costituito dall'unità immobiliare che si assume sia posseduta, ne contiene il riferimento alla destinazione d'uso e non indica la superficie imponibile dell'immobile la quale costituisce l'elemento costitutivo della pretesa tributaria.
Nel caso in esame, altresì, non era specificato il calcolo delle somme dovute né erano indicate le modalità in base alle quali l'ente aveva quantificato le somme che assume siano dovute.
Quindi, non potendo la motivazione essere generica e dovendo la stessa consentire al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e di poter regolarmente controdedurre, il ricorso andava accolto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di San
NI La AD cui ha resistito il contribuente.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
3. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di parte appellata sul presupposto della sua tardiva notificazione. Si sostiene che la notifica dell'appello sarebbe avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d'appello avvenuta, a detta di parte appellata, in data 3 aprile 2025. Rileva a tal fine che la notifica alla quale fa riferimento nell'eccezione è avvenuta presso l'indirizzo pec del Comune (Email_3), e non anche al diverso indirizzo pec del difensore dell'ente locale, atteso che solo la notifica effettuata a quest'ultimo domicilio digitale poteva far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello.
3.1 Del pari deve essere disattesa l'eccezione sollevata in merito alla pretesa carenza di legittimazione a contraddire nel presente giudizio da parte dell'ente locale, atteso che in primo grado la procura alle liti era stata rilasciata dal funzionario responsabile addetto all'area affari legali e contenzioso, e non anche dal diverso funzionario competente per il tributo oggetto di causa, mentre per l'appello è stata rilasciata direttamente dal Sindaco, assumendosi che invece anche per questo grado la procura doveva essere rilasciata esclusivamente da parte del funzionario comunale.
Le deduzioni sono però prive di fondamento, atteso che correttamente per il primo grado al rilascio della procura ha provveduto il funzionario amministrativo responsabile per gli affari legali, venendo in rilievo un'attività di resistenza in giudizio ad una controversia intentata dal contribuente, per la quale evidentemente sussiste la competenza del responsabile dell'area affari legali, mentre per l'appello ha provveduto direttamente il sindaco, palesandosi la correttezza di tale opzione alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha appunto precisato che, in base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferma rimanendo la esclusiva spettanza al sindaco - e non anche ai dirigenti dell'ente - del potere di rappresentanza processuale del Comune, deve ritenersi legittimo il rilascio della procura alle liti al difensore da parte di un dirigente comunale (nella fattispecie, il funzionario titolare dell'"ufficio tributi") in virtù di delega sindacale all'esercizio del suddetto potere, allorché la delega contenga la specificazione, attraverso il richiamo ai soli affari di competenza dell'ufficio di cui il dirigente sia responsabile - in ordine ai quali è perciò dotato dei poteri di rappresentanza sostanziale chiaramente attribuitigli dall'art. 107 del citato D.Lgs. n.
267 del 2000, - dei rapporti cui deve intendersi riferito il conferimento dei poteri di rappresentanza processuale: ciò consente, infatti, di escludere sia che sussistano elementi di indeterminatezza della delega sindacale, sia che si sia realizzata una surrettizia sostituzione del legale rappresentante dell'ente. (Cass. Sez. U.,
17/03/2004, n. 5463). Ne consegue che, sebbene fosse possibile anche per il funzionario responsabile il conferimento della procura, come avvenuto in primo grado, restava comunque immutata la possibilità che la procura potesse essere rilasciata direttamente dal sindaco in quanto organo munito di generale potere di rappresentanza dell'ente locale.
4. Il motivo di appello del Comune denuncia la nullità della sentenza ex art. 36 d.lgs. 546/92 per violazione dell'art. 24 Cost, nonché per violazione dell'art. 23, 30, 31 e 32 d.lgs. 546 del 1992 - fissazione udienza di trattazione in violazione del termine di 60 giorni garantiti alla parte resistente - violazione del contraddittorio processuale con istanza di remissione del giudizio in primo grado ex art. 59 co. 1 lett.
b del d. lgs 546/92. - errata dichiarazione di irricevibilità delle difese e della documentazione depositata. ulteriore nullità della sentenza per omesso invio dell'avviso di trattazione dell'udienza. nullità della sentenza per inesistente motivazione.
