Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in relazione ad un M.A.E. esecutivo al quale non sia stata allegata la traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l'adozione della decisione. (Fattispecie relativa ad un M.A.E. emesso dalle autorità rumene).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2009, n. 41631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41631 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
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4 10J1 /09 eep edizajna 2002 19 961 6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale camera di consiglio del 22.10.2009 composta dai signori magistrati: (n. 17 ruolo)
Sentenza 1. dott. Saverio F. Mannino presidente
N. 7756 consigliere 2. dott. Arturo Cortese
3. dott. Giacomo Paoloni consigliere
4. dott. Domenico Carcano consigliere 5. dott. Giorgio Fidelbo consigliere REG. GEN. n.
35925 / 2009
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da M.I. nato a "omissis" il
"omissis" avverso la sentenza emessa il 17/09/2009 dalla Corte di Appello di Torino ai sensi dell'art. 17 L. 22.4.2005 n. 69; esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. In data 2.9.2009 ad Alessandria personale della locale Questura traeva in arresto per fini di consegna comunitaria il cittadino "omissis" perché M.I. attinto da mandato di arresto europeo emesso il "omissis" dal Tribunale rumeno di per l'esecuzione di sentenza penale definitiva di condanna alla pena di M.C. quattro anni di reclusione per il reato di violenza sessuale (tentato stupro), commesso in in pregiudizio di una cittadina rumena. Sentenza emessa il 4.10.2006 "omissis"
dal menzionato Tribunale di M.C. divenuta irrevocabile con sentenza della
Corte di Appello di Targu Mures del 22.11.2007. L'arresto del M. ("sentito" dal Presidente della Corte di Appello di Torino e non consenziente ad una sua consegna senza formalità) è stato ritualmente convalidato il 4.9.2009 ai sensi dell'art. 13 L. 69/05 con contestuale applicazione al consegnando della misura cautelare della custodia in carcere.
Con la sentenza pronunciata il 17. 9.2009, indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti e le condizioni di legge per dare esecuzione all'euromandato di arresto dell'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania: a) completezza documentale del mandato, surrogata dalle copie delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti del M. e del mandato di esecuzione della
pena (ordine di carcerazione esecutiva) della stessa autorità giudiziaria, dalla indicazione delle norme del codice penale rumeno violate dal condannato;
b) punibilità anche in Italia del reato di abuso sessuale per il quale il prevenuto è stato condannato in Romania (doppia punibilità ex art. 7 L. 69/06; c) assenza di eventuali situazioni ostative alla consegna previste dall'art. 18 L. 69/2005.
I giudici della consegna hanno, in particolare, precisato di non aver ritenuto necessario procedere alla traduzione delle sentenza penale irrevocabile pronunciata dall'autorità giudiziaria rumena, trasmessa a corredo del mandato di arresto europeo, giudicando l'incombente ultroneo, atteso che il mandato di arresto contiene tutti gli elementi informativi necessari per la deliberazione e che l'autorità giudiziario dello Stato richiesto della consegna non deve e non può occuparsi -in caso di mandato relativo a consegna per fini di esecuzione penale- dell'efficacia del titolo esecutivo nei suoi aspetti contenutistici e sostanziali.
Per tanto la Corte territoriale ha deliberato la consegna del M. all'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania ai fini dell'espiazione in detto Stato della pena detentiva percui ha ivi riportato condanna passata in giudicato.
2.- Avverso la decisione della Corte di Appello torinese ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo unitario vizio di M.I. violazione di legge e di carenza e illogicità della motivazione con riferimento alla mancata traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna rumena da eseguirsi nei confronti del| M. ☐. L'omissione viola il generale disposto dell'art. 18 L. 69/05, poiché impedisce di valutare l'effettiva sussistenza di eventuali cause ostative alla consegna, correlabili alle modalità di svolgimento del processo rumeno (onde accertare che la condanna sia frutto di un processo equo e condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato) nonché ai criteri valutativi adottati per giungere ad una decisione di condanna. In tal modo non è possibile conoscere compiutamente i fatti in base ai quali il è stato condannato, le modalità di assunzione delle prove a suo carico, la M. sussistenza dei requisiti perché sia accolta la richiesta di consegna. La mancata traduzione della sentenza non solo ostacola gli stessi giudici nella loro opera di controllo delle condizioni legittimanti la consegna, ma vulnera in concreto l'esercizio del diritto di difesa del prevenuto e l'effettività della sua assistenza tecnico-legale.
