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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2040/25 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente la Parte_1 Parte_2 prima dall'avv. Pietropaoli Marta e il secondo dall'avv. Pastorino Paolo Giampiero giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi ( e successivo divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 13/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8/4/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale nonché la successiva cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Frosinone il 7/9/03; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 2/7/05 ), maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, e ( l'11/3/10 ); che nel tempo è Per_2 venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente ( e successivamente di divorziare ), essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Stabilire che la casa coniugale di proprietà esclusiva del IG. resterà in uso allo stesso con tutti gli arredi, i mobili e le Parte_2 pertinenze;
3. Stabilire che i figli verranno collocati prevalentemente presso la madre, nella nuova abitazione della IG.ra , sita nel Comune di Frosinone, Via Vetiche Alta,127; 4. Stabilire che i genitori Parte_1
Per_ eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed e Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenuto conto suoi bisogni, delle sue aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali. Mentre, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria Per_ amministrazione quando avrà i figli con sé. Per quanto riguarda la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, i genitori concordano che assumeranno di comune accordo le decisioni relativamente al mantenimento, all'educazione e all'istruzione favorendo il più possibile la capacità di autodeterminazione della ragazza.
5. Stabilire che il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente dello stesso presso la madre, secondo quanto di seguito concordato: -Il IG.
potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due volte a settimana: il martedì ed il venerdì Parte_2 Per_2 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (cena inclusa) ed a fine settimana alterni con pernotto: dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 21.00 (cena inclusa). La IG.ra , inoltre, concorda con il IG. che lo Parte_1 Parte_2 stesso possa esercitare il suo diritto di visita con maggiore frequenza, purché, ciò avvenga rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore (chitarra 1 volta a settimana e atletica 3 volte a settimana con previsione di trasferte in occasione di gare calendarizzate dalla società sportiva) e, sempre, dietro congruo preavviso. Inoltre, il padre potrà contattare il figlio tutti i giorni – se lo vorrà – nel pomeriggio al suo rientro da scuola. Sarà onere del padre tenersi informato sugli impegni del figlio. -Per quanto riguarda, invece, la figlia Per_
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, le Parti concordano che la stessa possa vedere e frequentare il padre come vorrà, compatibilmente con gli impegni universitari. Tale libertà è estesa anche alle comunicazioni che potranno avvenire tramite telefonate, videochiamate e/o messaggi. -Durante le festività Natalizie: Il padre trascorrerà con i figli un periodo non inferiore a 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, sia la Vigilia di Natale che il giorno di Natale (24.12/25.12) sia la Vigilia di Capodanno che il giorno di Capodanno (31.12/01.01). -Durante le festività Pasquali, il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, un periodo non inferiore a 5 giorni consecutivi comprendenti sia il giorno di Pasqua che il Lunedì dell'Angelo (c.d. giorno di Pasquetta) -Quanto alle vacanze estive. Le Parti concordano che i figli trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a 20 giorni anche non consecutivi, compatibilmente con il proprio piano ferie, scegliendo il mese di giugno o il mese di agosto;
mentre i figli trascorreranno con la madre l'intero mese di luglio al mare lungo il litorale laziale. Durante tale periodo il IG. , se lo vorrà, potrà Parte_2 comunque fare visita ad entrambi i figli salvo congruo preavviso comunicato alla IG.ra . -I periodi di Parte_1 vacanza che i genitori vorranno trascorrere con i figli dovranno essere concordati e comunicati entro, e non oltre, il mese di maggio di ogni anno, -I genitori concordano che il giorno del compleanno dei rispettivi figli verrà trascorso alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre, salvo che i due non raggiungano accordi diversi. -Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere le frequentazioni dei figli con i rispettivi familiari (nonni, zii, cugini) in modo equilibrato, tutte le volte che sarà possibile, al fine di garantire che gli stessi continuino ad avere una crescita armoniosa all'interno di ciascun contesto familiare.
6. Stabilire che il
IG. verserà mensilmente a titolo di mantenimento ordinario per i figli la somma Parte_2
Per_ complessiva di euro di € 750,00 (settecentocinquanta/00) così ripartita, per € 400,00 (quattrocento/00) e per € 350,00 (trecentocinquanta/00). Tale importo dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di Per_2 ogni mese. Il IG. verserà la somma di € 400,00 direttamente sul conto avente n°000053942873 Parte_2
Per_ cointestato alla figlia e alla di Lei madre;
mentre la somma di € 350,00 per verrà versata sul Per_2 nuovo conto personale della IG.ra , alle nuove coordinate che la stessa comunicherà entro la fine Parte_1 del mese di maggio 2025. L'intero importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dall'omologazione della presente separazione.
