Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02406/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2025, proposto da
IR Di DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione Lavoro e Previdenza n. 516/2024 del 05.06.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AV IO SA CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione Lavoro e Previdenza n. 516/2024 del 05.06.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata in data 10/10/2024, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra IR Di DO a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato a costituire detta Carta in favore di quella, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Nonostante la notifica della sentenza in data 10.10.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra IR Di DO, con ricorso notificato in data 17 novembre 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione Lavoro e Previdenza n. 516/2024 del 05.06.2024.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 29/01/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 10/10/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 17/11/2025, dopo più di un anno dall’avvenuta notifica della. E parimenti risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta - così come necessario ogni qual volta non si tratti, così come nel caso di specie, dell’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, così come da prodotta attestazione di segreteria del 27/10/2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato di attribuire alla ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di € 1.000,00 -oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo -, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione Lavoro e Previdenza n. 516/2024 del 05.06.2024 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato di attribuire alla ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di € 1.000,00 - oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo -, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione Lavoro e Previdenza n. 516/2024 del 05.06.2024 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro, più accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA BU, Presidente
AV IO SA CU, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV IO SA CU | DA BU |
IL SEGRETARIO