Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/1999, n. 140
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Sentenza 9 gennaio 1999

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In materia di determinazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali, l'art. 1, comma primo, del D.L. n.338 del 1989, convertito in legge n.389 del 1989 - la cui "ratio" è quella di assicurare ai lavoratori di un unico settore economico, attraverso la parità della contribuzione, una pensione di pari ammontare - stabilisce che i contratti individuali o gli altri accordi collettivi diversi dai contratti nazionali possono essere presi a parametro ai fini della suddetta determinazione soltanto se la retribuzione è di importo superiore - e non inferiore - a quello previsto dal contratto collettivo. Ne consegue per i dipendenti delle imprese artigiane può farsi legittimamente riferimento al contratto collettivo nazionale del corrispondente settore industriale ( nella specie: autonoleggio) senza che possa assumere alcun rilievo in contrario un eventuale accordo stipulato dalle rappresentanze sindacali delle imprese artigiane del settore e dei relativi lavoratori che abbia previsto per la determinazione dell'imponibile contributivo una retribuzione di importo inferiore rispetto a quella prevista dal suddetto contratto collettivo nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/1999, n. 140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 140
    Data del deposito : 9 gennaio 1999

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