3.- Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza del motivo su cui si basa.
Va considerata corretta, infatti, la valutazione di completezza dei dati conoscitivi necessari per deliberare sulla consegna del M. espressa dalla Corte di Appello di Torino, alla luce dell'esaustività descrittiva del mandato di arresto europeo in merito ai fatti per i quali cui il cittadino rumeno ha riportato condanna irrevocabile nel suo Paese. Nel caso di specie, in cui i provvedimenti decisori (sentenze) costituenti presupposto del m.a.e. rumeno sono stati ritualmente allegati in copia all'euromandato (sebbene non previamente tradotti in lingua italiana), l'apprezzamento dei giudici della consegna in punto di adeguatezza dei documenti già acquisiti ai fini della decisione di cui all'art. 17
L. 69/05 non è censurabile (v. Cass. Sez. 6, 3.4.2009 n. 15233, Burlacu, rv. 243081).
Al riguardo occorre formulare due rapide osservazioni. In primo luogo a fronte di un m.a.e. con finalità esecutive la verifica cui è chiamato il giudice della consegna italiano assume connotazioni in prevalente se non esclusiva misura formali;
afferenti, cioè, all'effettività del passaggio in giudicato della O S C U R A T A
decisione estera di condanna, alla sussistenza del requisito della doppia punibilità, alle caratteristiche funzionali del processo estero in rapporto alla posizione del consegnando (giudizio contumaciale, possibilità di nuovo giudizio) e così via discorrendo. Giammai il controllo del giudice potrebbe spingersi, sulla base dei soli dati documentali della sentenza o delle sentenze estere, a sindacare il percorso decisionale che ha condotto alla condanna e men che mai a rivalutare le relative fonti di prova. Il giudice italiano della consegna non può surrogarsi in una impropria e surrettizia funzione di riesame o di ulteriore grado di giudizio di una decisione estera irrevocabile.
In secondo luogo non è superfluo ricordare che non soltanto la legge italiana sul mandato di arresto europeo non rende obbligatoria la traduzione in lingua italiana delle sentenze penali definitive per la cui esecuzione è richiesta la consegna, ma stabilisce espressamente la traduzione in italiano per il solo mandato di arresto europeo e non anche degli atti allegati o trasmessi a suo supporto (art. 6 co. 7 L. 69/05). Senza diffondersi in questa sede sul valore precettivo nell'ordinamento degli Stati della U.E. (effetti vincolanti quanto all'attuazione di c.d. obblighi di risultato) delle norme comunitarie dettate da decisioni quadro assunte ai sensi dell'art. 34 del Trattato U.E. in tema di cooperazione giudiziaria in materia penale, è opportuno rilevare che la nota decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 584/2002/GAI sul mandato di arresto europeo (alla quale si è "conformata" la legge italiana sul m.a.e. n. 69 del 2005), decisione quadro adottata appunto in applicazione del citato art. 34 T.U.E, si limita a prescrivere, tra i contenuti informativi del m.a.e., la sola "indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva” e non pure la materiale allegazione della sentenza o delle sentenze (art.
8 -co. 1, lett. c-decisione quadro 584/2002/GAI).
Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà la tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 22 co. 5 L. 69/05.
2. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 co. 5
L. 22.4.2005 n. 69.
Roma, 22 ottobre 2009
Il consigliere estensore Il Presidente
Giacomo Paoloni Saverio F. Mannino صلاврагибло DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 29 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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