Sentenza 21 marzo 2006
Massime • 1
L'art. 4-vicies del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella L. 21 febbraio 2006 n. 49, che ha novellato l'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., essendo norma di diritto sostanziale, trova, in quanto più favorevole, immediata applicazione con riferimento all'eventuale applicazione in sede esecutiva della continuazione tra sentenze riguardanti reati riconducibili allo stato di tossicodipendenza del soggetto condannato. (Conf. Sez. I, 28 marzo 2006, n. 12638, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2006, n. 12358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12358 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/03/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1009
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 028896/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL HA SM, N. IL 04/05/1957;
avverso ORDINANZA del 13/02/2004 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TURONE GIULIANO CESARE;
Letta la requisitoria del P.G. Dr. Jannelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 22 marzo 2004 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma rigettava l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p. tra i reati di spaccio di sostanze stupefacenti contemplati da tre distinte sentenze passate in giudicato a carico di AB HA SM (provvedimento di cumulo 14 gennaio 2004 de quella Procura della Repubblica). Rilevava il giudice che non costituisce elemento per legittimare una presunzione di unicità del disegno criminoso la permanenza di un proposito delinquenziale riconducibile allo stato di tossicodipendenza ed al correlativo bisogno di procurarsi con proventi illeciti i mezzi economici necessari ad assicurarsi continuativamente le dosi di stupefacente da assumere;
e aggiungeva che tali fatti sono indicativi dello specifico movente, e del conseguente "modo di vita", ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro elementi essenziali, caratteristiche dell'istituto della continuazione, tenuto conto degli intervalli temporali (oltre l'anno) intercorsi tra i vari episodi che sono ricompresi tra il 1998 e il 2003.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per Cassazione l'AB sostenendo l'unicità del disegno criminoso attinente agli episodi di piccolo spaccio contemplati dalle tre sentenze.
Il ricorso deve essere accolto sulla base della nuova normativa in materia di stupefacenti introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Va detto che la motivazione del provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, la quale, prima dell'entrata in vigore della recentissima normativa teste citata, aveva più volte chiarito che, "in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione, l'unicità del disegno criminoso, costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche (nella specie tossicodipendenza), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso" (Cass., Sez. 1^, 24 gennaio 1994 n. 415, dep. 6 maggio 1994, Muzzolon, CED-197520). Sennonché il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha novellato l'art. 671 c.p.p., comma 1, aggiungendo a tale comma la seguente frase "Fra gli elementi che incidono vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza". Trattandosi di norma di diritto sostanziale (ancorché introdotta nel codice di rito) essa va applicata anche al caso di specie. Il che comporta che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto della norma novellata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006