Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPR05 360/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITA NE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 23927/00 Consigliere Cron. 11789 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Ud.29/01/03Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA'dagli avvocati speciale atto notar CARLO FEDERICO giusta procura TUCCARI di ROMA del novembre 2000, Rep. N. 55399; ricorrente
contro
FI PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2003 F DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato 582 ! GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta ! -1- END delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2113/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 13/07/00 R.G. N. 101/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto del ricorso. CANCELLIERE C Gi anni Cantelnio -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Nola il signor NO FI chiedeva la condanna dell'INAIL al ripristino della rendita, costituita in suo favore in data 7.1.83 nella misura del 34%, a seguito di infortunio sul lavoro del 17.12.82, e ridotta al 14%, dall'1.10.95, a seguito di revisione conclusasi il 25.9.95. Con sentenza del 15/18 dicembre 1997 il Pretore accoglieva il ricorso. L'appello dell'INAIL, che sosteneva la erronea applicazione del termine decennale di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 1124/65, dovendosi tener conto, invece, del termine di quindici anni di cui all'art. 137 del citato d.P.R., veniva rigettato dal Tribunale di Nola con sentenza del 5/13 luglio 2000. I giudici di secondo grado ritenevano che non potesse farsi riferimento all'art. 137, atteso che nel caso in esame si trattava di rendita riconosciuta per infortunio sul lavoro del 13.12.1983 (così in sentenza, con evidente errore materiale sulla data dell'infortunio come indicata dal ricorrente: 17.12.1982), per il quale, quindi, la revisione della rendita è consentita nel termine di dieci anni dalla sua costituzione. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). NO FI resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa dell'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 416, 421 e 437 cod. proc. civ.; degli artt. 2, 3, 83 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; nonché omessa - 3 e comunque erronea, insufficiente, contraddittoria - motivazione. Lamenta che il Tribunale non ha valutato il punto decisivo della causa, riguardante la qualificazione dell'evento come infortunio o come malattia professionale, basando il proprio giudizio soltanto sulla natura attribuita all'evento dall'assicurato ricorrente e senza considerare che l'Istituto, costituendosi, aveva prodotto relazione medica attestante la natura di malattia professionale (dermatite da contatto) dell'evento dedotto in causa. Tale deduzione era stata riproposta nell'atto di appello;
il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto, disponendo eventualmente una consulenza tecnica per accertare la natura dell'evento generatore della rendita. Accertata la natura di malattia professionale, la revisione sarebbe risultata tempestiva. Il ricorso non è fondato. Si deduce che l'INAIL, nel costituirsi in primo grado, avrebbe contestato la esposizione dei fatti contenuta nel ricorso dell'FI, negando, in particolare, sulla scorta di una relazione medica, che l'evento generatore della inabilità fosse un infortunio sul lavoro. L'esame della memoria di costituzione dell'Istituto davanti al Pretore di Nola smentisce tale assunto. In essa si legge:"La domanda è del tutto infondata come risulta dalla documentazione che si produce ed, in particolare, dalla relazione del Consulente Tecnico dell'Istituto alla quale ci si riporta". Non vi è traccia di contestazione della qualifica di infortunio sul lavoro dell'evento, indicato nel ricorso introduttivo come avvenuto il 17 dicembre 1982. 4 Né il fascicolo di primo grado dell'INAIL contiene alcuna relazione medica, sulla natura della patologia sofferta dal signor FI o sul grado di inabilità. Di conseguenza i giudici di secondo grado hanno giustamente rigettato l'appello, atteso che nella impugnazione l'INAIL si era limitato ad invocare l'applicazione dell'art. 137, affermando che "la questione di cui è causa è relativa ad una malattia professionale”, ma senza evidenziare quali elementi il Pretore avesse trascurato per pervenire alla conclusione della sussistenza di un infortunio sul lavoro, con conseguente operatività del termine decennale di cui all'art. 83. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questa fase di legittimità (art. 385, primo comma, c.p.c.), con attribuzione al suo difensore, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 10,00 per spese ed in € 1.500,00 per onorario di avvocato, con attribuzione all'avv. Giampaolo Petti, che ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 93, primo comma, c.p.c. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2003. Steam Carett Il cons. estensore Il Presidente ee IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA. Depositato in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 4 APR. 20035 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 oggi, IL CANCELLERE CANCELLIERE NI CA