Deduce che il giudice di primo grado ha omesso di considerare che erano stati palesemente violati i 60 giorni riconosciuti e garantiti alla parte resistente per la costituzione in giudizio, avendo la segreteria della Corte fissato e celebrato l'udienza di trattazione in violazione dell'art. 30 d.lgs. 546/92.
Infatti, il Comune si era costituito in giudizio in ossequio e nel rispetto del termine di ordinatorio dei 60 giorni previsto per la costituzione in giudizio del resistente decorrenti dalla notifica del ricorso, ma il giudice di prime cure non ha considerato che detto termine si è sovrapposto ai 20 giorni liberi prima del deposito documentale ex art. 32 comma 1 d.lgs. 546/92, giacché la Corte di primo grado aveva fissato l'udienza senza che la scadenza del termine di costituzione garantisse il rispetto di almeno 20 giorni prima dell'udienza che era stata fissata in maniera eccessivamente sollecita, ed in violazione dell'art. 30 del D. Lgs. n. 546/1992, ovvero a ridosso del deposito documentale dei venti giorni liberi prima, sovrapponendo i due termini. Ciò avrebbe quindi determinato la negazione del diritto di parte resistente di esercitare il proprio diritto di difesa di costituirsi nei 60 giorni riconosciuti dalla legge. In realtà il giudice di primo grado avrebbe dovuto fissare l'udienza di trattazione rispettando non solo i 60 giorni ex lege previsti per la produzione di parte resistente, ma rispettando anche gli ulteriori 20 giorni liberi prima per l'eventuale deposito di documenti, senza sovrapporre i due termini posti a tutela del diritto di difesa.
Nella specie, il ricorso era stato notificato in data 24.01.2025 e la costituzione dell'ente resistente era avvenuta entro i 60 gg. ovvero il
17.03.2025. Solo a far data da tale ultimo termine poteva essere fissata l'udienza con avviso da notificare almeno 30 giorni liberi prima alle parti costituite, ma ciò non è avvenuto atteso che è stata fissata l'udienza di trattazione per la data del 28 marzo 2025, senza il rispetto del termine libero di trenta giorni di cui all'art. 31.
Si palesa perciò erronea anche la declaratoria di inutilizzabilità della documentazione e difesa dell'Ente, per asserita violazione del termine dei 20 giorni liberi prima per il deposito documentale.
Altra causa di invalidità della sentenza appellata è rappresentata dal fatto che risulta omesso l'invio dell'avviso di trattazione per la fissazione della pubblica udienza, in violazione degli artt. 31 e 61 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto lo stesso è stato emesso allorché non era ancora scaduto il termine di costituzione del Comune, il quale, non risultando al momento costituito non ha ricevuto la relativa comunicazione.
L'omesso invio dell'avviso di trattazione comporta perciò la nullità della sentenza, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e si configura, in tal caso, un vizio processuale idoneo a determinare la rimessione della causa al primo giudice per violazione dei princìpi sull'integrità del contraddittorio, in analogia col disposto dell'art. 354, primo comma, c.p.c., nonché ex art. 59 co. 1
d.lgs. 546/92.
Rileva il Collegio che le doglianze di parte appellate sono fondate, in quanto l'eccessiva accelerazione dei tempi del giudizio di primo grado, con la fissazione dell'udienza di trattazione ancor prima della scadenza del termine previsto per la costituzione del resistente, e con l'indicazione di un'udienza che non assicurava il rispetto del termine di almeno venti giorni tra la scadenza del termine di costituzione e la celebrazione dell'udienza stessa ha menomato il diritto di difesa del Comune che effettivamente non ha potuto avere conoscenza dell'avviso di trattazione, non risultando alla data della sua emissione ancora costituito, sebbene il relativo termine non fosse ancora decorso.
In questo caso però se la violazione del diritto di difesa determina la nullità della sentenza appellata, non può però anche invocarsi la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Anche di recente il giudice di legittimità ha chiarito che nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso. (Cass. Sez. 5, 25/07/2025,
n. 21437). Analogamente è stato affermato che nel processo tributario, il mancato rispetto dei termini dilatori per la fissazione dell'udienza di trattazione del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative è causa di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa la quale, ove rilevata in appello, non determina la rimessione al giudice di primo grado, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. Sez. 5, 13/06/2025, n. 15866).
