Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2004, n. 1167
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Sentenza 23 gennaio 2004

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L'opposizione agli atti esecutivi va proposta nel termine di decadenza di cinque giorni dal compimento della attività di cui si assume la nullità; ne consegue che, ove si denunci di nullità l'attività di patrocinio svolta dal difensore comparso in sostituzione del collega senza adeguata delega scritta nel corso del processo esecutivo, tale nullità va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi -a pena di inammissibilità - nei cinque giorni dallo svolgimento delle singole udienze all'interno delle quali l'attività del sostituto del difensore si era esplicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2004, n. 1167
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1167
    Data del deposito : 23 gennaio 2004

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