7. Stabilire quanto alle spese straordinarie, che le stesse verranno ripartite come segue: 60% a carico del IG. ed il 40% a carico della IG.ra e Parte_2 Parte_1 che, al fine di superare e/o eliminare inutili futuri contrasti, gli stessi seguiranno quanto stabilito all'interno del
Protocollo sulle Spese in uso presso codesto Tribunale. (all. 08 – Protocollo sulle spese Tribunale di Per_ Frosinone). -Stabilire che per le tasse universitarie di - che ammontano ad € 3.000,00 (tremila/00) ca. all'anno - la madre continuerà ad utilizzare le somme - precedentemente accantonate – presenti sul libretto cointestato alla stessa e alla figlia, più volte menzionato.
8. Stabilire che la IG.ra lascerà l'immobile Parte_1 adibito a casa coniugale a fronte del riconoscimento in Suo favore di una somma pari ad € 10.000,00
(diecimila) che dovrà essere versata in una unica soluzione entro e non oltre la fine del mese di giugno 2025
p.v. sul conto personale della IG.ra alle nuove coordinate che la stessa comunicherà al IG. entro la Parte_2 fine del mese di maggio 2025. Stabilire che la signora , d'accordo con il IG. , asporterà Parte_1 Parte_2 dalla casa sita a Frosinone, in Via Madonna delle Rose, 84 i seguenti beni mobili: asciugatrice, ferro e tavola da stiro, lavatrice e un televisore. Stabilire che la IG.ra comunicherà formalmente alla Banca di Parte_1 credito Cooperativo di la propria volontà di recedere dalla cointestazione sul conto avente n°330415, CP_1 entro il mese di giugno 2025 p.v.. 9. Stabilire che il IG. e la IG.ra si impegneranno a Parte_2 Parte_1 mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione, quantomeno civile, al fine di garantire ad entrambi un rapporto equilibrato e continuativo con i figli;
entrambi si impegneranno, inoltre, a tutelare le rispettive figure genitoriali, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione ciascuno nei confronti dell'altro alla presenza dei figli. 10. Stabilire che il IG. e la IG.ra si Parte_2 Parte_1 impegneranno a favorire le frequentazioni di entrambi i figli con i rispettivi familiari (nonni, zii, cugini) in modo equilibrato, tutte le volte che sarà possibile. 11. Stabilire che entrambi i coniugi prestino il reciproco consenso al rilascio dei seguenti documenti per il minore : carta d' identità valida per l'espatrio e passaporto.”. Per_2
Col decreto di convocazione delle parti del 5/5/25 il Giudice rel. rilevava le seguenti due criticità del ricorso: “1) le parti non hanno depositato l'estratto dell'atto del loro matrimonio;
2) le parti non hanno depositato il ricorso – anche – in formato nativo digitale ( editabile )”, alle quali le parti ponevano rimedio con la successiva memoria congiunta depositata il
29/5/25 con cui provvedevano al deposito di una copia del ricorso in formato nativo digitale e dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
All'udienza del 13/6/25 le parti confermavano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, parzialmente modificando la condizione 3) in quanto
“la sig.ra ha dato seguito alle pattuizioni previste nel ricorso rispetto alla comunicazione del nuovo Parte_1
IBAN e all'individuazione del nuovo immobile quale casa per la stessa e per la prole in Frosinone, Viale Grecia
n. 42; differente dal precedente sito in Via Vetiche Alte 127, e ciò a parziale modifica della condizione 3).” e formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore in relazione al loro successivo divorzio congiunto col deposito di note scritte.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3,
c.p.c. in relazione all'omologa della separazione consensuale delle parti.
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi complessivamente concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistere alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale alle condizioni complessivamente pattuite dai coniugi, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale del loro figlio minorenne
( nonché della loro figlia , maggiorenne ma economicamente non Per_2 Per_1 autosufficiente ).
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( divorzio congiunto ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo delle parti di omologa della loro separazione consensuale e di successivo loro divorzio congiunto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni da essi in proposito complessivamente concordate nel Parte_2 ricorso congiunto come integrate all'udienza del 13/6/25, complessivamente sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 36,
Parte II, Serie A, anno 2003, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R.
