Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Sabrina Apollinaro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa - Comando generale dell'arma dei Carabinieri - Legione Carabinieri Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 26 marzo 2025, con il quale il Comando Legione Carabinieri Sicilia ha dichiarato improcedibile la domanda di trasferimento ex art. 33, comma 5 e art. 3, comma 3 L. 104/1992 presentata in data 17 gennaio 2025;
-nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali, antecedenti e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Comando generale dell'arma dei Carabinieri - Legione Carabinieri Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ER NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato la determina prot. n. -OMISSIS- con la quale il Comando Legione Carabinieri Sicilia ha ritenuto l’istanza di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 33 della L. 104/1992, per assistere la madre con grave disabilità, improcedibile.
L'Amministrazione ha motivato l'improcedibilità “ in relazione alla determinazione n. -OMISSIS-datata 18/10/2024, con la quale è stato trasferito “d’autorità” definitivamente alla Stazione di -OMISSIS-(ME), ove è giunto lo scorso 07/03/2025 ”.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto: 1) Violazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992; 2) Motivazione inesistente; 3) Violazione dei principi di solidarietà sociale e tutela della salute, così come sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 dei disabili, così come ratificata dall’Italia e dall’Unione Europea; 4) Omessa istruttoria; 5) Eccesso di potere e violazione dei principi di proporzionalità .
Lamenta, in sintesi, il ricorrente che l’Amministrazione non avrebbe fornito una motivazione sufficiente in ordine alle specifiche e comprovate esigenze di servizio ostative al trasferimento, come imposto invece dall’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992, limitandosi piuttosto ad un generico richiamo al precedente provvedimento di trasferimento d'autorità, senza svolgere alcuna istruttoria sulla nuova istanza.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa depositando documentazione e chiedendo, con memoria in data 11 luglio 2025, il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare, ha evidenziato che la necessità di-OMISSIS-era già stata valutata nel corso del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale e che, in quella sede, era emersa l'impossibilità di assegnare il militare a reparti della provincia di Catania a causa di una obiettiva e acclarata situazione di incompatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 238 del D.P.R. 90/2010.
3. In vista della discussione in pubblica udienza le parti hanno scambiato memorie e repliche con le quali hanno ulteriormente precisato le difese già svolte.
4. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, la causa è stata discussa e posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Ad avviso del Collegio il provvedimento impugnato, che dichiara l'improcedibilità dell'istanza di trasferimento ex L. 104/1992, trova la sua legittima e sufficiente motivazione, seppur sintetica, nel richiamo per relationem al precedente provvedimento di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale del 18.10.2024.
Giova premettere che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, detta modalità motivazionale è ammessa allorché il provvedimento finale richiami espressamente atti che esplicitino compiutamente il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e purché tali atti siano indicati e resi accessibili agli interessati ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e del controllo giurisdizionale.
In particolare, si è affermato che “ la motivazione del provvedimento amministrativo può risultare anche da altro atto dell'Amministrazione in esso richiamato, purché come nel caso in esame, sia comunque reso disponibile insieme con il provvedimento finale che ad esso si richiama " (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 16/05/2018, n. 2897; Consiglio Stato sez. IV 28 marzo 2011 n. 1879), e che “ la motivazione del provvedimento amministrativo può essere ricostruita attraverso il complesso degli atti del procedimento, dai quali siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, onde consentire al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento e al giudice di sindacarne la fondatezza : per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2024, n. 7724, id., sez. II, 7 gennaio 2025, n. 40; id., sez. V, 9 gennaio 2023, n. 265) ” (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, Sent., 31/07/2025, n. 1435).
In altri termini, la motivazione per relationem si esplica tramite un richiamo che sottintende l’intenzione dell’Amministrazione di far propri i contenuti giustificativi degli atti stessi, non essendo questa tenuta a riscrivere ex novo tutte le argomentazioni già compiutamente esplicitate, potendo essa legittimamente richiamarle e condividerle, integrandole nella motivazione finale.
Ciò premesso, osserva il Collegio che dagli atti del procedimento di trasferimento d'autorità, richiamati dall'Amministrazione resistente, emerge, che la posizione del ricorrente era stata oggetto di approfondita istruttoria.
In particolare, con la determinazione del 28.9.2024, il -OMISSIS- aveva espresso parere contrario all'assegnazione del militare presso reparti di quella provincia, evidenziando come pregresse vicende giudiziarie e disciplinari avessero già in passato condotto a trasferimenti del graduato, determinando un " decadimento del rapporto fiduciario con l'autorità giudiziaria etnea ".
L'istanza del ricorrente ex L. 104/1992 mirava a ottenere una sede di servizio più vicina al luogo di residenza (-OMISSIS-), proprio in quella provincia in cui l'Amministrazione aveva già acclarato una situazione di "obiettiva incompatibilità ambientale" ostativa alla sua permanenza.
Pertanto, l'Amministrazione non era tenuta a svolgere una nuova e autonoma istruttoria, risultando l’esito dell’istanza condizionato dalla presenza di un presupposto ostativo già accertato con un precedente e connesso provvedimento; da qui la correttezza della statuizione di improcedibilità della domanda.
5.2. Per le medesime ragioni, risultano infondate le censure relative alla violazione dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 e dei principi di proporzionalità e tutela della salute.
Il diritto del lavoratore che assiste un familiare con disabilità a scegliere la sede di lavoro più vicina non è un diritto soggettivo assoluto, ma un interesse legittimo che deve essere bilanciato con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, come si evince dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che le esigenze personali e familiari del dipendente, ancorché tutelate da norme di rango primario come la L. 104/1992, sono recessive di fronte all'interesse pubblico primario a salvaguardare la funzionalità e il prestigio dell'amministrazione, specialmente quando si tratta di rimuovere una situazione di incompatibilità ambientale.
Sotto tale aspetto, l’operato dell’Amministrazione è del tutto coerente con gli approdi a cui è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha già evidenziato come, nell’ambito dei trasferimenti per incompatibilità, “Neppure rilevano eventuali situazioni tutelate, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in quanto il legittimo interesse del dipendente all'assistenza del familiare -OMISSIS- a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, a norma dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, recede di fronte a quello, espresso dall'Amministrazione, alla salvaguardia del suo prestigio e alla rimozione di conseguenze per essa pregiudizievoli, createsi proprio in tale sede e nocive al sereno svolgimento del servizio” (cfr. Cons. Stato, Sezione VI, 25 novembre 2025 che richiama Cons. Stato, Sezione II, 6 dicembre 2021, n. 8150).
In definitiva, nel caso di specie, l'impossibilità di accogliere l'istanza non deriva da generiche esigenze di servizio, ma dalla specifica e motivata situazione di incompatibilità ambientale del militare proprio nel territorio richiesto.
Tale circostanza rappresenta un limite oggettivo e insuperabile alla positiva valutazione dell’istanza, rendendo l’operato dell’Amministrazione immune dai vizi denunciati.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
ER NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NT | RO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.