Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2001, n. 13322
CASS
Sentenza 20 novembre 2001

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In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del procedimento, qualora accerti che nel caso rimesso al suo esame una parte della custodia cautelare avrebbe dovuto essere computata ai fini della determinazione della pena, e qualora ritenga che sia ancora possibile applicare il principio di fungibilità, deve limitarsi a liquidare l'indennizzo soltanto per quella parte di custodia cautelare sofferta che non debba essere calcolata in sede esecutiva ai fini della determinazione della pena da eseguire.

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  • 1Cassazione penale, sez. I, sentenza 18/12/2007 n° 47001Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2001, n. 13322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13322
Data del deposito : 20 novembre 2001

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