Sentenza 9 gennaio 1999
Massime • 1
In materia di determinazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali, l'art. 1, comma primo, del D.L. n.338 del 1989, convertito in legge n.389 del 1989 - la cui "ratio" è quella di assicurare ai lavoratori di un unico settore economico, attraverso la parità della contribuzione, una pensione di pari ammontare - stabilisce che i contratti individuali o gli altri accordi collettivi diversi dai contratti nazionali possono essere presi a parametro ai fini della suddetta determinazione soltanto se la retribuzione è di importo superiore - e non inferiore - a quello previsto dal contratto collettivo. Ne consegue per i dipendenti delle imprese artigiane può farsi legittimamente riferimento al contratto collettivo nazionale del corrispondente settore industriale ( nella specie: autonoleggio) senza che possa assumere alcun rilievo in contrario un eventuale accordo stipulato dalle rappresentanze sindacali delle imprese artigiane del settore e dei relativi lavoratori che abbia previsto per la determinazione dell'imponibile contributivo una retribuzione di importo inferiore rispetto a quella prevista dal suddetto contratto collettivo nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/1999, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Sommella - Presidente -
" Giovanni Prestipino - Consigliere Rel. -
" Pietro Cuoco "
" Antonio Lamorgese "
" Pasquale Picone "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LI SE, elett.te dom.to in Roma, Via Acherusio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Mario Marchetti, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso.
- Ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Bartoli e Leonardo Lironcurti in forza di procura speciale per rogito Notaio Franco Lupo di Roma del 4.12.1996, Rep. n. 28249.
- Resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia n. 2315 del 19.12.1995, R. G. n. 1299/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.10.1998 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con atto del 15 ottobre 1993 SE LI, titolare di un'impresa artigiana di autonoleggio, proponeva opposizione avverso il decreto del 16 settembre 1993, con il quale il Pretore del lavoro di Città di Castello gli aveva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) la somma complessiva di L. 18.647.013, a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive relativi al periodo 1.1.1989-31.10.1991 e, premesso che l'Istituto previdenziale, per determinare la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali, aveva fatto illegittimo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 giugno 1988, applicabile solamente alle imprese industriali di autonoleggio, chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 17 dicembre 1994 il Pretore, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo. Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva interamente riformata dal Tribunale di Perugia con sentenza del 19 dicembre 1995, con la quale veniva rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal LI.
Il Tribunale osservava che, in applicazione dell'art. 1, primo comma, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389, per determinare la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali dovevano essere presi a parametro le retribuzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 giugno 19808, a nulla rilevando che questo contratto fosse stato stipulato dalle confederazioni delle imprese industriali di autonoleggio, dato che il LI esercitava, ancorché in forma artigianale, la medesima attività e dato che a tale contratto collettivo era stato fatto riferimento in un tentativo di accordo provinciale siglato dalle opposte rappresentanze sindacali delle imprese artigiane di autonoleggio e dei lavoratori. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LI, che ha dedotto un unico motivo.
L'INPS ha depositato la procura speciale.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione il LI denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1372, 2070, 2083 c.c. e 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n.389, oltre al vizio di contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, e sostiene che il Tribunale - senza tenere conto del principio giurisprudenziale secondo cui, quando manca un contratto collettivo specificamente stipulato per le imprese artigiane, non può farsi applicazione di quello sottoscritto nel settore industriale, trattandosi di categorie contrattuali diverse - avrebbe errato nel fare riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 10 giugno 1988, in quanto riferito alle imprese industriali dell'autonoleggio, tanto più che le parti sindacali il 30 maggio 1990 avevano concluso un accordo provinciale con il quale avevano deciso di applicare al settore artigianale la tabella delle sole retribuzioni base del suddetto contratto collettivo dell'industria.
Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale, dopo avere rettamente interpretato la disposizione contenuta nell'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389, individuandone l'esatta ratio - che è quella di assicurare ai lavoratori di un unico settore economico, attraverso la parità della contribuzione, una pensione di pari ammontare - ha basato la sua decisione su una serie di considerazioni, avendo in particolare rilevato che, in relazione alle imprese artigiane di autonoleggio della provincia di Perugia, con il verbale sottoscritto in sede provinciale il 30 maggio 1990 le parti collettive avevano dato atto che, non essendo stato raggiunto un generale accordo in deroga al contratto collettivo nazionale del 10 giugno 1988, si erano comunque determinate ad applicare la tabella delle retribuzioni base previste da quest'ultimo contratto, dimostrando in tal modo di volere utilizzare la regolamentazione collettiva stipulata dalle imprese industriali anche "se con alcuni ritocchi in senso deteriore per i lavoratori". Lo stesso Tribunale, poi, ha osservato che tale principio di accordo, comunque concluso, non poteva avere rilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, essendo stata prevista una retribuzione dì importo inferiore a quella stabilita dal suddetto contratto collettivo (espressamente richiamato), il che implicava l'applicazione della norma di cui al suddetto art. 1, primo comma, del d.l. n. 338 del 1989. Questa motivazione si sottrae alle censure formulate dal ricorrente, ineccepibile essendo il riferimento fatto nella sentenza impugnata, ai fini del computo della base retributiva utile per la determinazione dei contributi previdenziali, al contratto collettivo del 1988.
Va, al riguardo, precisato che il LI nel ricorso per cassazione non solo non contesta l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, ma addirittura ammette che "nel caso di specie è emerso che le parti sindacali in data 30/05/1990 avevano stipulato un vero e proprio accordo con il quale venne determinato di applicare al settore artigianato la tabella delle sole retribuzioni base del contratto collettivo dell' industria", con la conseguenza che la volontà delle organizzazioni sindacali "si era manifestata nel senso di considerare applicabili solo le retribuzioni base e non già gli ulteriori istituti retributivi del contratto dell'industria" a causa delle "differenze ontologiche intercorrenti fra industria e artigianato".
Ora, tenuto conto di tali deduzioni, non sorge la necessità di esaminare la questione, prospettata nel ricorso per cassazione, della applicazione alla materia previdenziale dell'art. 2070 c.c. - che fa riferimento a una diversa disciplina, quella relativa allo svolgimento del rapporto di lavoro - dal momento che in punto di fatto è confermato, per averlo ammesso lo stesso ricorrente, che in sede provinciale è stato applicato alle imprese artigiane di autonoleggio il contratto collettivo stipulato in sede nazionale il 10 giugno 1988, con clausole, relative alla retribuzione, meno favorevoli ai lavoratori. E ciò basta a dimostrare la conformità al diritto della decisione emessa dal Tribunale, considerato che l'art.1, primo comma, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389, stabilisce che i contratti individuali o gli altri accordi collettivi, diversi dai contratti nazionali, possono essere presi a parametro, ai fini della determinazione della retribuzione da assumere a base del calcolo de i contributi previdenziali, solamente se la retribuzione stessa è di importo superiore, e non inferiore, "la quello previsto dal contratto collettivo".
In considerazione delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve essere emanato alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio per avere l'ente previdenziale depositato la procura speciale senza poi svolgere attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 1999