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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
RE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 55/2026 depositato il 16/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica TI VI - 96026180792
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006197722000 QUOT.CONSORTILE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006197722000 QUOT.CONSORTILE 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 16.1.2026 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 13920250006197722000 e n. 13920250005165624000 notificate il 28.11.2025 da
DE e intimanti il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2019/2020
e 2021 pretesi dal Consorzio di Bonifica TI VI, chiedendone l'annullamento previa sospensiva.
Lamentava, in particolare, l'illegittimità delle cartelle di pagamento per: 1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria;
3) difetto di motivazione;
4) difetto del visto di esecutorietà.
Con memoria depositata il 27.1.2026 si costituiva in giudizio DE eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Il Consorzio di Bonifica TI VI si costituiva in giudizio con memoria depositata il 9.2.2026 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 19.2.2026.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sulla nullità delle cartelle di pagamento per l'omessa notifica di atti presupposti rilevandosi che, come correttamente ricorda il Consorzio convenuto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16122/2023) ha avuto modo di affermare che “[..] secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 [..] che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 [..] dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [..] che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2012, n. 21797; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2013, n. 8371; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2014, n. 3594; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2017, n. 4309; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass.,
Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. 6^-5, 18 luglio 2022, n. 22483) [..]”.
La notifica della cartella di pagamento non doveva quindi, nella specie, essere preceduta, a pena di nullità, da quella di alcun atto.
Non sussiste poi il denunciato vizio di motivazione delle cartelle impugnate contenendo queste il riferimento all'ente creditore, alla natura del tributo, alla relativa annualità ed importi, in tal modo consentendosi al contribuente di comprendere i presupposti sui quali poggia la pretesa impositiva ed esercitare una compiuta difesa, come è avvenuto nella specie. Neppure è ravvisabile il denunciato vizio delle cartelle per difetto del visto di esecutorietà osservandosi, in senso contrario alla doglianza di parte ricorrente, che in queste è indicato (cfr. pag. 3) che il ruolo è stato reso esecutivo il 31.3.2023, ciò che attesa l'avvenuta sottoscrizione del ruolo.
Nel merito, com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003,
n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
In tema di riparto degli oneri probatori è nota la posizione della giurisprudenza di legittimità per cui “l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento. Qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato” (Cass. Sez. V, 10 febbraio 2017, n. 3603).
Detta posizione è stata, anche di recente, ribadita dalla Suprema Corte che ha affermato “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. 23 aprile 2020, n. 8079).
Ora, costituendosi in giudizio il Consorzio di Bonifica TI VI ha dedotto e documentato (cfr. fasc. di parte) l'avvenuta approvazione del piano di classifica e, nella specie, parte ricorrente non contesta la propria qualità di proprietario di bene immobile ricompreso nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica debitamente approvato ma (solo e genericamente) il difetto di prova del presupposto impositivo per insussistenza di benefici arrecati ai fondi di proprietà.
Pacifica, quindi, per parte ricorrente la qualità di consorziato-contribuente sulla base di un piano di classifica
- e in assenza di impugnazione del suddetto piano con il relativo perimetro di contribuenza - non è il Consorzio
a dover dimostrare la sussistenza del beneficio ma il contribuente a fornire la prova della insussistenza, in concreto, di quest'ultimo, e ciò in aderenza a quanto anche in precedenza affermato dalla Suprema Corte
(cfr. SSUU n. 26009/08; SSUU n. 11722/10; Cass. 17066/10; Cass. n. 20681/14; Cass. n. 21176/14).
Nella specie parte ricorrente alcunché ha provato.
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
RE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 55/2026 depositato il 16/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica TI VI - 96026180792
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006197722000 QUOT.CONSORTILE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006197722000 QUOT.CONSORTILE 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 16.1.2026 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 13920250006197722000 e n. 13920250005165624000 notificate il 28.11.2025 da
DE e intimanti il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2019/2020
e 2021 pretesi dal Consorzio di Bonifica TI VI, chiedendone l'annullamento previa sospensiva.
Lamentava, in particolare, l'illegittimità delle cartelle di pagamento per: 1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria;
3) difetto di motivazione;
4) difetto del visto di esecutorietà.
Con memoria depositata il 27.1.2026 si costituiva in giudizio DE eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Il Consorzio di Bonifica TI VI si costituiva in giudizio con memoria depositata il 9.2.2026 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 19.2.2026.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sulla nullità delle cartelle di pagamento per l'omessa notifica di atti presupposti rilevandosi che, come correttamente ricorda il Consorzio convenuto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16122/2023) ha avuto modo di affermare che “[..] secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 [..] che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 [..] dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [..] che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2012, n. 21797; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2013, n. 8371; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2014, n. 3594; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2017, n. 4309; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass.,
Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. 6^-5, 18 luglio 2022, n. 22483) [..]”.
La notifica della cartella di pagamento non doveva quindi, nella specie, essere preceduta, a pena di nullità, da quella di alcun atto.
Non sussiste poi il denunciato vizio di motivazione delle cartelle impugnate contenendo queste il riferimento all'ente creditore, alla natura del tributo, alla relativa annualità ed importi, in tal modo consentendosi al contribuente di comprendere i presupposti sui quali poggia la pretesa impositiva ed esercitare una compiuta difesa, come è avvenuto nella specie. Neppure è ravvisabile il denunciato vizio delle cartelle per difetto del visto di esecutorietà osservandosi, in senso contrario alla doglianza di parte ricorrente, che in queste è indicato (cfr. pag. 3) che il ruolo è stato reso esecutivo il 31.3.2023, ciò che attesa l'avvenuta sottoscrizione del ruolo.
Nel merito, com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003,
n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
In tema di riparto degli oneri probatori è nota la posizione della giurisprudenza di legittimità per cui “l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento. Qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato” (Cass. Sez. V, 10 febbraio 2017, n. 3603).
Detta posizione è stata, anche di recente, ribadita dalla Suprema Corte che ha affermato “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. 23 aprile 2020, n. 8079).
Ora, costituendosi in giudizio il Consorzio di Bonifica TI VI ha dedotto e documentato (cfr. fasc. di parte) l'avvenuta approvazione del piano di classifica e, nella specie, parte ricorrente non contesta la propria qualità di proprietario di bene immobile ricompreso nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica debitamente approvato ma (solo e genericamente) il difetto di prova del presupposto impositivo per insussistenza di benefici arrecati ai fondi di proprietà.
Pacifica, quindi, per parte ricorrente la qualità di consorziato-contribuente sulla base di un piano di classifica
- e in assenza di impugnazione del suddetto piano con il relativo perimetro di contribuenza - non è il Consorzio
a dover dimostrare la sussistenza del beneficio ma il contribuente a fornire la prova della insussistenza, in concreto, di quest'ultimo, e ciò in aderenza a quanto anche in precedenza affermato dalla Suprema Corte
(cfr. SSUU n. 26009/08; SSUU n. 11722/10; Cass. 17066/10; Cass. n. 20681/14; Cass. n. 21176/14).
Nella specie parte ricorrente alcunché ha provato.
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.