Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 17214
CASS
Sentenza 26 aprile 2023

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In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è manifestamente irragionevole la mancata previsione, all'art. 90 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della possibilità di accedere all'istituto nei processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione relativi ai reati inseriti nel catalogo di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 32, comma 1, lett. a), del citato decreto, essendo inapplicabile nel giudizio di legittimità il previsto "iter" alternativo alla celebrazione del processo, non essendovi sul punto una specifica norma transitoria e non trovando applicazione il principio di retroattività della "lex mitior" di cui all'art. 2 cod. pen., in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto.

In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto ad operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa al delitto di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, in cui l'imposta dovuta era stata quantificata sulla base di ricavi registrati in contabilità e, in modesta parte, di bonifici in entrata sui conti correnti riferibili all'impresa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 17214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17214
Data del deposito : 26 aprile 2023

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