Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02129/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Santoro e Francesco Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-del documento caratteristico costituito dalla scheda valutativa numero 48 consegnata al ricorrente in data --OMISSIS-, emessa dall’Ufficio Comando-Sezione Operazione e Logistica del Comando Provinciale di Siracusa della Legione Carabinieri “Sicilia”, relativa al periodo dall’1 giugno 2023 al 31 maggio 2024;
-della conseguente ammonizione comminata al ricorrente sulla scorta della succitata scheda valutativa;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IA VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 11 novembre 2024 e depositato il successivo 25 novembre, il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri, ha chiesto l’annullamento della scheda valutativa n.48 relativa al periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2024 con cui è stato giudicato "inferiore alla media" e della conseguente ammonizione.
Avverso i provvedimenti impugnati, ha formulato le seguenti censure: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. da 1025 a 1029 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento Militare – COM) – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. da 688 a 694 del D.P.R. n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – TUOM) – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione delle Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri (ICD) emanate dal Segretario Generale della Difesa/DNA il 26 luglio 2023 ed entrate in vigore in data 1 ottobre 2023 (numero 0435297 di protocollo) – Violazione e/o falsa applicazione della circolare emessa dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa del 28 dicembre 2023 n. 0768022 di protocollo sulla Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento dei fatti – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Manifesta irragionevolezza – Contraddittorietà – Illogicità ingiustizia manifesta.
L’esponente deduce, in sintesi, quanto segue:
I. La scheda impugnata sarebbe stata notificata al ricorrente oltre il termine di 60 giorni dalla chiusura del periodo preso a riferimento, in violazione degli artt. 688 e 692 D.P.R. 90/2010, e del principio di tempestività; inoltre, essa riporterebbe date incongrue e non contestuali.
II . I giudizi espressi nella Parte I, II e III sarebbero privi dei necessari riscontri documentali idonei a suffragare quanto in essi affermato, oltre che viziati da contraddittorietà, difetto di motivazione, eccesso di potere e sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta;
III . Anche i giudizi contenuti nella Parte IV sarebbero affetti da contraddittorietà e carenza di armonia tra i due giudizi espressi dal compilatore e dal revisore, oltre che da travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e mancanza di presupposti, avendo in particolare il compilatore attribuito al ricorrente valutazioni erronee, dipendenti da cause ad esso non imputabili; infine deduce la violazione dell’art. 694 TUOM, nella parte in cui viene espressamente previsto che i documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari, mentre quello impugnato si basa su un provvedimento prefettizio.
L’atto di ammonizione sarebbe affetto dagli stessi vizi succitati.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa e con memoria, depositata il 13 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. In data 21 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha replicato alle difese avversarie. In particolare, ha eccepito in via preliminare la tardività della documentazione depositata dalla difesa erariale in data 7 novembre, oltre il termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza di cui al comma 1 dell’articolo 73 c.p.a.; sempre in via preliminare, l’inammissibilità delle difese avversarie nella parte in cui avrebbero integrato la motivazione del provvedimento, in violazione del divieto di motivazione postuma; nel merito ha ulteriormente precisato le difese già svolte.
4. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata discussa e posta in decisione.
5. In limine litis , il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla tardività, eccepita dal ricorrente con la memoria in data 21 novembre 2025, dei documenti depositati dall’amministrazione in data 7 dicembre 2025.
L’eccezione è fondata, atteso che i documenti sono stati depositati oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 73 c.p.a., che scadeva il 6 dicembre 2025. Degli stessi non può, pertanto, tenersi conto ai fini della decisione.
6. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Infondata è la prima censura con cui il ricorrente lamenta la violazione della normativa vigente in materia di redazione e notifica dei documenti caratteristici, atteso che per giurisprudenza consolidata i termini di compilazione e di notifica dei documenti caratteristici sono meramente ordinatori e non perentori e il protrarsi del tempo occorrente per la formazione degli stessi o per la loro comunicazione, non costituisce fattispecie idonea ad invalidarli.
Ed invero è stato affermato che “ nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo (..), un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce (quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza (..). Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio”; da ciò, ulteriormente, si è desunto che “trova applicazione il principio per cui il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato in via ordinatoria per il suo esercizio, solo restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo” (ex plurimis Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537, arg. anche da Corte cost. n. 90 del 2020)” (Consiglio di Stato, Sez. I, 7 maggio 2024, n.590).
Priva di fondamento di conseguenza la censura con cui si lamenta la presenza di incongruenze temporali nel documento, atteso che le stesse, per le stesse ragioni suesposte, non sono idonee ad inficiare la validità dell’atto.
