Art. 51.
La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'art. 52.
La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'art. 52.