Sentenza 9 ottobre 1998
Massime • 1
Il riferimento al complesso di strutture in conglomerato cementizio da considerarsi opere in conglomerato cementizio armato normale ai sensi della legge 5 novembre 1971 n. 1086, sottolinea che un'opera, per esser sottoposta alla disciplina in oggetto, deve risultare dal concorso di una pluralità di strutture e che restano al di fuori della normativa le opere costituite da un'unica struttura come, ad esempio il solaio di una stalla, l'architrave di una porta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/1998, n. 12164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12164 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo TONINI Presidente del 9.10.1998
1. Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
2. " Aldo S. RIZZO " N. 3059
3. " Nicola QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 30611/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1 - SO AT, n. a Cardinale il 5.8.1951
2 - ZO AN Cosimo, n. a Cardinale il 24.2.1949
avverso la sentenza 1.6.1998 della Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario FAVALLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore, avv. Simonetta MASSARONI, per delega dell'avv.to R. Viganò, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi ed eccependo la prescrizione dei reati.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 1.6.1998 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza 18.12.1997 del Pretore di Milano - Sezione distaccata di Rho che aveva affermato la penale responsabilità di SO AT e ZO AN
a) entrambi in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 20, lett.b), legge n.47/1985 (per avere, la prima quale committente ed il secondo quale titolare dell'impresa esecutrice, realizzato una cantina coperta con soletta in cemento armato, di circa 215 mc., in assenza della prescritta concessione edilizia --acc. in Pero, il 14.2.1994); - agli artt. 3 e 13 legge n. 1086/1971 (per avere omesso di effettuare il prescritto deposito del progetto delle opere in conglomerato cementizio armato redatto da professionista abilitato) b) ed il solo ZO in ordine all'ulteriore reato di cui: -- agli artt. 4 e 14 legge n.1086/1971 (per avere omesso di denunciare al competente ufficio tecnico .'inizio dei lavori riguardanti opere in conglomerato cementizio armato)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificate le contravvenzioni nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod.pen., aveva condannato lo ZO alla pena di mesi due, giorni dieci di arresto e lire 12milioni di ammenda, e la SO alla pena di mesi due di arresto e lire 10milioni di ammenda, concedendo solo a quest'ultima i doppi benefici di legge ed ordinando la demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati eccependo, sotto il profilo della violazione di legge:
a) che era stata presentata domanda di sanatoria ai sensi dell'art.13 della legge n. 47/1985 e che la Corte territoriale erroneamente aveva escluso la concedibilità del provvedimento sanante, senza effettuare una autonoma, doverosa valutazione, sol perché la commissione edilizia del Comune di Pero aveva espresso parere negativo. In realtà, invece, sussistevano i requisiti di sanabilità, poiché "nulla era stato edificato al di sopra del suolo" ed il manufatto, realizzato nel sottosuolo, costituiva "pertinenza" delle due villette legittimamente edificate e doveva essere, quindi, valutato alla stregua di "cubatura accessoria";
b) la erronea esclusione della configurabilità della più lieve ipotesi contravvenzionale di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge n. 47/1985, in presenza "di un complesso di opere manufatte perfettamente regolari, alle quali accedono opere pertinenziali non costituenti variazioni essenziali del progetto";
c) la erronea interpretazione della legge n. 1086/1971, le cui disposizioni si riferirebbero "ad un complesso di opere in cemento armato e non a singole opere in cemento armato, di per sè modestamente connotate". Le omissioni contestate, nella specie, non riguardano le due villette, autorizzate nella loro interezza, ma soltanto le opere di copertura di una terrazza, "che peraltro possono essere considerate analoghe rispetto alle parti già verificate nelle solette presenti nelle due costruzioni di cui alla concessione". Il difensore - con memoria depositata il 21.9.1998 - ha prodotto fotocopia di concessione edilizia rilasciata il 30.12.1991 e pianta dei manufatti in oggetto.
MOTIVI della DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati poiché tutto le anzidette doglianze sono infondate.
1. Nella fattispecie in esame, con ineccepibile apprezzamento di fatto e corretta individuazione dei criteri di identificazione, l'intervento edilizio in oggetto è stato ricondotto al regime concessorio, essendosi esso integrato nella realizzazione, in un'area inclusa tra due manufatti oggetto di regolari concessioni edilizie, di un locale di circa 215 mc., parzialmente interrato e coperto da una soletta di cemento utilizzata anche quale terrazzo al servizio di uno degli edifici limitrofi.
Con esatta qualificazione giuridica, inoltre, la violazione di tale regime è stata sanzionata con la pena prevista dall'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, non costituendo oggetto di valutazione - nella specie - l'entità di una difformità (totale o parziale) riferibile ad un progetto approvato, bensì un'autonoma costruzione, abbisognevole di concessione per le sue caratteristiche oggettive e mai autorizzata.
