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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R. Di
Pietro, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 920/2019
PROMOSSA DA
c.f.: , con sede legale in San Donato Milanese (MI), Parte_1 P.IVA_1
Piazza Santa Barbara 7, in persona dell'avv. Erica Delbarba, munita dei necessari poteri in forza di procura in data 31.3.2017 n. rep. 3277 – n. racc. 1764 Notaio dott. Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Rubini (c.f.: ) e dall'avv. C.F._1
Annalisa Riso (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv. Pietro D'Aleo (c.f.: ), sito in Gela in Corso Vittorio Emanuele C.F._3
n.242
-ricorrente-
CONTRO
, con sede legale in Roma, Controparte_1
Viale Liegi n. 26, istituito e regolato dal D.P.R. 31.3.2001, n. 200, C.F. P.IVA P.IVA_2
, iscrizione CCIAA n. 572562/1996, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Di Giulio del Foro di Roma (c.f.:
) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio in C.F._4
Mazzarino, Via Cannada n. 3, presso lo studio dell'Avv. Walter Alessi (c.f.:
), giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
C.F._5
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Lumia n.11 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe C.F._6
Vinciguerra (C.F.: ), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._7 costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Palma di
Montechiaro, via Garda n. 35
-resistenti- Conclusioni per il ricorrente: “- accertare e dichiarare la sussistenza, in capo a Parte_1
dei diritti di servitù di cui alla scrittura privata autenticata in data 11.6.1991 e in data
[...]
23.3.1992, indicata in narrativa;
- accertare e dichiarare che il GN e hanno violato i predetti diritti di servitù e Parte_2 CP_1 comunque hanno contravvenuto alle obbligazioni indicate nella citata scrittura privata, per le ragioni esposte in narrativa;
- conseguentemente, ordinare al GN e ad di rimuovere e/o demolire tutti i Parte_2 CP_1 manufatti e i fabbricati fissi e mobili – ivi compreso il portico attiguo al fabbricato identificato al mappale 11 foglio 210 – che si trovano sul terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Gela
(CL) al foglio 210, mappali n. 11 e 86, risultanti dai docc. 4 e 5, e che violano le distanze dal metanodotto previste dalla scrittura privata autenticata in data 11.6.1991 e in data 23.3.1992, nonché ogni altro manufatto o fabbricato esistente sull'indicato terreno che dovesse violare le indicate distanze e comunque ripristinare le condizioni dei luoghi in conformità alle prescrizioni di cui alla citata scrittura privata.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Conclusioni per il resistente : Controparte_1
“ in via principale e nel merito, per tutto quanto meglio esposto nella narrativa del presente atto, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti di in quanto infondata in fatto e CP_1 in diritto, con ogni pronuncia presupposta e conseguente;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertata la violazione del diritto di servitù vantato dalla ll'interno della Parte_1 fascia asservita e insistente sul fondo situato nel Comune di Gela (CL), foglio 210 mappali 11 e 86 di proprietà di , riconoscere e dichiarare l'estraneità dell rispetto alla compiuta violazione CP_1 CP_1
e condannare il Sig. a manlevare e tenere indenne l'Ente pubblico da ogni responsabilità Parte_2 anche con riferimento ad ogni altro eventuale manufatto o fabbricato esistente e di cui si dovesse accertare la denunciata violazione nel corso del presente giudizio, con ogni pronuncia presupposta e conseguente.
[…] Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Conclusioni per il resistente : “ 1. In via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza Parte_2 di legittimazione passiva del sig. , per i motivi meglio espressi in parte narrativa Parte_2
2. Nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla da Parte_1 CP_1 nei confronti del Sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_2
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze ed onorari di causa.”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 3.07.2019 la conveniva in giudizio i Parte_1 convenuti in epigrafe esponendo di essere titolare di una servitù di metanodotto (denominato “Derivazione per Ragusa”) stipulata con scrittura privata autenticata del
11.06.1991 con notaio Dott. (n. rep. 17740) e in data 23.03.1992 con notaio Dott. Persona_2
(n. rep. 52630), trascritta nei RR.II. di Caltanissetta il 23.04.1992, e sottoscritto Persona_3 con la società . Parte_3
Con tale atto la concedente si impegnava a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt 20 dall'asse della tubazione e a lasciare a terreno agrario la fascia asservita.
