Art. 4.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa doganale.
Tuttavia dal 30 maggio 1950 e fino all'entrata in vigore della nuova tariffa, per le merci comprese nella tabella XXVII annessa al protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito il 30 aprile 1950, l'ammontare complessivo dei dazi previsti dalla tariffa vigente e dal diritto di licenza, non potra' eccedere l'ammontare dei dazi convenzionati col protocollo anzidetto.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa doganale.
Tuttavia dal 30 maggio 1950 e fino all'entrata in vigore della nuova tariffa, per le merci comprese nella tabella XXVII annessa al protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito il 30 aprile 1950, l'ammontare complessivo dei dazi previsti dalla tariffa vigente e dal diritto di licenza, non potra' eccedere l'ammontare dei dazi convenzionati col protocollo anzidetto.