Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2004, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 8 marzo 2000 da:
Comune di Briga Novarese - in persona del sindaco sig. Francesco LE - rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. Gabriele Giromini e dall'avv. Gianmaria Camici, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tritone, n. 91;
- ricorrente -
contro
Direzione regionale delle Entrate per il Piemonte, sezione di Novara;
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte - sez. 28^ - n. 154 del 29 gennaio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Briga Novarese ricorreva il 18 dicembre 1996 avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla locale Direzione regionale delle entrate alla richiesta di rimborso della somma di L. 58.525.793, ritenuta a titolo di IRPEG negli anni 1994 e 1995 dalla Banca Popolare di Novara sugli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria dell'ente.
Il ricorso era accolto il 3 luglio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Novara e la decisione, appellata dall'amministrazione finanziaria, era riformata il 29 gennaio 1999 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale osservava che l'art. 26, 2^ e 4^ co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, aveva configurato un autonomo titolo d'imposta sugli interessi percepiti dagli enti locali, benché questi non fossero soggetti ad IRPEG, e che tale conclusione trovava riscontro nell'interpretazione della norma fornita dall'art. 12, d. lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Il Comune di Briga Novarese ricorreva per la cassazione della sentenza con atto notificato l'8 marzo 2000 alla Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione di Novara e l'intimata non resisteva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, tenuto conto della circostanza che l'atto risulta proposto nei confronti della Direzione regionale delle Entrate per il Piemonte, sezione di Novara, e dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale, a norma dell'art. 366, 1 co., n. 1, c.p.c., e dell'art. 11, 1^ e 2^ co., R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, il ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato, deve contenere "l'indicazione delle parti", va notificato "alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente" e le relative notificazioni "devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'Ufficio" (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, Sent. 13 dicembre 1999, n. 13924; Cass. civ., sez. 1^, sent. 21 gennaio 2000, n. 657; Cass. civ, , sez. 5^, sent. 12 luglio 2002, n. 10148; Cass. civ., sez. 5^, sent. 27 settembre 2002, n. 14048). La norma, infatti, non trova deroga in alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, giacché l'art. 62, 2^ co., del decreto stesso, statuisce che
"al ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili", e nessuna eccezione è ricavabile dall'art. 11, 2^ co., secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sia in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con gli artt. 12, 4^ co., e 52, 2^ co., rende evidente il suo riferimento soltanto ai primi due gradi di giudizio. Alla declaratoria d'inammissibilità segue l'assorbimento dell'esame dei motivi di ricorso.
Non sussistono i presupposti con la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004