Articolo 2 della Legge 20 novembre 1982, n. 869
Articolo 1
Versione
26 novembre 1982
Art. 2.
Sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1982, n. 453 , non convertito in legge.

Entrata in vigore il 26 novembre 1982