Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2013, n. 48189
CASS
Sentenza 23 ottobre 2013

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La declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove omessa, è, di conseguenza, emendabile con il procedimento di correzione materiale, a differenza della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che richiede una valutazione discrezionale della Corte sia nell'"an" sia nel "quantum".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2013, n. 48189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48189
    Data del deposito : 23 ottobre 2013

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