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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1002/24 RG
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p. t., rapp.ta e difesa dall'avv. Biagio Cozzolino e CP_1
Antonella Ferraro
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.2.24, l'istante ha proposto domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 9 co. 1 del contratto integrativo del CCNL Comparto Sanità, della somma di €. 2.546,10, a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale relativo agli anni 2019, 2020 Cont e 2021. Concludeva per l'accoglimento della domanda con condanna dell' convenuta al pagamento in proprio favore degli importi specificati in ricorso, oltre rivalutazione, interessi e spese. Cont L' si costituiva in giudizio deducendo l'intervenuto pagamento e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla odierna udienza, parte istante, alla luce dell'intervenuto pagamento (avvenuto con cedolino di febbraio 2024), chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese;
la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Parte resistente ha provveduto al pagamento degli arretrati con cedolino di febbraio 2024. L'avvenuta liquidazione e pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente ha liquidato la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della bassa complessità della lite e compensate per metà, atteso che il pagamento è invero intervenuto pochi giorni dopo il deposito dell'odierno ricorso e ben prima della notifica del medesimo avvenuta in data 13.1.25.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate CP_1 per metà, liquida nel residuo in €. 657,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Nola, 27.2.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1002/24 RG
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p. t., rapp.ta e difesa dall'avv. Biagio Cozzolino e CP_1
Antonella Ferraro
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.2.24, l'istante ha proposto domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 9 co. 1 del contratto integrativo del CCNL Comparto Sanità, della somma di €. 2.546,10, a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale relativo agli anni 2019, 2020 Cont e 2021. Concludeva per l'accoglimento della domanda con condanna dell' convenuta al pagamento in proprio favore degli importi specificati in ricorso, oltre rivalutazione, interessi e spese. Cont L' si costituiva in giudizio deducendo l'intervenuto pagamento e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla odierna udienza, parte istante, alla luce dell'intervenuto pagamento (avvenuto con cedolino di febbraio 2024), chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese;
la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Parte resistente ha provveduto al pagamento degli arretrati con cedolino di febbraio 2024. L'avvenuta liquidazione e pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente ha liquidato la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della bassa complessità della lite e compensate per metà, atteso che il pagamento è invero intervenuto pochi giorni dopo il deposito dell'odierno ricorso e ben prima della notifica del medesimo avvenuta in data 13.1.25.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate CP_1 per metà, liquida nel residuo in €. 657,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Nola, 27.2.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)