Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
L'opposizione agli atti esecutivi va proposta nel termine di decadenza di cinque giorni dal compimento della attività di cui si assume la nullità; ne consegue che, ove si denunci di nullità l'attività di patrocinio svolta dal difensore comparso in sostituzione del collega senza adeguata delega scritta nel corso del processo esecutivo, tale nullità va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi -a pena di inammissibilità - nei cinque giorni dallo svolgimento delle singole udienze all'interno delle quali l'attività del sostituto del difensore si era esplicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2004, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LI VI, difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STEVENSON 24, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA ROMA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FARNESINA 322, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLUCCI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO N. 44965 IDEA SOC., in persona del Curatore Dott. Emanuela Rossi, elettivamente domiciliata in ROMA LUNG.RE MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato FABIO LUDOVISI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CASSA RISP. PROV VITERBO CARIVIT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 144/00 del Tribunale di VITERBO, emessa il 26/2/2000, depositata il 28/02/00; RG. 18/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato LUDONISI FABIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avvocato Silvio De Angelis, con ricorso dell'11 settembre 1998 al giudice dell'esecuzione del tribunale di Viterbo, ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi nell'espropriazione immobiliare promossa in suo danno dalla s.p.a. Banca di Roma, nella quale sono intervenuti i creditori Curatela del fallimento s.r.l. Idea e la s.p.a. Cassa di risparmio della provincia di Viterbo. Il ricorrente ha denunciato che in alcune udienze tenute davanti al giudice dell'esecuzione erano comparsi sostituti degli avvocati dei creditori, privi di delega scritta.
2. Il tribunale, qualificata l'opposizione agli atti esecutivi, l'ha ritenuta tempestiva e l'ha rigettata.
3. L'avvocato Silvio De Angelis ha proposto ricorso per Cassazione. La s.p.a. Banca di Roma ed il Fallimento s.r.l. Idea hanno resistito con controricorso.
La Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dall'avvocato De Angelis con la motivazione che la mancanza della prova scritta dell'incarico del difensore di farsi rappresentare in udienza da un sostituto pone problemi "di ordine sostanziale", ma non incide sulla validità dei provvedimenti adottati dal giudice.
La decisione è criticata con il motivo della violazione dell'art. 9 della legge 22 gennaio 1934 n. 36, secondo il quale l'incarico dell'avvocato di farsi rappresentare da un collega "è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata".
Il ricorrente, come risulta dall'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, si riferisce alla circostanza che, in tre udienze del giudizio di opposizione, in luogo dell'avvocato Colucci, procuratore del creditore procedente, era comparso altro avvocato, il quale non era stato incaricato dal primo munito espressamente o in forma scritta.
2. L'esame del motivo deve essere preceduto dalla verifica, che può essere compiuta d'ufficio, della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi.
Sulla questione il tribunale ha dichiarato che l'opposizione era tempestiva, perché l'ufficio non era "in grado di verificare il giorno in cui era stata notificata al debitore esecutato l'ordinanza di vendita".
La conclusione cui è giunto il tribunale non è corretta.
3. Il problema che il ricorso pone è quello dell'individuazione del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi e della decorrenza di questo.
Nel sistema vigente il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ha una decorrenza diversa.
Nelle opposizioni relative alla "regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto" esso decorre dalla notificazione dello stesso titolo esecutivo e del precetto. In quelle relative alla regolarità dei singoli atti del processo esecutivo il termine decorre, invece, dal compimento di ciascuno di questi atti. Queste indicazioni si ricavano dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., dal quale si evince anche: a) che il termine per proporre opposizione decorre sempre da un elemento certo (conoscenza dell'atto di parte, conoscenza del provvedimento del giudice); b) che le irregolarità denunciabili riguardano i singoli atti e non l'intero procedimento di esecuzione. Corollario di queste premesse è che, ove non siano state tempestivamente denunciate le irregolarità del precetto, del pignoramento o dei singoli atti del procedimento esecutivo non possono essere denunciate successivamente alla scadenza del termine di cinque giorni indicato dall'art. 617 cod. proc. civ.. In questo modo è stato introdotto nel sistema il principio particolare che l'opposizione agli atti esecutivi si risolve in una contestazione per singoli atti, che la legge considera indipendenti, alla quale è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 cod. proc. civ.. La finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa, infatti, non tollera l'inconveniente che il processo si trovi in una situazione di perenne incertezza, come accadrebbe se il potere di dedurre i vizi dei singoli atti potesse essere esercitato in qualsiasi momento: Cass. 14 febbraio 2000, n. 1639; 1 marzo 1994, n. 2024, tra le altre.
4. Il principio deve valere anche per le nullità impropriamente attribuite in questo processo allo "jus postulandi" del difensore che si faccia rappresentare in udienza senza la "delega" per iscritto.
4.1. Ne discende che la nullità degli atti, compiuti dal procuratore impropriamente comparso, doveva essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di cinque giorni dallo svolgimento delle singole udienze, nelle quali si era verificata la dedotta nullità.
Si è già detto che nel ricorso per Cassazione sono individuate le udienze tenute dal giudice dell'esecuzione, nelle quali la nullità si sarebbe prodotta. Esse sono quelle del 9 aprile e del 4 maggio 1998, del 30 ottobre e 24 aprile 1997.
4.2. Sennonché le ritenute nullità non sono state tempestivamente denunciata nel termine di cinque giorni dall'udienza, perché il ricorso in opposizione è stato depositata nella cancelleria del giudice dell'esecuzione l'11 settembre 1998, che è data di gran lunga successiva a ciascuna delle udienze nelle quali si sarebbe verificata l'impropria sostituzione dell'avvocato Colucci.
4.3. Seguendo i principi indicati il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, per avvenuta scadenza del termine indicato dal secondo comma dell'art. 617 citato.
Il riferimento, operato dal tribunale alla data dell'ordinanza di vendita, non è corretto, sia perché non era questo l'atto direttamente viziato, sia perché le nullità precedenti non si potevano ripercuotere su di essa.
4.4. L'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi può essere rilevata d'ufficio da questa Corte ai sensi dell'ultima parte dell'art. 382 cod. proc. civ.. 5. In conclusione, pronunciando sul ricorso, deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi oggetto di questo giudizio.
Le spese, in favore della s.p.a. Banca di Roma e del Fallimento s.r.l. Idea, seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio in favore della s.p.a. Banca di Roma e del Fallimento s.r.l. Idea, liquidate per ciascuno in Euro 2.100,00, compresi Euro 100,00, per spese, come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004