Inoltre è stato precisato che, nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio. (Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22890).
5. Poiché, quindi, la rimessione della causa alla Commissione provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di I Grado) è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori di tale ipotesi all'accoglimento dell'appello consegue che il giudice del gravame è tenuto a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi (Cass. Sez. 6, 29/07/2022, n. 23741).
La declaratoria di nullità della sentenza appellata implica poi l'assorbimento dell'altra censura sollevata dal Comune relativa alla nullità della motivazione, atteso che questa Corte di Giustizia è chiamata a pronunciarsi ex novo sulla domanda originaria della parte contribuente.
6. Passando alla disamina delle contestazioni sollevate con il ricorso introduttivo, e partendo proprio da quella che ha condotto all'accoglimento della domanda, e cioè il preteso difetto di motivazione dell'atto impugnato, ritiene il Collegio che le censure mosse dalla parte contribuente siano prive di fondamento.
L'avviso di accertamento, infatti, presenta adeguata descrizione degli immobili e degli importi dovuti. Peraltro, sotto il profilo del calcolo dell'imposta, occorre evidenziare che il calcolo dell'imposta è effettuato in base ad operazioni matematiche in applicazione di criteri astratti;
sarebbe stato onere di parte contribuente specificare sotto quale profilo il calcolo sarebbe errato, e quale sarebbe il calcolo corretto, non apparendo condivisibili i rilievi formulati al riguardo.
Né potrebbe sostenersi l'onere di allegare all'avviso di accertamento tutti gli atti in esso richiamati, specie ove si tratti di atti conosciuti o conoscibili dal contribuente, e tantomeno tale onere esiste con riguardo alle delibere dei consigli comunali. Sul punto la S.C. ha affermato che «In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI),
l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (Cass. 25371/2008)» (Cass. civ., sez. trib., 10/02/2012, n. 1944).
Né rileva che l'avviso non rechi gli estremi catastali del bene soggetto a tassazione, atteso che trattasi di elemento che appare ininfluente ai fini della determinazione del tributo che è invece commisurato alla superficie occupata ed al numero degli occupanti, che invece emergono chiaramente dalla lettura dell'avviso.
Anche la giurisprudenza di legittimità appare orientata in questo senso, essendosi precisato che in tema di TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass. n. 20620/2019;
Cass. n. 22470/2019, secondo cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n.
507 del 1993 (nel testo vigente "ratione temporis") obbliga il
Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo).
Analogamente in tema di TARI, la motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficientemente integrata dall'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni (Cass. Sez. 5, 29/07/2025, n. 21872).
In generale la giurisprudenza di legittimità reputa che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di tributi locali deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante:
Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass 26 gennaio 2021, n. 1569;
Cass. 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681;
Cass. 24 agosto 2021, n. 23386; Cass. 18 novembre 2022, n.
34014; Cass. 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass. 31 gennaio 2024, n.
2929; Cass. 12 marzo 2024, n. 6501; Cass. 4 gennaio 2025, n.
121). Pertanto, l'indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo come avvenuto nel caso in esame - dell'identificazione dell'immobile, della superficie rilevante, del periodo temporale, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile
è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in termini: Cass. 9 marzo 2025, n. 6259).
Peraltro, appaiono del tutto generiche le contestazioni mosse dall'appellata quanto alla inefficacia di alcune delibere sulla scorta delle quali è stato determinato il tributo, così come la contestazione circa la correttezza della superficie dell'immobile e del numero degli occupanti, ben potendo parte ricorrente dimostrare che quanto allegato nell'avviso non trovasse corrispondenza nella effettiva situazione di fatto.
7. Del pari priva di fondamento è la contestazione circa l'ammissibilità della sottoscrizione dell'avviso da parte del funzionario responsabile non con firma autografa. Infatti, in tema di sottoscrizione con l'apposizione del nominativo a stampa, in relazione alla quale si sostiene la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della normativa C.A.D. (D.lgs.