La Corte territoriale, in proposito, correttamente argomentando, ha escluso che l'opera abusiva in esame costituisca "pertinenza", assoggettata in quanto tale al regime dell'autorizzazione gratuita ai sensi dell'art.7, 2^ comma - lett.a), della legge n. 94/1982. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La strumentalità rispetto all'immobile principale deve essere in ogni caso "oggettiva", cioè connaturale alla struttura dell'opera e non può desumersi esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore, sicché non può ricondursi alla nozione in esame la costruzione, in elusione della normativa edilizio-urbanistica, di un ampio cantinato, la cui destinazione non è risultata oggettivamente univoca e che può assolvere ad una funzione propria ed avere un'utilizzazione autonoma, e legittimamente è stata ritenuta del tutto irrilevante la prospettata intenzione soggettiva della committente, mancando la dimostrazione dell'esistenza di un nesso oggettivo che non consenta, per natura e struttura, altro che la destinazione del manufatto in oggetto ad uso pertinenziale in modo durevole.
2. Non può essere dichiarata l'estinzione del reato urbanistico, ai sensi dell'art. 22 della legge n.47/1985, poiché non è stato rilasciato il provvedimento sanante previo accertamento di duplice conformità ex art.13 della stessa legge, ed il 2^ comma di tale articolo prevede la formazione del silenzio-rigetto nell'ipotesi in cui, sulla richiesta di concessione in sanatoria, non intervenga alcuna pronuncia dell'autorità amministrativa competente nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.
I giudici del merito, inoltre, hanno posto in rilievo che il provvedimento sanante non potrebbe essere comunque rilasciato, poiché l'opera risulta difforme da prescrizioni del regolamento edilizio
3. A norma dell'art.1, 1^ comma, della legge n. 1086/1971 "sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica".
Nella redazione del testo normativo in esame il riferimento al "complesso di" strutture venne aggiunto, con apposito emendamento, soltanto in sede di discussione e di approvazione della legge e dagli atti parlamentari si evince che lo scopo perseguito fu quello di sottolineare che un'opera, per essere sottoposta alla disciplina in oggetto, deve risultare dal concorso di una pluralità di strutture e che restano al di fuori della normativa le opere costituite da un'unica struttura come, ad esempio, "il solaio di una stalla, l'architrave di una porta, etc.".
In sede di discussione dell'emendamento, inoltre, non si mancò di osservare che l'aggiunta testuale aveva in fondo una mera funzione esplicativa o di chiarimento e non innovava al significato originale della norma, in quanto già l'uso del plurale nella formula "composta di strutture" sarebbe stato sufficiente per fare intendere l'esclusione delle opere composte di una sola struttura dall'ambito di applicabilità della legge.
La circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici - Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio tecnico centrale specifica, in proposito, che "si considerano, ai sensi della legge 1086, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse all'applicazione dell'art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera".
Il complesso normativo deve essere interpretato, infine, tenendo conto che l'art. 7 della stessa legge n. 1086/1971 impone, a strutture ultimate, il collaudo statico di "tutte le opere di cui all'art. 1" e tale collaudo deve essere eseguito per accertare, oltre la rispondenza del manufatto al progetto ed alle eventuali varianti approvate (salvo le lievi possibili modifiche che rientrano nella discrezionalità del direttore dei lavori), soprattutto la corretta esecuzione dell'opera in base alle buone regole dell'arte, l'idoneità dei materiali impiegati e le condizioni statiche. A tale fine (tenuto conto delle prescrizioni dei DD. MM. 14.2.1992 e 9.1.1996) devono essere effettuate, tra le altre, le seguenti operazioni:
- ispezione generale dell'opera nel suo complesso con particolare riguardo a quelle strutture o parti di strutture più significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;
- controlli dei certificati di prova sui conglomerati rilasciati da un laboratorio ufficiale prove sui materiali da costruzione;
- saggi diretti per controllare la bontà del conglomerato e la sua resistenza allo scalpello, nonché la qualità e la quantità dei vari materiali impiegati rispetto ai calcoli di progetto, indicandone l'esatta ubicazione;
- eventuali prove di carico sui solai e controllo della freccia di inflessione delle travi.
Trattasi di verifiche che ad evidenza non si conciliano con ipotesi di realizzazione di un unico elemento strutturale.
Questa Corte Suprema, in una precedente decisione (Cass., Sez. III, 3.11.1995, n. 10847), ha affermato che l'espressione "complesso & strutture", di cui all'art. 1, 1^ comma, della legge n. 1086 del 1971 stesso art. 1, "non va intesa nel senso che una struttura unitaria non possa rientrare nella suddetta nozione ma come una formula riferentesi anche a quella composta da più parti". Tale asserzione, però, risulta priva di specificazioni argomentative e, per le considerazioni dianzi svolte, non può essere condivisa. Precisato quanto sopra in punto di diritto, deve comunque rilevarsi che, secondo quanto accertato dai giudici del merito, nella fattispecie in esame l'intervento incriminato non si è esaurito nella mera messa in opera di una soletta di cemento, essendo esso consistito, al contrario, nella realizzazione di un ampio vano in calcestruzzo armato, con fondazioni proprie ed elementi resistenti interconnessi. Esiste, dunque, non un'unica membratura in conglomerato, bensì appunto quel complesso di strutture (collegate tra loro ed esplicanti una funzione statica) al quale la norma incriminatrice fa riferimento.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 1998