Sentenza 23 gennaio 1998
Massime • 1
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - c.d. concorso eterogeneo - si segue, salva diversa disposizione di legge, il criterio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 cod. pen. e non si può invece far luogo all'applicazione congiunta dei singoli aumenti o diminuzioni di pena prevista dall'art. 63 stesso codice per il caso di concorso omogeneo. (Fattispecie di concorso tra il fatto lieve di cui all'art. 73 d.p.r. 9.10.1990, n.309 e la recidiva)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/1998, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. SCORZELLI FERRUCCIO Presidente del 23 gennaio 1998
1. Dott. SCIUTO CARMELO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MONTERA GIOVANNI Consigliere N. 218
3. Dott. COLARUSSO VINCENZO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUISA BIANCHI Consigliere rel. N.43487/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Borgia Domenico, n. a Bari il 2 giugno 1965 avverso la sentenza in data 4 ottobre 1996 del Giudice per l'udienza preliminare di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luisa Bianchi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Fatto
Con sentenza del 4/7.10.1997, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari applicava, ex art. 444 c.p.p., a Borgia Domenico la pena di 10 mesi di reclusione e lire
4.000.000 di multa per aver illecitamente detenuto a fine di spaccio una dose di eroina, ritenendo corretta la prospettazione delle parti in ordine alla comparazione delle circostanze ed al calcolo della pena, secondo la quale, concessa l'attenuante di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 prevalente sulla recidiva contestata, la pena base andava determinata in un anno e tre mesi di reclusione e lire 6.000.000 di multa, meno cinque mesi e lire 2.000.000 di multa ex art. 444 c.p.p. per la diminuente di rito. Ricorre per cassazione contro tale sentenza l'imputato lamentando la violazione di legge in quanto il giudice avrebbe omologato un accordo intervenuto tra le parti in violazione di legge per quanto riguarda la valutazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti. Essendo pacifico che quella dell'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 è circostanza ad effetto speciale, dovrebbe trovare applicazione l'art. 63, comma 3, c.p. che prevede che l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non operi sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Nel caso di concorso eterogeneo di circostanze, ricorrente nella specie, non sarebbe possibile dar luogo al bilanciamento tra la circostanza ad effetto speciale e le altre in base ai criteri di cui all'art. 69 c.p., ma si dovrebbe invece procedere all'applicazione congiunta dei singoli aumenti o diminuzioni di pena, partendo, logicamente, dalla pena stabilita per la diminuente ad effetto speciale. Solo in tal modo potrebbero raggiungersi risultati utili, mentre nel caso in esame a fronte di una riconosciuta prevalenza della circostanza di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90 sulla recidiva, non vi è stata alcuna diminuzione di pena, di talché la prevalenza risulterebbe inutiliter data.
Diritto
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Infatti le modalità di calcolo che la difesa dell'imputato prospetta sono suscettibili di portare a conseguenze peggiorative per l'imputato stesso, nel senso di un aumento della pena inflitta, dal momento che sulla pena prevista dalla legge per l'ipotesi qualificata dalla circostanza ad effetto speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da cinque a cinquanta milioni), dovrebbe operare l'aumento fino alla metà per la contestata recidiva reiterata specifica, e non potendosi ritenere che il giudice debba applicare il minimo previsto con riferimento sia alla pena per l'ipotesi circostanziata sia all'aumento per la recidiva.
Il ricorso peraltro è manifestamente infondato anche in punto di diritto.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e circostanze attenuanti (c.d. concorso eterogeneo) trova applicazione infatti, salvo diversa disposizione di legge, l'art. 69 del codice penale che sancisce in via generale il criterio del bilanciamento delle circostanze, stabilendo che, in caso di giudizio di prevalenza, si applicano soltanto gli aumenti o le diminuzioni relativi alle circostanze aggravanti o attenuanti ritenute prevalenti e che, nel caso di equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza. Tale disciplina, dopo la modifica legislativa del 1974, trova applicazione anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, come appunto la recidiva, e non risulta derogata, con riferimento alla specifica situazione in esame, da alcuna disposizione di legge. Non può dunque condividersi la tesi prospettata dai ricorrente e seguita da una decisione di questa stessa Corte (Cass. IV 25.10.1992, Floccari) secondo la quale in caso di concorso eterogeneo con circostanze ad effetto speciale, si dovrebbe dar luogo, ex art. 63 comma 3, all'applicazione congiunta dei singoli aumenti o diminuzioni di pena. L'art. 63 infatti ha un diverso campo ai applicazione, disciplinando le modalità degli aumenti o delle diminuzioni di pena in caso di concorso omogeneo di circostanze.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di lire 500.000 (cinquecentomila) in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento di lire 500.000 (cinquecentomila) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998