82/2005), in quanto l'atto impugnato non reca la sottoscrizione autografa del soggetto designato, va ricordato che l'art. 1, comma
162, l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1/1/2007), prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali "sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo" e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, essendo stato chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n.
9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile va individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass.
n. 20628/2017, n. 15447/2010).
Ne deriva che, dovendosi attribuire prevalenza alla previsione di cui all'art. 1 co. 87 della legge n. 549 del 1995, stante la sopravvivenza della norma che prevede la sostituzione della sottoscrizione autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, norma destinata a prevalere anche sulle eventualmente differenti previsioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale, attesa la specialità della norma in questione, nella fattispecie il sollecito contiene l'univoca indicazione del nominativo del funzionario responsabile, così che tenuto conto della prova dell'effettiva attribuzione allo stesso del potere di rappresentanza, sono soddisfatte le condizioni per le legittimità dell'emissione dell'atto.
Il principio è stato poi ribadito anche nella più recente giurisprudenza di legittimità e proprio da Cass. n. 6142/2024, richiamata dalla difesa di parte appellata che ha sottolineato come già con la pronuncia n. 29820/2021 era stata confermata la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale (come nel caso di specie), la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015). Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: - che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati;
- che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
-che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa. La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce di questa Corte di cassazione
(n. 20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018.
Nella specie, nella pagina che reca la firma a stampa del funzionario incaricato si rinviene sia l'indicazione delle modalità con le quali si è provveduto alla redazione dell'atto (con il richiamo al sistema informatico che lo ha consentito) sia del numero della delibera di giunta comunale con il quale il funzionario è stato nominato ( la cui esistenza parte appellata non pone in discussione).
Ne deriva che risultano soddisfatte le condizioni che la legge prescrive per la sottoscrizione con tali modalità.
8. Quanto alle contestazioni che attengono alla omessa notifica dell'atto presupposto, colgono nel segno le osservazioni del Comune che ha sottolineato come quello impugnato è un avviso di accertamento esecutivo e come tale costituisce il primo ed unico atto con cui l'ente impositore manifesta la pretesa impositiva nei confronti del contribuente obbligato a titolo di tributo, rectius, di tassa.
Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica degli atti sottesi è priva di fondamento poiché il primo atto della sequenza procedimentale tributaria è costituito proprio dall'atto di accertamento, che è appunto l'atto impugnato, nel mentre il riferimento all'omessa notifica di alcuni atti richiamati alla pag. 2 dell'avviso appare semplicemente reiterare una doglianza in ordine al difetto di motivazione dell'avviso, di cui è già stata ravvisata l'infondatezza, non emergendo che da tali atti (che appaiono avere un rilievo meramente interno) sia dipesa la individuazione dei criteri di determinazione del tributo.
9. Quanto alla contestazione relativa alla prova della ricorrenza delle condizioni per il versamento del tributo, in realtà la stessa difesa non contesta in maniera specifica che la parte sia titolare di un immobile sito nel Comune di San NI La AD ma soprattutto non tiene conto della documentazione (scheda catasto e scheda contribuente) già versata in atti nel giudizio di primo grado dall'ente locale ( e che erroneamente era stata reputata tardiva dal giudice di prime cure, nonostante le evidente violazione dell'art. 32 del D. Lgs,. n.
546/1992), che fornisce ampia dimostrazione della titolarità dell'immobile in capo alla parte appellata e della sussistenza dei presupposti impositivi per il tributo oggetto di causa.
10. In merito al regime impositivo, va poi rilevato che, come puntualmente sottolineato dalla difesa del Comune, la tassa sui rifiuti, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, legge 160/2019) è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione. L'articolo 1, comma 688, della legge 147/2013 ha previsto infatti che il Comune deve stabilire le scadenze del versamento, pur essendo in facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. Il comma 689 ha poi posto a carico del Comune solo un obbligo informativo, mediante l'invio dei modelli di versamento precompilati, peraltro secondo modalità che avrebbero dovuto essere fissate da un decreto ministeriale, mai emanato. Ne consegue che in caso di omesso pagamento in autoliquidazione l'ente provvede alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo
(comma 792 legge 160/2019), con contestuale irrogazione della sanzione per omesso versamento (articolo 17 Dlgs 472/1997), determinata sulla scorta dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, il che rende priva di fondamento la tesi della controparte secondo cui il tributo sarebbe sottoposto a liquidazione d'ufficio e presupporrebbe quindi la necessaria richiesta da parte dell'ente.
