CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2023, n. 39751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39751 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI OS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Roberto SACCOMANNO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di AR RI, indagato dei reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Il giudice della cautela ha, in particolare, ritenuto la mancanza di gravità indiziaria in ordine al reato di corruzione e la carenza di esigenze cautelari. 2. La Procura della Repubblica di Napoli ha proposto appello avverso detta ordinanza, chiedendo l'applicazione della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39751 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/06/2023 3. Con ordinanza deliberata in data 20 maggio 2022, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla parte pubblica, applicando al RI la misura cautelare interdittiva in relazione ai soli reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. 4. La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha disposto l'annullamento con rinvio della predetta ordinanza relativamente alla qualificazione giuridica del fatto descritto al capo 3) dell'incolpazione, ritenendo al contempo assorbiti i motivi di appello inerenti alle esigenze cautelari in considerazione della necessità di rivalutarne la sussistenza a seguito della predetta riqualificazione giuridica. 5. Con ordinanza deliberata in data 23 febbraio 2023, il Tribunale di Napoli, previa riqualificazione del fatto descritto al capo 3) dell'incolpazione nel reato di cui all'art. 55-quinquies d.l.gs. 165 del 2001, ha disposto nei confronti del RI la misura cautelare interdittiva ritenendo la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lettere A) e C) dell'art. 274 cod. proc. pen. 6. AR RI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza. 7. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte territoriale ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di reiterazione facendo esclusivo riferimento alla gravità ed alla pluralità delle condotte, senza nulla argomentare in ordine al decorso di tre anni tra le condotte contestate e l'applicazione della misura cautelare ed all'incensuratezza del ricorrente. I giudici dell'appello non avrebbero individuato elementi indicativi recenti ed idonei a dar conto dell'attualità del pericolo di reiterazione, non tenendo in considerazione il trasferimento dell'indagato ad altro incarico e la conseguente cessazione dalla funzione di factotum del colonnello Vitale, ruolo che gli aveva consentito quella libertà di movimento che avrebbe permesso la commissione dei reati ipotizzati. Il Tribunale non avrebbe, inoltre, motivato adeguatamente in ordine all'ulteriore elemento evidenziato dalla difesa (avvenuta chiusura delle indagini preliminari) idoneo a dimostrare il venir meno delle ritenute esigenze cautelari ed avrebbe omesso di rivalutare il profilo della sussistenza delle esigenze alla luce della riqualificazione giuridica attribuita alle condotte di cui al capo 3) della rubrica. 2 La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari nei confronti del co-indagato VITALE nonostante lo stesso, oltre ad omettere il doveroso controllo sulle condotte illecite poste in essere dal RI, si sia reso a sua volta responsabile delle medesime condotte in materia di falso e truffa. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito sarebbe illogico e contraddittorio laddove applica al ricorrente la medesima misura cautelare applicata ai co-indagati accusati del più grave reato di corruzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il motivo dedotto è manifestamente infondato ed aspecifico. Il ricorrente, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dai giudici dell'appello, si è limitato ad affermare, in modo apodittico, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze procedinnentali, esente da manifesta illogicità e rispettosa delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento emessa da questa Corte di Cassazione, ha ritenuto l'ineludibilità della misura cautelare applicata all'esito un'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto ambientale, in considerazione dell'elevata probabilità di reiterazione di condotte illecite della medesima specie. I giudici dell'appello hanno, in particolare, desunto concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte delittuose della medesima indole e del pericolo di inquinamento probatorio dalla spiccata pericolosità criminale del RI desumibile dalla manifesta inaffidabilità e trasgressività dell'indagato, dalla speciale intensità del dolo, dal notevole grado di disvalore sociale delle condotte delittuose rubricate, dallo spregio dei doveri istituzionali conseguenti alle funzioni svolte, dalla piena consapevolezza del sistema corruttivo che caratterizzava la gestione dell'aeroporto di Capodichino nonché dalla mancanza di ravvedimento desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate nel 2020 e quindi, in momento successivo alla discovery dell'attività di indagine (vedi pagg. da 12 a 15 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente non si è misurato con questi elementi dai quali i giudici dell'appello hanno tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità delle predette esigenze cautelari, dando rilievo a quei profili 3 personologici e comportamentali che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della azione delinquenziale del RI. 3.2. I giudici dell'appello hanno, inoltre, valutato e confutato le argomentazioni difensive, rimarcando che la chiusura delle indagini preliminari ed il trasferimento ad altre funzioni non costituiscono circostanze idonee ad elidere il pericolo di reiterazione in considerazione della particolare pericolosità criminale manifestata dal RI e della gravità delle condotte delittuose (vedi pag. 15 dell'ordinanza impugnata). 3.3. La doglianza con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della posizione cautelare del co-indagato VITALE ed in ordine all'applicazione della medesima misura applicata nei confronti di altri indagati per reati più gravi è manifestamente infondata stante la diversità delle singole posizioni processuali e la conseguente ininfluenza di tali deliberazioni in relazione alla logicità della motivazione con la quale i giudici di appello hanno confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa. I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti in tema di esigenze cautelari;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici dell'appello. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 14 giugno 2023 ' -) Il Co keestensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Roberto SACCOMANNO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di AR RI, indagato dei reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Il giudice della cautela ha, in particolare, ritenuto la mancanza di gravità indiziaria in ordine al reato di corruzione e la carenza di esigenze cautelari. 2. La Procura della Repubblica di Napoli ha proposto appello avverso detta ordinanza, chiedendo l'applicazione della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39751 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/06/2023 3. Con ordinanza deliberata in data 20 maggio 2022, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla parte pubblica, applicando al RI la misura cautelare interdittiva in relazione ai soli reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. 4. La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha disposto l'annullamento con rinvio della predetta ordinanza relativamente alla qualificazione giuridica del fatto descritto al capo 3) dell'incolpazione, ritenendo al contempo assorbiti i motivi di appello inerenti alle esigenze cautelari in considerazione della necessità di rivalutarne la sussistenza a seguito della predetta riqualificazione giuridica. 5. Con ordinanza deliberata in data 23 febbraio 2023, il Tribunale di Napoli, previa riqualificazione del fatto descritto al capo 3) dell'incolpazione nel reato di cui all'art. 55-quinquies d.l.gs. 165 del 2001, ha disposto nei confronti del RI la misura cautelare interdittiva ritenendo la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lettere A) e C) dell'art. 274 cod. proc. pen. 6. AR RI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza. 7. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte territoriale ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di reiterazione facendo esclusivo riferimento alla gravità ed alla pluralità delle condotte, senza nulla argomentare in ordine al decorso di tre anni tra le condotte contestate e l'applicazione della misura cautelare ed all'incensuratezza del ricorrente. I giudici dell'appello non avrebbero individuato elementi indicativi recenti ed idonei a dar conto dell'attualità del pericolo di reiterazione, non tenendo in considerazione il trasferimento dell'indagato ad altro incarico e la conseguente cessazione dalla funzione di factotum del colonnello Vitale, ruolo che gli aveva consentito quella libertà di movimento che avrebbe permesso la commissione dei reati ipotizzati. Il Tribunale non avrebbe, inoltre, motivato adeguatamente in ordine all'ulteriore elemento evidenziato dalla difesa (avvenuta chiusura delle indagini preliminari) idoneo a dimostrare il venir meno delle ritenute esigenze cautelari ed avrebbe omesso di rivalutare il profilo della sussistenza delle esigenze alla luce della riqualificazione giuridica attribuita alle condotte di cui al capo 3) della rubrica. 2 La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari nei confronti del co-indagato VITALE nonostante lo stesso, oltre ad omettere il doveroso controllo sulle condotte illecite poste in essere dal RI, si sia reso a sua volta responsabile delle medesime condotte in materia di falso e truffa. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito sarebbe illogico e contraddittorio laddove applica al ricorrente la medesima misura cautelare applicata ai co-indagati accusati del più grave reato di corruzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il motivo dedotto è manifestamente infondato ed aspecifico. Il ricorrente, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dai giudici dell'appello, si è limitato ad affermare, in modo apodittico, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze procedinnentali, esente da manifesta illogicità e rispettosa delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento emessa da questa Corte di Cassazione, ha ritenuto l'ineludibilità della misura cautelare applicata all'esito un'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto ambientale, in considerazione dell'elevata probabilità di reiterazione di condotte illecite della medesima specie. I giudici dell'appello hanno, in particolare, desunto concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte delittuose della medesima indole e del pericolo di inquinamento probatorio dalla spiccata pericolosità criminale del RI desumibile dalla manifesta inaffidabilità e trasgressività dell'indagato, dalla speciale intensità del dolo, dal notevole grado di disvalore sociale delle condotte delittuose rubricate, dallo spregio dei doveri istituzionali conseguenti alle funzioni svolte, dalla piena consapevolezza del sistema corruttivo che caratterizzava la gestione dell'aeroporto di Capodichino nonché dalla mancanza di ravvedimento desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate nel 2020 e quindi, in momento successivo alla discovery dell'attività di indagine (vedi pagg. da 12 a 15 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente non si è misurato con questi elementi dai quali i giudici dell'appello hanno tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità delle predette esigenze cautelari, dando rilievo a quei profili 3 personologici e comportamentali che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della azione delinquenziale del RI. 3.2. I giudici dell'appello hanno, inoltre, valutato e confutato le argomentazioni difensive, rimarcando che la chiusura delle indagini preliminari ed il trasferimento ad altre funzioni non costituiscono circostanze idonee ad elidere il pericolo di reiterazione in considerazione della particolare pericolosità criminale manifestata dal RI e della gravità delle condotte delittuose (vedi pag. 15 dell'ordinanza impugnata). 3.3. La doglianza con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della posizione cautelare del co-indagato VITALE ed in ordine all'applicazione della medesima misura applicata nei confronti di altri indagati per reati più gravi è manifestamente infondata stante la diversità delle singole posizioni processuali e la conseguente ininfluenza di tali deliberazioni in relazione alla logicità della motivazione con la quale i giudici di appello hanno confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa. I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti in tema di esigenze cautelari;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici dell'appello. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 14 giugno 2023 ' -) Il Co keestensore La Presidente