Art. 2. Contrassegni 1. Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonche' di prodotti vinosi destinati alla diretta vendita al consumo non si applica lo speciale contrassegno di Stato di cui all' articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160 , al decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231, ed al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 2 maggio 1976, n. 160 :
"Art. 3. - Per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro per le finanze, in lungo dell'applicazione del contrassegna di Stato previsto dall'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1572, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere disposto l'uso di speciali contrassegni da riportare sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche dei contrassegni.
La fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, recanti gli speciali contrassegni sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, secondo condizioni e modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Chiunque senza la prescritta autorizzazione o in eccedenza ai quantitativi per i quali questa e' stata rilasciata, fabbrica, importa, cede o acquista, anche gratuitamente, gli oggetti di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chiunque ne fa uso senza che la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto siano stati autorizzati".
- Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976 vedi nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 vedi nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 2 maggio 1976, n. 160 :
"Art. 3. - Per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro per le finanze, in lungo dell'applicazione del contrassegna di Stato previsto dall'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1572, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere disposto l'uso di speciali contrassegni da riportare sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche dei contrassegni.
La fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, recanti gli speciali contrassegni sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, secondo condizioni e modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Chiunque senza la prescritta autorizzazione o in eccedenza ai quantitativi per i quali questa e' stata rilasciata, fabbrica, importa, cede o acquista, anche gratuitamente, gli oggetti di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chiunque ne fa uso senza che la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto siano stati autorizzati".
- Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976 vedi nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 vedi nelle note alle premesse.