396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
d) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2040/25 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente la Parte_1 Parte_2 prima dall'avv. Pietropaoli Marta e il secondo dall'avv. Pastorino Paolo Giampiero giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi ( e successivo divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 13/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8/4/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale nonché la successiva cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Frosinone il 7/9/03; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 2/7/05 ), maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, e ( l'11/3/10 ); che nel tempo è Per_2 venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente ( e successivamente di divorziare ), essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Stabilire che la casa coniugale di proprietà esclusiva del IG. resterà in uso allo stesso con tutti gli arredi, i mobili e le Parte_2 pertinenze;
3. Stabilire che i figli verranno collocati prevalentemente presso la madre, nella nuova abitazione della IG.ra , sita nel Comune di Frosinone, Via Vetiche Alta,127; 4. Stabilire che i genitori Parte_1
Per_ eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed e Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenuto conto suoi bisogni, delle sue aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali. Mentre, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria Per_ amministrazione quando avrà i figli con sé. Per quanto riguarda la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, i genitori concordano che assumeranno di comune accordo le decisioni relativamente al mantenimento, all'educazione e all'istruzione favorendo il più possibile la capacità di autodeterminazione della ragazza.
5. Stabilire che il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente dello stesso presso la madre, secondo quanto di seguito concordato: -Il IG.
potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due volte a settimana: il martedì ed il venerdì Parte_2 Per_2 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (cena inclusa) ed a fine settimana alterni con pernotto: dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 21.00 (cena inclusa). La IG.ra , inoltre, concorda con il IG. che lo Parte_1 Parte_2 stesso possa esercitare il suo diritto di visita con maggiore frequenza, purché, ciò avvenga rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore (chitarra 1 volta a settimana e atletica 3 volte a settimana con previsione di trasferte in occasione di gare calendarizzate dalla società sportiva) e, sempre, dietro congruo preavviso. Inoltre, il padre potrà contattare il figlio tutti i giorni – se lo vorrà – nel pomeriggio al suo rientro da scuola. Sarà onere del padre tenersi informato sugli impegni del figlio. -Per quanto riguarda, invece, la figlia Per_
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, le Parti concordano che la stessa possa vedere e frequentare il padre come vorrà, compatibilmente con gli impegni universitari. Tale libertà è estesa anche alle comunicazioni che potranno avvenire tramite telefonate, videochiamate e/o messaggi. -Durante le festività Natalizie: Il padre trascorrerà con i figli un periodo non inferiore a 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, sia la Vigilia di Natale che il giorno di Natale (24.12/25.12) sia la Vigilia di Capodanno che il giorno di Capodanno (31.12/01.01). -Durante le festività Pasquali, il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, un periodo non inferiore a 5 giorni consecutivi comprendenti sia il giorno di Pasqua che il Lunedì dell'Angelo (c.d. giorno di Pasquetta) -Quanto alle vacanze estive. Le Parti concordano che i figli trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a 20 giorni anche non consecutivi, compatibilmente con il proprio piano ferie, scegliendo il mese di giugno o il mese di agosto;
mentre i figli trascorreranno con la madre l'intero mese di luglio al mare lungo il litorale laziale. Durante tale periodo il IG. , se lo vorrà, potrà Parte_2 comunque fare visita ad entrambi i figli salvo congruo preavviso comunicato alla IG.ra . -I periodi di Parte_1 vacanza che i genitori vorranno trascorrere con i figli dovranno essere concordati e comunicati entro, e non oltre, il mese di maggio di ogni anno, -I genitori concordano che il giorno del compleanno dei rispettivi figli verrà trascorso alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre, salvo che i due non raggiungano accordi diversi. -Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere le frequentazioni dei figli con i rispettivi familiari (nonni, zii, cugini) in modo equilibrato, tutte le volte che sarà possibile, al fine di garantire che gli stessi continuino ad avere una crescita armoniosa all'interno di ciascun contesto familiare.
6. Stabilire che il
IG. verserà mensilmente a titolo di mantenimento ordinario per i figli la somma Parte_2
Per_ complessiva di euro di € 750,00 (settecentocinquanta/00) così ripartita, per € 400,00 (quattrocento/00) e per € 350,00 (trecentocinquanta/00). Tale importo dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di Per_2 ogni mese. Il IG. verserà la somma di € 400,00 direttamente sul conto avente n°000053942873 Parte_2
Per_ cointestato alla figlia e alla di Lei madre;
mentre la somma di € 350,00 per verrà versata sul Per_2 nuovo conto personale della IG.ra , alle nuove coordinate che la stessa comunicherà entro la fine Parte_1 del mese di maggio 2025. L'intero importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dall'omologazione della presente separazione.