6.2. Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente data la sostanziale omogeneità delle questioni giuridiche ad essi sottese, con i quali parte ricorrente lamenta l’illegittimità, sotto vari profili, dei giudizi espressi nella Parte I, II, III e IV della scheda impugnata.
Ritiene il Collegio opportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, i documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da un’altissima discrezionalità, comportando essi un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impingendo essi direttamente nel merito dell’azione amministrativa, e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; con la conseguenza che il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza tuttavia invadere la sfera discrezionale propria dell’amministrazione, solo in presenza, appunto, di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto ( ex multis , tra le più recenti cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 20 ottobre 2025, n. 8123; 18 novembre 2025, n.9006).
Il sindacato del giudice amministrativo risulta, pertanto, confinato in uno spazio assai limitato, delineato dalla presenza di vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica, soprattutto con riferimento alla coerenza generale del metro valutativo e alla manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio assegnato.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, i giudizi espressi dall’Amministrazione resistente nel caso di specie sono esenti da macroscopici vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o difetto di motivazione e istruttoria.
6.3. È infondata l’affermazione secondo cui il giudizio negativo debba essere necessariamente supportato da provvedimenti sanzionatori o da specifici elementi documentali, atteso che la giurisprudenza è costante nell'affermare che i documenti caratteristici non devono contenere un elenco analitico di fatti o circostanze, ma devono raccogliere un giudizio sintetico sulle qualità e sul rendimento del militare nel periodo considerato ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10395 secondo cui “ b)la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi, sicché il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri 3 giugno 2024, n. 742, 8 novembre 2021, n. 1703 e 20 maggio 2020, n. 923)” ).
La motivazione della scheda valutativa risiede nella coerenza complessiva tra le varie parti che la compongono, in particolare tra i giudizi analitici e il giudizio finale, e non nella menzione di specifici episodi (sul punto ex multis : Consiglio di Stato, sez. II, 18 novembre 2025, n. 9006 secondo cui “ nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce. Del resto, le variazioni delle aggettivazioni non devono essere motivate, costituendo esse la motivazione del giudizio finale del documento caratteristico ”; Consiglio di Stato, sez. II, 17 luglio 2023, n. 7002 secondo cui “… Le schede valutative sono inoltre compilate su moduli predisposti dall’Amministrazione, non sostituibili per cui anche l’onere motivazionale deve ritenersi assolto nei limiti oggettivamente fissati dalla tipologia di documento impiegato e dallo spazio fisico ivi destinato, nel senso che deve sussistere tra le varie voci indicate nella scheda stessa un necessario rapporto di coerenza e consequenzialità che costituisce, per l’appunto, la congrua motivazione della valutazione”).
Si aggiunga che l'assenza di sanzioni disciplinari non preclude un giudizio negativo sul rendimento, poiché la valutazione caratteristica e il procedimento disciplinare operano su piani distinti e con finalità diverse. La prima attiene al rendimento complessivo e alla professionalità dimostrata, mentre il secondo sanziona specifiche violazioni dei doveri. Un calo di rendimento, un atteggiamento poco collaborativo o una scarsa motivazione, pur non integrando necessariamente un illecito disciplinare, possono legittimamente incidere – come accaduto nel caso esaminato –in senso negativo sulla valutazione periodica.
6.5. Sono altresì infondate le argomentazioni poste a fondamento della lamentata illegittimità dei giudizi negativi espressi sulle qualità fisiche, morali e di carattere.
Il principio cardine in materia è quello dell'autonomia delle valutazioni periodiche sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione, sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del documento. Ogni scheda si riferisce a un arco temporale specifico ed è indipendente dalle precedenti. Ciò esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento.
Le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori. Stante l’indipendenza dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento in servizio del dipendente (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n.1656).
Ed ancora, le schede valutative ed i rapporti informativi costituiscono strumenti per la valutazione periodica della qualità dei risultati dell’attività lavorativa, che non è costante nel tempo, e delle capacità personali dimostrate, che sono anch’esse suscettibili di variazione a seconda delle diverse attività svolte, dei differenti contesti o semplicemente dei mutamenti intervenuti per effetto del tempo. Nel corso dell’intera carriera lavorativa, infatti, sono possibili e talvolta frequenti cali di rendimento e che, proprio per questo, è prevista la valutazione periodica del personale “in carriera”, in momenti diversi, stante l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 16 marzo 2021, n. 840).
Il fatto che il ricorrente abbia ricevuto per ventun anni giudizi positivi da parte di diversi superiori non crea alcun "diritto" al mantenimento di tale qualifica né un affidamento tutelabile, le qualità personali e caratteriali non sono immutabili e la loro manifestazione può variare nel tempo e a seconda dei contesti.