11. Il ricorso è infondato anche in merito alla lamentata decadenza quinquennale dalla riscossione del tributo.
Occorre muovere dal principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario della notifica: la notifica per il notificante si perfeziona con l'ultimazione delle formalità che sono nella sua disponibilità, cioè con la consegna dell'atto all' ufficiale
Giudiziario o all'ufficio postale per la sua spedizione, mentre per il destinatario si perfeziona con la consegna o con l'esaurimento delle formalità equipollenti in caso di sua assenza o irreperibilità.
L'avviso di accertamento per cui è causa è stato spedito in data
27.12.2024, ed è a tale data che occorre fare riferimento per valutare l'eventuale decadenza (cfr. da ultimo Cass. S.U. n.
40543/2021); a tale data tuttavia la decadenza non era ancora maturata, non operando neppure il termine di decadenza triennale
(in quanto il c. 163 dell'art. 1 L. 296/06 si riferisce alla decadenza del Comune che intenda richiedere pagamenti nella fase successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, prevedendo che il titolo esecutivo debba essere notificato nel termine di tre anni dal momento in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, mentre nel caso in esame oggetto del contendere è l'avviso accertamento e non il titolo esecutivo per cui la norma in questione non è pertinente).
12. Le superiori considerazioni in ordine al meccanismo impositivo in autoliquidazione rendono prive di fondamento anche le contestazioni relative alla debenza delle sanzioni, emergendo in maniera evidente come il contribuente abbia omesso di adempiere l'obbligazione dovuta.
Né è fondata, difformemente da quanto sostenuto nella memoria, la deduzione di parte contribuente quanto alla incomprensibilità del calcolo di sanzioni ed interessi, atteso che l'analitico prospetto di cui all'atto impugnato rende facilmente evincibili le ragioni giustificative anche di tali voci.
Inoltre, del tutto speciose appaiono le contestazioni in ordine alla legittimità delle delibere con le quali il Comune ha comunque fissato le scadenza per il pagamento delle rate del tributo per gli anni oggetto di causa, ritenendo il Collegio che il ritardo nella pubblicazione delle delibere sul sito del MEF non incida sull'efficacia delle delibere, ma attenga solo ad una forma di pubblicità che non può appunto inficiare la portata precettiva degli atti in esame.
Né ha senso invocare il fatto che il Comune avrebbe dovuto fissare delle scadenze per il pagamento delle rate, atteso che nella fattispecie al contribuente si imputa l'omesso versamento del tributo per annualità passate, rispetto alle quali risulta ampiamente decorso ogni termine di adempimento.
13. Risulta infine fondata, ma solo parzialmente l'ultima censura mossa dalla parte contribuente avverso l'atto impugnato, ma relativamente alle spese richieste per la sola notifica degli atti che hanno preceduto la notifica dell'avviso (avvisi bonari e solleciti). Infatti, avuto riguardo alla disciplina di cui al DM del Ministero delle
Finanze del 14 aprile 2023, risulta dovuta la somma di € 7.83, per la notifica dello stesso avviso, dovendo invece escludersi il diritto a ripetere anche la diversa somma di € 2,00 ed € 1,90, che sembrano attenere alla spedizione di atti per i quali le previsioni invocate non consentono il recupero a danno del contribuente, restando i relativi importi a carico dell'amministrazione (art. 3 del DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012, applicabile ratione temporis agli atti per i quali sono richieste le dette somme).
14. Il ricorso originario deve quindi essere accolto limitatamente all'accertamento della non debenza della somma di € 3,90.
15. Tuttavia, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, e stante la prevalente soccombenza della parte contribuente, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Napoli, Sez. VIII, così provvede;
Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
accoglie solo in parte il ricorso originario della parte contribuente e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di € 3,90, confermando per il resto la pretesa di cui all'avviso impugnato;
condanna parte contribuente al rimborso delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 300,00 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE