Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15302 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 58297 ESENTE DA REGISTRAZIONE 1 5 302 02 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ITALIANA REPUBBLICA 131 TAB. ALL. B - N. 5 (TRIA IN NOME DE C OPŮ LA C TRIBUTARIA SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.438/98 Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Stefano Monaci Cons. Rel. Cron. E 35727 Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Rep. Dott. Antonino Di Blasi Ud. 23/4/02 Dott. Francesco Tirelli Consigliere ha pronunciato la seguente: 521/56/22 SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione Finanziaria dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso CAMPIONE CIVILE cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliapal 58997 per legge;
ricorrente -
contro
A. & G. MP, in persona del legale rappresentante Damo, nappresentate e pro tempore, corrente in Jesi (AN), via Fonte difese per delege a margine duge, avviti Rento BORIONI Arturo ANTONULLI, vie de Villini, 4: elett. dom. c/o lo studio dell'ew. Ar fance in Rome controricorrente M } 1651 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona n.921/2/1996 pubblicata in data 8- 1-97, non notificata Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/4/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
udito l'avv. Ascoli Ludovico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso chiedendo, in via principale, l'accoglimento della eccezione di inammissibilità e, nel merito, il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Jesi in data 4-2-92 e da Funzionari dell'Ufficio in data 16-6-95, l'Ufficio inDistrettuale delle Imposte Dirette notificava, data 7-7-95, nei confronti della Srl A. e G. MP, con sede in Jesi, l'avviso di accertamento n.15/322 del 3-7-95, con cui rettificava la dichiarazione dei redditi mod.760 relativa all'anno 1991, recuperando a tassazione ai fini IRPEG ricavi contabilizzati per £.966.733.000 e resi su vendite, sconti abbuoni a clienti, M 2 assicurazioni industriali, assicurazioni e bolli autoveicoli, consulenze, marketing, pubbicità per complessive £.64.500.000 ed irrogando pene pecuniarie per complessive £.558.887.000. proponeva ricorso. L'Ufficio Detta Società resisteva. La Commissione Tributaria di primo grado di Ancona con sentenza n. 471/1/95 del 9-12-95 accoglieva integralmente il ricorso. L'Ufficio proponeva appello.La Società ribadiva le precedenti argomentazioni. La Commissione Tributaria Regionale di Ancona con sentenza n.921/12/96 del 8-1-97 accoglieva in parte l'appello, confermava per il resto la decisione di primo grado e compensava le spese di giudizio. Proponeva ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 39 co.1° lett.d D.P.R. n.600/73 e 75 D.P.R. n.917/86, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.C., sotto molteplici profili. Rilevava, innanzitutto, che l'Ufficio, in presenza di una contabilità occulta, per la determinazione del reddito imponibile si era avvalsa di dette disposizioni, utilizzando i documenti rinvenuti ed avvalendosi di elementi presuntivi, rappresentati 3 in particolare da un tabulato, in cui era indicata la data di consegna di ogni singolo ordine con il inoltre, che, stante relativo importo. Deduceva, regolarità meramente formale, erano stati una utilizzati elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, a fronte dei quali, invertendosi l'onere della prova, la Società avrebbe dovuto fornire la prova del contrario. Infine, in mancanza di qualsiasi documentazione idonea, concernente il rapporto di lavoro intercorso tra la Società e TI RI, l'Ufficio legittimamente aveva conteggiato il rateo relativo alla prestazione resa nel 1991, ritenendolo non deducubile a norma dell'art.75 D. P.R. n.917/86. Pertanto, 1'Amministrazione ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio. La MP proponeva controricorso. La Società eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in quanto non conteneva alcuna esposizione dei fatti della controversia, non potendo valere a quaesto fine, la semplice fotocopiatura della 4 for sentenza impugnata. Eccepiva, inoltre, la nullità del ricorso, per nullità della notifica, in quanto il ricorso era stato notificato direttamente e non ai procuratori e soltanto alla parte e difensori costituiti sia in primo che in secondo grado. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la valutazione della insussistenza delle presunzioni e della specifica insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, costituiva questione di fatto incensurabile in sede di legittimità. Infine, rilevava l'infondatezza del ricorso, deducendo che : il tabulato rinvenuto non poteva essere interpretato come tabulato delle vendite eseguite;
inoltre, era stato fatto ricorso illegittimamente ad un praesumptum de praesumpto. Perciò, la Società concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari. Con memoria difensiva ex art.378 c.p.c., la Società MP svolgeva ulteriori considerazioni in ordine alla inammissibilità del ricorso ex art.366 n.3 c.p.c., alla nullità del ricorso per inesistenza о nullità della notifica, l'inammissibilità del ricorso su questione di fatto e l'infondatezza nel merito. 5 Ju Motivi della decisione qui di seguito le questioni Si esaminano termini prospettati dalle controverse, nei parti, nella loro gradualità logico-giuridica. In via pregiudiziale, va delibata la questione dell'eccepita nullità del ricorso perché notificato direttamente e soltanto alla parte e non ai procuratori e difensori costituiti sia in primo che in secondo grado. Il rilievo della Società deve ritenersi destituito di giuridico fondamento. L'art.17 D.Lgs. n.546/92 (nuovo processo tributario) al co.1°, in tema di "comunicazioni e notificazioni”, fa innanzitutto "salva la consegna in mani proprie". E questa espressione induce а riferire la previsione alla parte sostanziale. Trattandosi di nullità e non di inesistenza soccorre, comunque, il principio generale del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 co.3° c.p.c.,per cui la nullità non può essere pronunciata dal momento che la parte è venuta a dell'atto, nonostante l'eventuale conoscenza irritualità della notifica, ed inoltre si costituita ed ha svolto pienamente le proprie difese. Come è stato già decisio da questa Corte, la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed 6 effettuata al fine dichiarato di far rilevare il declaratoria di nullità, dal vizio, preclude la convalidazione della notifica da momento che la essa indotta opera ex nunc (Cass. Sez. Trib., 27-1- 2001, n.1184). Pertanto, il rilievo deve essere ritenuto inammissibile. E' stata anche eccepita l'inammissibilità del ricorso, assumendosi che non contiene l'esposizione dei fatti, che hanno dato origine alla controversia,ma si è limitata a produrre la fotocopia della sentenza impugnata, così violandosi l'art.360 n.3 c.p.c.. La censura è infondata. Soddisfa il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il richiamo relazionale, attuato con la allegazione della fotocopia integrale , quanto meno per lo svolgimento del processo, nella parte concernente la ricostruzione della controversia in punto di fatto. Nella specie, peraltro, gli elementi di fatto sono poi nuovamente esaminati nel contesto della articolazione dei motivi di ricorso. Perciò, il rilievo va disatteso. Altra questione eccepita è quella della 7 inammissibilità del ricorso perché la valutazione delle presunzioni e dei requisiti delle stesse (gravità, precisione, concordanza) è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità. Deve rilevarsi in contrario che la sentenza impugnata non ha valutato gli elementi presuntivi, ma ha disatteso la sussistenza delle condizioni per utilizzare le presunzioni. E' evidente, quindi, che si verte nell'ambito di questioni di diritto e non di mero fatto. Deve, invece, ritenersi fondato il ricorso dell'Amministrazione articolato nei due motivi violazione e falsariferiti, specificamente, alla applicazione degli artt. 40 e 39 co.1° lett.d D.P.R. n.600/73 e dell'art.75 D.P.R. n.917/86. è controverso cheQuanto al primo motivo, non all'inizio delle operazioni di verifica presso la sede della MP fossero rinvenuti un tabulato ed alcune schede. Tuttavia, la decisione impugnata avrebbe dovuto approfondire la disamina del contenuto di tali atti,per poterne dedurre che si trattava di contabilità occulta, per cui sorgeva ad onere della Società e non dell'Ufficio la prova della attendibilità della contabilità ufficiale, formalmente in regola. In sintesi, tale 8 indagine era prodromica alla verifica della legittimità dell'operato dell'Amministrazione, che applicava la disciplina dettata dagli artt. 39 e 40 D.P.R. n. 600/73,per cui perveniva all'accertamento contestato (mancata utilizzazione di ricavi, esistenza di resi su vendite, indeducibilità di costi), utilizzando notizie acquisite ed avvalendosi di presunzioni. Va evidenziato, pertanto, il vizio di difetto di motivazione sul punto della approfondita analisi del contenuto del tabulato e delle schede. Lo stesso rilievo vale in ordine al secondo motivo, concernente il recupero a tassazione degli importi riferiti al rapporto di lavoro intercorso tra la Società ed il sig.TI RI. Per la ragioni svolte, l'esaminato ricorso Finanziaria deve esseredell'Amministrazione accolto. Conseguentemente, l'impugnata decisione deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, la quale provvederà anche in ordine alle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza;
rinvia anche per le spese ad altra 9 Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di Sezione Tributaria della Cassazione il 23-4-2002. Il Presidente Il Relatore Dott. Enrico Altieri Dott. Francesco Ruggiero Лашно O IL CANCELLIERĘ C1 Aniolato Amaido Casano DEPOSTAL CANCELLERIA Oggi 30 OTT 20001 mobile al MIL Amplop Casa REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAR. ALL. B-N. 5 ESENTE DA TRIBUTARIA ATERIA M 10