7. Stabilire quanto alle spese straordinarie, che le stesse verranno ripartite come segue: 60% a carico del IG. ed il 40% a carico della IG.ra e Parte_2 Parte_1 che, al fine di superare e/o eliminare inutili futuri contrasti, gli stessi seguiranno quanto stabilito all'interno del
Protocollo sulle Spese in uso presso codesto Tribunale. (all. 08 – Protocollo sulle spese Tribunale di Per_ Frosinone). -Stabilire che per le tasse universitarie di - che ammontano ad € 3.000,00 (tremila/00) ca. all'anno - la madre continuerà ad utilizzare le somme - precedentemente accantonate – presenti sul libretto cointestato alla stessa e alla figlia, più volte menzionato.
8. Stabilire che la IG.ra lascerà l'immobile Parte_1 adibito a casa coniugale a fronte del riconoscimento in Suo favore di una somma pari ad € 10.000,00
(diecimila) che dovrà essere versata in una unica soluzione entro e non oltre la fine del mese di giugno 2025
p.v. sul conto personale della IG.ra alle nuove coordinate che la stessa comunicherà al IG. entro la Parte_2 fine del mese di maggio 2025. Stabilire che la signora , d'accordo con il IG. , asporterà Parte_1 Parte_2 dalla casa sita a Frosinone, in Via Madonna delle Rose, 84 i seguenti beni mobili: asciugatrice, ferro e tavola da stiro, lavatrice e un televisore. Stabilire che la IG.ra comunicherà formalmente alla Banca di Parte_1 credito Cooperativo di la propria volontà di recedere dalla cointestazione sul conto avente n°330415, CP_1 entro il mese di giugno 2025 p.v.. 9. Stabilire che il IG. e la IG.ra si impegneranno a Parte_2 Parte_1 mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione, quantomeno civile, al fine di garantire ad entrambi un rapporto equilibrato e continuativo con i figli;
entrambi si impegneranno, inoltre, a tutelare le rispettive figure genitoriali, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione ciascuno nei confronti dell'altro alla presenza dei figli. 10. Stabilire che il IG. e la IG.ra si Parte_2 Parte_1 impegneranno a favorire le frequentazioni di entrambi i figli con i rispettivi familiari (nonni, zii, cugini) in modo equilibrato, tutte le volte che sarà possibile. 11. Stabilire che entrambi i coniugi prestino il reciproco consenso al rilascio dei seguenti documenti per il minore : carta d' identità valida per l'espatrio e passaporto.”. Per_2
Col decreto di convocazione delle parti del 5/5/25 il Giudice rel. rilevava le seguenti due criticità del ricorso: “1) le parti non hanno depositato l'estratto dell'atto del loro matrimonio;
2) le parti non hanno depositato il ricorso – anche – in formato nativo digitale ( editabile )”, alle quali le parti ponevano rimedio con la successiva memoria congiunta depositata il
29/5/25 con cui provvedevano al deposito di una copia del ricorso in formato nativo digitale e dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
All'udienza del 13/6/25 le parti confermavano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, parzialmente modificando la condizione 3) in quanto
“la sig.ra ha dato seguito alle pattuizioni previste nel ricorso rispetto alla comunicazione del nuovo Parte_1
IBAN e all'individuazione del nuovo immobile quale casa per la stessa e per la prole in Frosinone, Viale Grecia
n. 42; differente dal precedente sito in Via Vetiche Alte 127, e ciò a parziale modifica della condizione 3).” e formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore in relazione al loro successivo divorzio congiunto col deposito di note scritte.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3,
c.p.c. in relazione all'omologa della separazione consensuale delle parti.
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi complessivamente concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistere alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale alle condizioni complessivamente pattuite dai coniugi, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale del loro figlio minorenne
( nonché della loro figlia , maggiorenne ma economicamente non Per_2 Per_1 autosufficiente ).
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( divorzio congiunto ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo delle parti di omologa della loro separazione consensuale e di successivo loro divorzio congiunto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni da essi in proposito complessivamente concordate nel Parte_2 ricorso congiunto come integrate all'udienza del 13/6/25, complessivamente sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 36,
Parte II, Serie A, anno 2003, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R.
396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
d) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )