Sentenza 20 novembre 2001
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del procedimento, qualora accerti che nel caso rimesso al suo esame una parte della custodia cautelare avrebbe dovuto essere computata ai fini della determinazione della pena, e qualora ritenga che sia ancora possibile applicare il principio di fungibilità, deve limitarsi a liquidare l'indennizzo soltanto per quella parte di custodia cautelare sofferta che non debba essere calcolata in sede esecutiva ai fini della determinazione della pena da eseguire.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, sez. I, sentenza 18/12/2007 n° 47001Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2001, n. 13322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13322 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 20/11/2001
1. Dott. BATTISTI MARIANO - est. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - N. 4205
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 041896/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NÒ EN N. IL 22/10/1973
2) MINISTERO DEL TESORO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 22/09/2000 CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La corte di appello di Torino, con ordinanza del 22 settembre 2000, nel decidere sulla domanda di equa riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da DO NÒ, disponeva trasmettersi gli atti al procuratore generale presso la corte di appello di Torino affinché "fosse preso atto che lo NÒ aveva sofferto custodia cautelare in carcere tra il 24 aprile 1993 e il 9 aprile 1994 e affinché tale periodo venisse computato nella durata della pena - anni due e mesi sei di reclusione, in corso di espiazione, in esecuzione della sentenza della corte di assise di appello di Torino in data 20 dicembre 1996, definitiva il 25 febbraio 1998 - a modifica, con opportuno nuovo provvedimento, del decreto 1 dicembre 1999, che, in attuazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 26 ottobre 1999, ammissiva dello NÒ all'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 della L. n. 354/1975, determinava l'inizio dell'esecuzione della pena al 2 dicembre 1999 e il fine pena all'1 giugno 2002.
La corte di appello, inoltre, liquidava allo NÒ la somma di L. 13.000.000 a titolo di equa riparazione per la restrizione della libertà sofferta dal 15 al 23 aprile 1993, in applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla imputazione di partecipazione ad associazione criminosa finalizzata allo spaccio di stupefacenti i cui atti processuali erano stati archiviati con provvedimento del g.i.p. di Torino del 20 agosto 1996. 2. - Il difensore ricorre per cassazione denunciando "inosservanza dell'art. 314, comma 4, 657 c.p.p.", carenza e illogicità della motivazione", deducendo che la corte - avuta conoscenza della situazione giuridica dello NÒ ad avendo acclarato che il p.m., nel determinare la pena da eseguire, non aveva computato, come pur imponeva l'art. 657 c.p., il periodo di custodia cautelare subita per altro reato - si sarebbe dovuta limitare a prendere atto che il principio di fungibilità non era stato applicato e, quindi, tenere conto, ai fini della liquidazione dell'equa riparazione, dell'intero periodo di restrizione della libertà sofferta dallo NÒ in virtù del provvedimento di custodia cautelare in relazione ad una imputazione in cui atti erano stati archiviati".
3. - L'Avvocatura si costituisce con una memoria in cui osserva che la corte di merito ha trasmesso gli atti al p.m. sul corretto presupposto che la materia della libertà personale non può rientrare nella libera disponibilità ne' del giudice, ne' della parte e ha, conseguentemente, valutato tale circostanza ai fini della determinazione del quantum, non potendo il p.m. non applicare il principio di fungibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è infondato.
a - La norma dell'art. 314, comma 4, c.p.p. è formulata in termini tali che, posta in relazione alla formulazione dell'art. 657 c.p.p., non lascia adito a dubbi che debba essere interpretata come l'ha interpretata la corte di appello.
Dispone l'art. 314, comma 4, c.p.p. che "il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena" e l'art. 657, comma 1, dello stesso codice, la cui rubrica preannuncia che l'articolo disciplina il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo, dispone che "il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia cautelare è ancora in corso".
b - Come può notarsi, la norma non lascia alternative in presenza di un periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, ché il p.m., una volta preso atto dell'esistenza di un periodo di privazione della libertà sofferta, a titolo di custodia cautelare, per lo stesso o per altro reato, computa, cioè deve computare quel periodo nel determinare la pena detentiva da eseguire. Ne consegue che l'art. 314, comma 4, c.p.p., allorché usa l'espressione "quella parte della custodia cautelare che sia computata", in cui compare lo stesso verbo che è usato dal legislatore nella norma dell'art. 657 c.p.p., è come se dicesse quella parte della custodia cautelare che deve essere computata e ciò proprio perché, sussistendo le condizioni previste dalla legge ai fini del principio di fungibilità, l'applicazione di questo principio non è discrezionale, non ha, come si diceva, alternative. Va detto, quindi, che, qualora il giudice dell'equa riparazione accerti sia che, nella specie al suo esame, v'erano le condizioni volute dalla legge per l'applicazione del principio di fungibilità, sia che è ancora possibile farne applicazione, deve limitarsi a liquidare l'equa riparazione, ove ne sussistano le altre condizioni, per quella parte della custodia cautelare, ingiustamente sofferta, che non debba essere computata, in sede di esecuzione, nella determinazione della pena da eseguire.
Nel caso in questione, nel momento in cui la corte di appello ha deciso sulla domanda di equa riparazione era, certamente, ancora possibile uniformarsi al dettato dell'art. 657, comma 1, c.p.p.. Lo NÒ, infatti, ha sofferto la restrizione della libertà, a titolo di custodia cautelare, per poco meno di un anno e dell'ordinanza della corte, in data 20 settembre 2000, al termine finale di espiazione della pena - 1 giugno 2002 - v'era un lasso di tempo tale da poter ancora computare, detraendolo della pena in esecuzione, il periodo dal 24 aprile 1993 - giorno successivo a quello in cui è stato commesso il reato di false informazioni al pubblico ministero e di favoreggiamento per il quale lo NÒ ha riportato condanna ad anni due e mesi sei di reclusione - al aprile 1994.
2. - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna
NÒ DO al pagamento delle spese processuali;
dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002