Il cambio di valutatore, inoltre, è una circostanza fisiologica nella carriera militare e non può essere di per sé indice di sviamento; ogni superiore esprime il proprio giudizio discrezionale, personale e obiettivo sul rendimento del militare nel periodo di competenza.
6.6. Con riguardo all’asserita contraddittorietà del documento caratteristico, anche sotto il profilo della dedotta mancata concordanza con il giudizio del revisore, nonché alla lamentata carenza motivazionale, il Collegio ritiene che il documento oggetto di contestazione presenti una sostanziale coerenza interna.
In particolare, le valutazioni analitiche espresse nelle diverse parti della scheda risultano concordi e coerenti sia con il giudizio complessivo finale sia con la qualifica attribuita, che si attesta su “inferiore alla media”. Tale giudizio conclusivo trova riscontro sia nei giudizi motivati formulati nella parte IV, sia nelle valutazioni analitiche contenute nelle parti precedenti, espresse in modo uniforme dal compilatore e dal revisore.
Va inoltre rilevato che il revisore, nell’esercizio della propria autonomia valutativa, ha proceduto a modificare, nella parte I, alcune voci analitiche non condivise rispetto alla valutazione iniziale del compilatore. Il primo revisore ha quindi legittimamente operato una sintesi complessiva delle valutazioni espresse dalle autorità valutatrici, riportandola sia nel giudizio discorsivo sia nel giudizio complessivo finale contenuto nel foglio di comunicazione, motivando in modo coerente la valutazione riferita all’interessato e conformandosi alle previsioni delle I.D.C. ed. 2023, cap. I, par. 4, lett. b).
La sintesi del revisore, comprensiva degli opportuni aggiustamenti delle voci non condivise rispetto al compilatore, rientra nella sua sfera di autonomia valutativa e non determina profili di illegittimità, permanendo la coerenza tra le parti e il giudizio complessivo finale.
6.7. Quanto al mutamento di qualifica rispetto all’annualità precedente, quand’anche lo si volesse qualificare come “improvviso”, esso non integra di per sé quell’“abbassamento verticale” invocato dalla parte ricorrente. Diversamente opinando, una volta conseguito un giudizio di eccellenza, non sarebbe consentito alcun successivo arretramento valutativo senza una motivazione rafforzata, a prescindere dal concreto andamento del rendimento del militare.
Nel caso di specie, il giudizio finale non ha subito una flessione tale da renderlo intrinsecamente sospetto sotto il profilo motivazionale, imponendo giustificazioni aggiuntive, trattandosi dell’abbassamento di un solo livello (da “nella media” a “inferiore alla media”).
La fattispecie si colloca, pertanto, al di fuori dell’ambito individuato dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che richiede un apparato motivazionale rafforzato solo in presenza di modificazioni valutative in peius di particolare incisività, tali da configurare un vero e proprio “abbassamento verticale” (Consiglio di Stato sez. II, 28/10/2024, n.8596).
Tra la scheda valutativa impugnata, relativa al periodo 1° giugno 2023 – 31 maggio 2024, recante la qualifica di “inferiore alla media”, e il precedente rapporto informativo n. 46, riferito al periodo 22 marzo 2023 – 30 maggio 2023 (posto che il documento n. 47 costituisce mera dichiarazione di mancata redazione), il giudizio complessivo equiparabile era pari a “nella media”, con una flessione, dunque, contenuta in un solo livello. Una tale variazione non richiedeva un apparato motivazionale particolarmente articolato, che, peraltro, nel caso di specie risulta comunque presente, essendo il giudizio complessivo, come sopra esposto, adeguatamente motivato.
6.8. È infondata infine anche la censura di violazione dell’art. 694 T.U.R.OM dedotta con riferimento al richiamo contenuto nella scheda valutativa al provvedimento prefettizio di ritiro dell’arma d’ordinanza. La disposizione invocata, infatti, stabilisce che i documenti caratteristici non devono contenere riferimenti a procedimenti penali o disciplinari, mentre il ritiro dell’arma è atto amministrativo; il richiamo al provvedimento prefettizio è, dunque, conferente e risponde alla necessità di meglio spiegare le ragioni della riduzione di qualifica.
7. L’accertata legittimità della documentazione caratteristica determina il rigetto sia della censura di invalidità derivata dell’ammonizione, che della domanda risarcitoria per la paventata compromissione della carriera.
8. Le spese dell’odierno giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 2.500, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
IA VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VE | AU LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.