Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
La declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove omessa, è, di conseguenza, emendabile con il procedimento di correzione materiale, a differenza della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che richiede una valutazione discrezionale della Corte sia nell'"an" sia nel "quantum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2013, n. 48189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48189 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
48 1 8 9 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Ord. n. sez.3398/2013- Composta da: Maria Cristina Siotto -Presidente- CC 23/10/2013 Luigi Pietro Caiazzo R.G.N. 29514/2013 + -Consigliere- 30283/2013 Marcello Rombolà -Consigliere- Antonella Patrizia Mazzei -Relatore- Giacomo Rocchi -Consigliere- ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei confronti di BA RE, nato a [...] il [...], nel procedimento per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza pronunciata da questa Corte di cassazione in data 6 marzo 2013 nel procedimento n. 22462/2012. Letti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Antonio Gialanella, il quale ha chiesto la correzione dell'errore materiale in punto di omessa condanna alle spese e al versamento della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende. RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 marzo 2013 questa Corte di cassazione, settima sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AB RE avverso l'ordinanza in data 2 febbraio 2012 del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riabilitazione avanzata dallo stesso ср AB, omettendo di pronunciare condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, come previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Tale lacuna ha determinato l'iscrizione, di ufficio, dell'attuale procedimento di correzione materiale, al quale si può fare ricorso allorché l'errore materiale incide su elementi della pronuncia estranei al "thema decidendum" e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice. In tema di statuizioni accessorie previste dall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile o respinto, deve essere fatta una distinzione: la norma impone soltanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, la quale è sottratta alla discrezionalità del giudice e, ove omessa, è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.; la stessa norma, invece, non dispone come necessario effetto della dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 13/06/2000, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 616 cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"; e, in ogni caso, la determinazione dell'importo della sanzione da applicare, tra il minimo (euro 258) e il massimo (euro 2.065) previsti, è rimessa alla scelta della Corte. Ne discende, nel caso in esame di ricorso dichiarato inammissibile senza inserimento nel dispositivo dell'ordinanza, deliberata il 6 marzo 2013, della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che risulta invece presente nella motivazione non contestuale del provvedimento, depositata il 18 giugno 2013, l'ordinanza deve essere emendata limitatamente all'omessa condanna alle spese processuali, quale effetto ex lege della pronuncia, e non anche con riguardo alla mancata condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, postulante una scelta del giudice nei termini anzidetti.
2. L'ordinanza va, quindi, integrata con la sola condanna del ricorrente, AB RE, al pagamento delle spese processuali. 2 сри
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo dell'ordinanza emessa da questa Corte, sez. VII, in data 6 marzo 2013 e depositata il 18 giugno 2013, con l'inserimento, dopo la parola "il ricorso", della frase: "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso, in Roma, in data 23 ottobre 2013. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Maria Cristina Siotto Yntonettelhapp DEPOSITATA IN CANCELLIMA - 3 DIC. 2013 IL CANCELLIERE 3