Il terreno, censito al foglio 210 mappali 11 e 86, risultava posseduto dal sig. che Parte_2 aveva acquisito il bene con patto di riservato dominio con atto pubblico del 06.04.2005, stipulato con che era divenuta nel frattempo proprietaria del fondo. CP_1
I tecnici della , a seguito di sopralluoghi, constatavano la presenza di manufatti collocati Pt_1 all'interno della fascia asservita in violazione dei diritti di servitù di metanodotto vantati dalla stessa , in quanto non rispettavano le distanze dal metanodotto previste dal Pt_1 contratto di costituzione di servitù stipulato, e in particolare si trattava di un portico con pilastri in c.a. su basamento in calcestruzzo, attigui al fabbricato preesistente.
L'attrice contestava tale violazione al sig. Pace con telegramma dell'1.10.2015 (all.n.6 al ricorso) e con atto di diffida del 2.12.2014 (all. 7) e, in seguito alla mancata rimozione dei manufatti, avviava in data 31.10.2017 il procedimento di mediazione, che tuttavia si concludeva con verbale negativo per mancata comparizione della controparte.
Sulla base di quanto esposto, adiva l'Autorità Giudiziaria, rimettendosi alle conclusioni soprastanti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2019 si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, che si reputava estranea rispetto alla asserita violazione essendo il terreno nel possesso del sig. ed essendo lo sconfinamento imputabile alla presenza di una Pt_2 costruzione diversa ed ulteriore rispetto all'acquisto originario, imputabile al possessore. Per il resto, l' si rimetteva alle conclusioni di cui sopra. CP_1
All'udienza del 8.11.2019 il Giudice assegnava alle parti termine per produrre memorie difensive.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.02.2020, in data 15.05.2020, il Giudice nominava CTU l'Ing. con il seguente mandato: “ descriva lo stato dei luoghi Persona_4 oggetto di causa e verifichi la sussistenza della violazione lamentata dalla ricorrente;
accerti e Pt_1 descriva la sussistenza delle opere indicate in ricorso e la loro esatta distanza dal metanodotto indicato negli atti del giudizio;
accerti l'epoca di realizzazione delle opere poste in violazione della distanza stabilita nel contratto di servitù, anche mediante la consultazione di rilievi aereofotogrammetrici, planimetrie o altra documentazione esistente presso pubblici uffici;
individui le opere che andrebbero effettuate per adeguare lo stato dei luoghi al disposto contrattuale”.
Il consulente giurava all'udienza del 25.09.2020 e, dopo alcuni rinvii resi necessari per i ritardi nel deposito della Ctu, depositava la perizia in data 11.04.2022.
Medio tempore, in data 15.10.2021, si costituiva in giudizio il sig. che contestava Parte_2 le pretese della e di chiedendo l'estromissione dal giudizio per Parte_1 CP_1 difetto di legittimazione passiva e riportandosi alle conclusioni soprastanti.
Dopo alcuni rinvii, a seguito dell'udienza cartolare del 16.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Dalla consulenza depositata dall' Ing. emerge che “Il sottoscritto dalle misurazioni Per_4 effettuate in sede di sopralluogo e riportate in appositi fogli, alla costante presenza di tutti i presenti alla data del sopralluogo può certamente confermare la sussistenza della violazione lamentata dalla ricorrente . [….] Dalle misurazioni effettuate risulta che lo spigolo del fabbricato posto a nord- Pt_1 est (non lo spigolo della veranda) risulta essere ad una distanza di mt. 20,00 mentre la veranda lungo la direzione del metanodotto risulta all'interno della fascia di rispetto di mt. 20, risultando ad una distanza di mt. 16,70.
Riportando la fascia di rispetto di metri 20 dall'asse del metanodotto, ci accorgiamo che questa linea tocca la linea di confine del fabbricato del prospetto nord.”
Non risulta, pertanto, rispettato l'impegno derivante dalla scrittura privata autenticata costitutiva della servitù di metanodotto “Derivazione per Ragusa” stipulata in data 11.06.1991
e trascritta il 23.04.1992, con cui il concedente si impegnava a non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a mt. 20 dall'asse della tubazione e a lasciare a terreno agrario la fascia asservita. Tale obbligazione, nonostante fosse stata stipulata con la società
si sarebbe dovuta trasferire alle stesse Parte_3 condizioni anche nei confronti dei successori o aventi causa della Concedente (art. 6 contratto di costituzione servitù).
In merito all'epoca di realizzazione delle opere poste in violazione del contratto di servitù, il
CTU ha accertato che: “ […] il fabbricato in esame ha il corpo centrale, cosi come descritto nel primo capitolo, datato ed attribuibile ad un epoca certamente non recente anche se sono stati effettuati interventi sulla copertura e all'interno dell'edificio, per la precisione anni 30, le due appendici poste a nord e a sud sono invece edificate in epoca successiva, l'appendice posta sul prospetto sud in effetti è stato solo un allungamento di un corpo già esistente, mentre la veranda coperta è di recente costruzione, il tutto è identificabile dai materiali utilizzati, sia quelli di finitura che di realizzazione, cosi come i pilastri in cls. con barre in acciaio ad aderenza migliorata, (nervate), utilizzate a partire dagli anni 50 ma diffuse solo a partire dagli anni 70.
Per entrare nel merito alle opere costruite in violazione della distanza stabilita nel contratto di servitù, il sottoscritto con l'ausilio di Google Earth pro, software che genera immagini virtuali della terra utilizzando immagini satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre, ha estrapolato le immagini della zona in prossimità del fabbricato evidenziando che in effetti la veranda del fabbricato in esame è stata edificata in una data compresa fra il mese di luglio dell'anno 2004 e il mese di luglio dell'anno 2005.
Infatti le immagini con le suddette date di acquisizione riportano una diversa sagoma dell'edificio, inoltre sono state prese le distanze fra punti fissi e riconosciuti nelle due diverse date e lo spigolo dell'edificio ottenendo misure diverse per una differenza che vanno da un range di 2.70 mt e 3.50 mt., tale distanza è molto vicina alla larghezza della veranda pari a 3.30 mt.”
Considerato il lasso temporale di costruzione della veranda individuato dal consulente e la data di acquisto dell'immobile da parte di e di contestuale stipula del contratto di CP_1 vendita con patto di riservato dominio con il (entrambi redatti in data 6.04.2005), appare Pt_2 più probabile che la costruzione sia stata effettuata dal convenuto che non dal Parte_2 precedente proprietario Controparte_2
In ogni caso la sua costruzione non può certamente imputarsi all' che non ha alcun CP_1 rapporto diretto con i terreni che concede agli imprenditori agricoli.
Occorre, difatti, evidenziare la speciale natura dell'atto di vendita con riservato dominio di
. Controparte_3
In detto atto di vendita si legge che l' con decreto legislativo n. 419/1999 ha accorpato CP_1 la;
che essa svolge le funzioni di al d.lgs. Controparte_4
121/1948; i compiti di organismo fondiario, nonché le funzioni di cui alla legge 441/98; che l'operazione di vendita in questione rientra tra quelle ammesse al finanziamento previsto dal
Programma Operativo della Regione Siciliana 2000-2006.
L'acquirente per essere ammesso al beneficio deve essere in possesso di una serie di parametri previsti dalla legge e si impegna a preservare a capacità produttiva del fondo, la consistenza patrimoniale, a migliorarlo, ad attuare gli interventi previsti dal progetto fondiario allegato alla domanda di finanziamento.
Ovvero, l'acquisto effettuato dal convenuto non è altro che una speciale forma Parte_2 di finanziamento pubblico volto a favorire l'imprenditore agricolo e la ricomposizione fondiaria, anche mediante l'impiego di fondi europei. Il fondo così acquistato è soggetto al vincolo di indivisibilità per la durata di quindi anni, inalienabilità per cinque anni, di coltivazione diretta per il medesimo periodo, pena la risoluzione di diritto. In tali casi, l'individuazione e scelta del fondo, che viene poi acquistato dall'ente, è operata dall'imprenditore a cui viene immediatamente e contestualmente rivenduto il bene.
Il meccanismo dell'acquisto da parte di che rivende immediatamente e CP_1 contestualmente il fondo, ha la finalità di realizzare lo scopo di garanzia voluto dalle parti.
Difatti nell'atto rogato dal Notaio all'art. 2, punto 1, leggiamo che “per patto espresso Per_5 ed essenziale, la compravendita dedotta in contratto deve intendersi, e dalla parte acquirente è accettata, come se stipulata direttamente nei confronti del GN . Controparte_2
Secondo autorevole dottrina (Bianca), atteso lo scopo di garanzia, dalla compravendita consegue al venditore un diritto reale di garanzia (c.d. riservato dominio) per l'ipotesi di inadempimento del compratore;
al compratore, invece, sarebbe immediatamente trasferita la proprietà del bene, con ogni conseguenza in ordine ai poteri e alle facoltà di diritto sostanziale e processuale che spettano al proprietario, così come gli oneri di manutenzione fiscali ed altro.
Ma anche a non voler accedere a tali tesi e ritenere proprietaria del fondo, si reputa CP_1 che lo sconfinamento in questione possa analogicamente rientrare in una delle fattispecie previste dall'articolo 6 del contratto di vendita con patto di riservato dominio, dove alla lettera d) la parte acquirente si impegna: “ a non svolgere attività che comportino molestia al possesso dei soggetti che si trovano sui fondi limitrofi, nonché a rispettare i confini esistenti del fondo oggetto del presente atto;
in caso contrario la parte acquirente assume ogni onere derivante dall'esercizio dell'azione petitoria o possessoria”.
D'altro canto, non può non considerarsi che l'acquirente, il quale ex art. 1523 c.c. assume i rischi dal momento della consegna, è responsabile per i danni cagionati a terzi avendo la custodia della res.
In tal caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto, cfr. Cass. 2211/1976
e Cass. 7399/1986), pur non essendo ancora proprietario, l'acquirente assume la posizione di
“detentore qualificato” essendo il potere sulla cosa esercitato nell'interesse proprio, e non nell'interesse altrui.
Pertanto, essendo stata accertata la violazione del contratto da parte del sig. Pace, data la violazione della fascia di rispetto di 20 m dal metanodotto, deve essere accolta la domanda di condanna alla rimozione della tettoia, e di tutte le opere che gli fanno da supporto con conseguente ripristino dello stato dei luoghi in conformità di quanto previsto nel contratto di costituzione di servitù.
In ragione della assoluta novità della questione trattata, si ritiene di dover compensare le spese di lite fra la e l e condannare, invece, alla refusione il convenuto Pt_1 CP_1 Pt_2
nella seguente misura: €. 919,00 per fase studio;
€. 777,00 per fase introduttiva;
€. 1.680
[...] per fase istruttoria;
€. 1.701,00 per fase decisionale;
€. 279,48 per spese vive, oltre accessori di legge;
anche le spese di CTU vengono poste a carico del convenuto . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la violazione da parte del resistente del diritto di servitù vantato da Parte_2
; Parte_1
- condanna il resistente alla rimozione di tutte le opere e i manufatti, ivi Parte_2 compresi quelli nascosti nel sottosuolo, realizzati in violazione della distanza di metri venti dall'asse mediana del metanodotto come previsto nel contratto e a ripristinare lo stato dei luoghi sul fondo identificato al Catasto Terreni di Comune di Gela al foglio di mappa n.210, alle particelle 11 e 86;
- compensa fra e le spese di lite;
Parte_1 CP_1
-condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite Parte_2 Parte_1 liquidate in €. 5.356,00 di cui €. 5.077,00 per compensi, €. 279,00 per spese vive, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU, da liquidarsi con Parte_2 separato decreto.
Gela, lì 13.05.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R. Di
Pietro, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 920/2019
PROMOSSA DA
c.f.: , con sede legale in San Donato Milanese (MI), Parte_1 P.IVA_1
Piazza Santa Barbara 7, in persona dell'avv. Erica Delbarba, munita dei necessari poteri in forza di procura in data 31.3.2017 n. rep. 3277 – n. racc. 1764 Notaio dott. Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Rubini (c.f.: ) e dall'avv. C.F._1
Annalisa Riso (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv. Pietro D'Aleo (c.f.: ), sito in Gela in Corso Vittorio Emanuele C.F._3
n.242
-ricorrente-
CONTRO
, con sede legale in Roma, Controparte_1
Viale Liegi n. 26, istituito e regolato dal D.P.R. 31.3.2001, n. 200, C.F. P.IVA P.IVA_2
, iscrizione CCIAA n. 572562/1996, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Di Giulio del Foro di Roma (c.f.:
) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio in C.F._4
Mazzarino, Via Cannada n. 3, presso lo studio dell'Avv. Walter Alessi (c.f.:
), giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
C.F._5
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Lumia n.11 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe C.F._6
Vinciguerra (C.F.: ), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._7 costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Palma di
Montechiaro, via Garda n. 35
-resistenti- Conclusioni per il ricorrente: “- accertare e dichiarare la sussistenza, in capo a Parte_1
dei diritti di servitù di cui alla scrittura privata autenticata in data 11.6.1991 e in data
[...]
23.3.1992, indicata in narrativa;
- accertare e dichiarare che il GN e hanno violato i predetti diritti di servitù e Parte_2 CP_1 comunque hanno contravvenuto alle obbligazioni indicate nella citata scrittura privata, per le ragioni esposte in narrativa;
- conseguentemente, ordinare al GN e ad di rimuovere e/o demolire tutti i Parte_2 CP_1 manufatti e i fabbricati fissi e mobili – ivi compreso il portico attiguo al fabbricato identificato al mappale 11 foglio 210 – che si trovano sul terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Gela
(CL) al foglio 210, mappali n. 11 e 86, risultanti dai docc. 4 e 5, e che violano le distanze dal metanodotto previste dalla scrittura privata autenticata in data 11.6.1991 e in data 23.3.1992, nonché ogni altro manufatto o fabbricato esistente sull'indicato terreno che dovesse violare le indicate distanze e comunque ripristinare le condizioni dei luoghi in conformità alle prescrizioni di cui alla citata scrittura privata.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Conclusioni per il resistente : Controparte_1
“ in via principale e nel merito, per tutto quanto meglio esposto nella narrativa del presente atto, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti di in quanto infondata in fatto e CP_1 in diritto, con ogni pronuncia presupposta e conseguente;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertata la violazione del diritto di servitù vantato dalla ll'interno della Parte_1 fascia asservita e insistente sul fondo situato nel Comune di Gela (CL), foglio 210 mappali 11 e 86 di proprietà di , riconoscere e dichiarare l'estraneità dell rispetto alla compiuta violazione CP_1 CP_1
e condannare il Sig. a manlevare e tenere indenne l'Ente pubblico da ogni responsabilità Parte_2 anche con riferimento ad ogni altro eventuale manufatto o fabbricato esistente e di cui si dovesse accertare la denunciata violazione nel corso del presente giudizio, con ogni pronuncia presupposta e conseguente.
[…] Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Conclusioni per il resistente : “ 1. In via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza Parte_2 di legittimazione passiva del sig. , per i motivi meglio espressi in parte narrativa Parte_2
2. Nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla da Parte_1 CP_1 nei confronti del Sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_2
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze ed onorari di causa.”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 3.07.2019 la conveniva in giudizio i Parte_1 convenuti in epigrafe esponendo di essere titolare di una servitù di metanodotto (denominato “Derivazione per Ragusa”) stipulata con scrittura privata autenticata del
11.06.1991 con notaio Dott. (n. rep. 17740) e in data 23.03.1992 con notaio Dott. Persona_2
(n. rep. 52630), trascritta nei RR.II. di Caltanissetta il 23.04.1992, e sottoscritto Persona_3 con la società . Parte_3
Con tale atto la concedente si impegnava a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt 20 dall'asse della tubazione e a lasciare a terreno agrario la fascia asservita.
Il terreno, censito al foglio 210 mappali 11 e 86, risultava posseduto dal sig. che Parte_2 aveva acquisito il bene con patto di riservato dominio con atto pubblico del 06.04.2005, stipulato con che era divenuta nel frattempo proprietaria del fondo. CP_1
I tecnici della , a seguito di sopralluoghi, constatavano la presenza di manufatti collocati Pt_1 all'interno della fascia asservita in violazione dei diritti di servitù di metanodotto vantati dalla stessa , in quanto non rispettavano le distanze dal metanodotto previste dal Pt_1 contratto di costituzione di servitù stipulato, e in particolare si trattava di un portico con pilastri in c.a. su basamento in calcestruzzo, attigui al fabbricato preesistente.
L'attrice contestava tale violazione al sig. Pace con telegramma dell'1.10.2015 (all.n.6 al ricorso) e con atto di diffida del 2.12.2014 (all. 7) e, in seguito alla mancata rimozione dei manufatti, avviava in data 31.10.2017 il procedimento di mediazione, che tuttavia si concludeva con verbale negativo per mancata comparizione della controparte.
Sulla base di quanto esposto, adiva l'Autorità Giudiziaria, rimettendosi alle conclusioni soprastanti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2019 si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, che si reputava estranea rispetto alla asserita violazione essendo il terreno nel possesso del sig. ed essendo lo sconfinamento imputabile alla presenza di una Pt_2 costruzione diversa ed ulteriore rispetto all'acquisto originario, imputabile al possessore. Per il resto, l' si rimetteva alle conclusioni di cui sopra. CP_1
All'udienza del 8.11.2019 il Giudice assegnava alle parti termine per produrre memorie difensive.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.02.2020, in data 15.05.2020, il Giudice nominava CTU l'Ing. con il seguente mandato: “ descriva lo stato dei luoghi Persona_4 oggetto di causa e verifichi la sussistenza della violazione lamentata dalla ricorrente;
accerti e Pt_1 descriva la sussistenza delle opere indicate in ricorso e la loro esatta distanza dal metanodotto indicato negli atti del giudizio;
accerti l'epoca di realizzazione delle opere poste in violazione della distanza stabilita nel contratto di servitù, anche mediante la consultazione di rilievi aereofotogrammetrici, planimetrie o altra documentazione esistente presso pubblici uffici;
individui le opere che andrebbero effettuate per adeguare lo stato dei luoghi al disposto contrattuale”.
Il consulente giurava all'udienza del 25.09.2020 e, dopo alcuni rinvii resi necessari per i ritardi nel deposito della Ctu, depositava la perizia in data 11.04.2022.
Medio tempore, in data 15.10.2021, si costituiva in giudizio il sig. che contestava Parte_2 le pretese della e di chiedendo l'estromissione dal giudizio per Parte_1 CP_1 difetto di legittimazione passiva e riportandosi alle conclusioni soprastanti.
Dopo alcuni rinvii, a seguito dell'udienza cartolare del 16.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Dalla consulenza depositata dall' Ing. emerge che “Il sottoscritto dalle misurazioni Per_4 effettuate in sede di sopralluogo e riportate in appositi fogli, alla costante presenza di tutti i presenti alla data del sopralluogo può certamente confermare la sussistenza della violazione lamentata dalla ricorrente . [….] Dalle misurazioni effettuate risulta che lo spigolo del fabbricato posto a nord- Pt_1 est (non lo spigolo della veranda) risulta essere ad una distanza di mt. 20,00 mentre la veranda lungo la direzione del metanodotto risulta all'interno della fascia di rispetto di mt. 20, risultando ad una distanza di mt. 16,70.
Riportando la fascia di rispetto di metri 20 dall'asse del metanodotto, ci accorgiamo che questa linea tocca la linea di confine del fabbricato del prospetto nord.”
Non risulta, pertanto, rispettato l'impegno derivante dalla scrittura privata autenticata costitutiva della servitù di metanodotto “Derivazione per Ragusa” stipulata in data 11.06.1991
e trascritta il 23.04.1992, con cui il concedente si impegnava a non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a mt. 20 dall'asse della tubazione e a lasciare a terreno agrario la fascia asservita. Tale obbligazione, nonostante fosse stata stipulata con la società
si sarebbe dovuta trasferire alle stesse Parte_3 condizioni anche nei confronti dei successori o aventi causa della Concedente (art. 6 contratto di costituzione servitù).
In merito all'epoca di realizzazione delle opere poste in violazione del contratto di servitù, il
CTU ha accertato che: “ […] il fabbricato in esame ha il corpo centrale, cosi come descritto nel primo capitolo, datato ed attribuibile ad un epoca certamente non recente anche se sono stati effettuati interventi sulla copertura e all'interno dell'edificio, per la precisione anni 30, le due appendici poste a nord e a sud sono invece edificate in epoca successiva, l'appendice posta sul prospetto sud in effetti è stato solo un allungamento di un corpo già esistente, mentre la veranda coperta è di recente costruzione, il tutto è identificabile dai materiali utilizzati, sia quelli di finitura che di realizzazione, cosi come i pilastri in cls. con barre in acciaio ad aderenza migliorata, (nervate), utilizzate a partire dagli anni 50 ma diffuse solo a partire dagli anni 70.
Per entrare nel merito alle opere costruite in violazione della distanza stabilita nel contratto di servitù, il sottoscritto con l'ausilio di Google Earth pro, software che genera immagini virtuali della terra utilizzando immagini satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre, ha estrapolato le immagini della zona in prossimità del fabbricato evidenziando che in effetti la veranda del fabbricato in esame è stata edificata in una data compresa fra il mese di luglio dell'anno 2004 e il mese di luglio dell'anno 2005.
Infatti le immagini con le suddette date di acquisizione riportano una diversa sagoma dell'edificio, inoltre sono state prese le distanze fra punti fissi e riconosciuti nelle due diverse date e lo spigolo dell'edificio ottenendo misure diverse per una differenza che vanno da un range di 2.70 mt e 3.50 mt., tale distanza è molto vicina alla larghezza della veranda pari a 3.30 mt.”
Considerato il lasso temporale di costruzione della veranda individuato dal consulente e la data di acquisto dell'immobile da parte di e di contestuale stipula del contratto di CP_1 vendita con patto di riservato dominio con il (entrambi redatti in data 6.04.2005), appare Pt_2 più probabile che la costruzione sia stata effettuata dal convenuto che non dal Parte_2 precedente proprietario Controparte_2
In ogni caso la sua costruzione non può certamente imputarsi all' che non ha alcun CP_1 rapporto diretto con i terreni che concede agli imprenditori agricoli.
Occorre, difatti, evidenziare la speciale natura dell'atto di vendita con riservato dominio di
. Controparte_3
In detto atto di vendita si legge che l' con decreto legislativo n. 419/1999 ha accorpato CP_1 la;
che essa svolge le funzioni di al d.lgs. Controparte_4
121/1948; i compiti di organismo fondiario, nonché le funzioni di cui alla legge 441/98; che l'operazione di vendita in questione rientra tra quelle ammesse al finanziamento previsto dal
Programma Operativo della Regione Siciliana 2000-2006.
L'acquirente per essere ammesso al beneficio deve essere in possesso di una serie di parametri previsti dalla legge e si impegna a preservare a capacità produttiva del fondo, la consistenza patrimoniale, a migliorarlo, ad attuare gli interventi previsti dal progetto fondiario allegato alla domanda di finanziamento.
Ovvero, l'acquisto effettuato dal convenuto non è altro che una speciale forma Parte_2 di finanziamento pubblico volto a favorire l'imprenditore agricolo e la ricomposizione fondiaria, anche mediante l'impiego di fondi europei. Il fondo così acquistato è soggetto al vincolo di indivisibilità per la durata di quindi anni, inalienabilità per cinque anni, di coltivazione diretta per il medesimo periodo, pena la risoluzione di diritto. In tali casi, l'individuazione e scelta del fondo, che viene poi acquistato dall'ente, è operata dall'imprenditore a cui viene immediatamente e contestualmente rivenduto il bene.
Il meccanismo dell'acquisto da parte di che rivende immediatamente e CP_1 contestualmente il fondo, ha la finalità di realizzare lo scopo di garanzia voluto dalle parti.
Difatti nell'atto rogato dal Notaio all'art. 2, punto 1, leggiamo che “per patto espresso Per_5 ed essenziale, la compravendita dedotta in contratto deve intendersi, e dalla parte acquirente è accettata, come se stipulata direttamente nei confronti del GN . Controparte_2
Secondo autorevole dottrina (Bianca), atteso lo scopo di garanzia, dalla compravendita consegue al venditore un diritto reale di garanzia (c.d. riservato dominio) per l'ipotesi di inadempimento del compratore;
al compratore, invece, sarebbe immediatamente trasferita la proprietà del bene, con ogni conseguenza in ordine ai poteri e alle facoltà di diritto sostanziale e processuale che spettano al proprietario, così come gli oneri di manutenzione fiscali ed altro.
Ma anche a non voler accedere a tali tesi e ritenere proprietaria del fondo, si reputa CP_1 che lo sconfinamento in questione possa analogicamente rientrare in una delle fattispecie previste dall'articolo 6 del contratto di vendita con patto di riservato dominio, dove alla lettera d) la parte acquirente si impegna: “ a non svolgere attività che comportino molestia al possesso dei soggetti che si trovano sui fondi limitrofi, nonché a rispettare i confini esistenti del fondo oggetto del presente atto;
in caso contrario la parte acquirente assume ogni onere derivante dall'esercizio dell'azione petitoria o possessoria”.
D'altro canto, non può non considerarsi che l'acquirente, il quale ex art. 1523 c.c. assume i rischi dal momento della consegna, è responsabile per i danni cagionati a terzi avendo la custodia della res.
In tal caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto, cfr. Cass. 2211/1976
e Cass. 7399/1986), pur non essendo ancora proprietario, l'acquirente assume la posizione di
“detentore qualificato” essendo il potere sulla cosa esercitato nell'interesse proprio, e non nell'interesse altrui.
Pertanto, essendo stata accertata la violazione del contratto da parte del sig. Pace, data la violazione della fascia di rispetto di 20 m dal metanodotto, deve essere accolta la domanda di condanna alla rimozione della tettoia, e di tutte le opere che gli fanno da supporto con conseguente ripristino dello stato dei luoghi in conformità di quanto previsto nel contratto di costituzione di servitù.
In ragione della assoluta novità della questione trattata, si ritiene di dover compensare le spese di lite fra la e l e condannare, invece, alla refusione il convenuto Pt_1 CP_1 Pt_2
nella seguente misura: €. 919,00 per fase studio;
€. 777,00 per fase introduttiva;
€. 1.680
[...] per fase istruttoria;
€. 1.701,00 per fase decisionale;
€. 279,48 per spese vive, oltre accessori di legge;
anche le spese di CTU vengono poste a carico del convenuto . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la violazione da parte del resistente del diritto di servitù vantato da Parte_2
; Parte_1
- condanna il resistente alla rimozione di tutte le opere e i manufatti, ivi Parte_2 compresi quelli nascosti nel sottosuolo, realizzati in violazione della distanza di metri venti dall'asse mediana del metanodotto come previsto nel contratto e a ripristinare lo stato dei luoghi sul fondo identificato al Catasto Terreni di Comune di Gela al foglio di mappa n.210, alle particelle 11 e 86;
- compensa fra e le spese di lite;
Parte_1 CP_1
-condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite Parte_2 Parte_1 liquidate in €. 5.356,00 di cui €. 5.077,00 per compensi, €. 279,00 per spese vive, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU, da liquidarsi con Parte_2 separato decreto.
Gela, lì 13.05.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro