Sentenza 26 agosto 2003
Massime • 1
La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità prevista dall'art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970, costituisce esercizio di un diritto derivante dall'illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell'obbligazione con facoltà alternativa "ex parte creditoris"; pertanto, l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro facente carico al datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, per la quale abbia optato il lavoratore, non già con la semplice dichiarazione da questi resa di scegliere detta indennità in luogo della reintegrazione e, conseguentemente, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione per la succitata l'indennità, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta.
Commentari • 2
- 1. INDENNITÀ SOSTITUTIVA: L'opzione per le quindici mensilità nasce con l'ordine di reintegrazione senza alcuna rilevanza della temporanea ripresa della prestazione in…Maurizio Tarantino · https://www.studiocataldi.it/ · 30 settembre 2013
Di Maurizio Tarantino. Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 21452 del 19 settembre 2013 L'art. 18 della L. 300/1970, nell'attuale terzo comma, (già quinto comma nel testo ante riforma "Fornero", applicabile alla fattispecie ratione temporis) consente al lavoratore di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito dalla sentenza o, se anteriore, dall'invito del datore a tornare in servizio. Il rapporto in esame tra obbligazione di reintegrazione e obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva non è regolato dallo …
Leggi di più… - 2. Licenziamento, illegittimità, indennità sostitutiva, quantificazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 aprile 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12514 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI V. Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO VI RM, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 18, presso l'avv. Umberto Richiello, e rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Meglio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MABRO s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Vico n. 31, presso l'avv. Enrico Scoccini, che con l'avv. Alessandro Antichi la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 28 del Tribunale di Grosseto depositata il 22 gennaio 2000 (R.G. n. 948/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, rigettata l'eccezione di inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Grosseto RM Lo IO esponeva che, dichiarata la illegittimità del licenziamento intimatole il 6 dicembre 1993 dalla s.p.a. Mabro, ella aveva optato per il pagamento della indennità pari a quindici mensilità della retribuzione, in luogo della disposta reintegrazione nel posto di lavoro, comunicando tale sua scelta alla predetta società con atto del 26 aprile 1994;
che la sua ex datrice di lavoro non le aveva versato le somme richieste, neppure dopo la ingiunzione di pagamento da lei avanzata al medesimo giudice;
che pertanto permaneva l'obbligo retributivo in capo alla società. Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della Mabro s.p.a. a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, le mensilità maturate dal 1994 al saldo.
Il giudice adito rigettava la domanda e la sentenza, appellata dalla soccombente, era confermata dal Tribunale di Grosseto con pronuncia depositata il 22 gennaio 2000. Qualificata la obbligazione dedotta come alternativa e ritenuto che la creditrice con la scelta operata, la quale aveva determinato la concentrazione dell'obbligazione su quella di pagamento dell'indennità, aveva manifestato la volontà contraria alla permanenza del rapporto di lavoro, il giudice del gravame riteneva la estinzione del rapporto, escludendo la sussistenza di una responsabilità risarcitoria della datrice di lavoro.
Di questa sentenza la soccombente ha richiesto la Cassazione formulando un solo mezzo di annullamento.
La società intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, sotto il profilo dell'omessa indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in contrasto con le disposizioni indicate o con l'interpretazione giurisprudenziale, e dell'omesso collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni svolte.
L'eccezione deve essere disattesa. Come è noto la specificazione dei motivi del ricorso per Cassazione, richiesta dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., risponde all'esigenza che il ricorso per Cassazione
consenta da solo, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e precisa individuazione delle questioni da risolvere, e la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che a soddisfare il requisito in esame, mentre non è necessario il richiamo agli articoli di legge che si assumono violati, è sufficiente che i principi di diritto, di cui si denuncia la violazione, siano desumibili dallo svolgimento dei motivi di censura e dalle argomentazioni addotte, complessivamente valutate (Cass. 16 agosto 2000 n. 10816, Cass. 7 marzo 2001 n. 3314). Avendo qui la ricorrente specificato l'errore compiuto dalla sentenza impugnata nell'affermare la estinzione del rapporto di lavoro, per effetto della dichiarazione di scelta, da parte di essa ricorrente, della indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, contro il diverso orientamento della giurisprudenza costituzionale, si deve concludere per l'ammissibilità del ricorso proposto dalla Lo IO.
Passando all'esame del ricorso, l'unico motivo proposto denuncia falsa applicazione di norme di diritto, e con riferimento all'art. 18 legge n. 300 del 1970 e all'art. 1218 cod. civ. deduce,
richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale 4 marzo 1992 n. 81, che soltanto il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro determina la cessazione del rapporto di lavoro, per cui sino alla corresponsione della somma dovuta permane l'obbligo retributivo per il datore di lavoro. Il ricorso è fondato. Anzitutto deve rilevarsi l'errore in cui è incorso il Tribunale nel qualificare alternativa l'obbligazione dedotta in giudizio. Ricorre detta ipotesi, secondo la dottrina e la giurisprudenza, allorché, pur essendo unica l'obbligazione, siano previste due o più prestazioni (duae res, vel plures, sunt in obligatione: una autem in solutione), ma è permesso al debitore di liberarsi eseguendone una, a propria scelta (la quale da luogo alla concentrazione) ai sensi dell'art. 1286, primo comma, cod. civ., e se la scelta non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. Diversa invece è la obbligazione facoltativa (o con facoltà alternativa) che si configura quando la prestazione è unica, ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa (una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis). Schema quest'ultimo nel quale, secondo la più autorevole dottrina e la consolidata giurisprudenza (v. oltre a Corte Costituzionale 4 marzo 1992 n. 81, Cass. 13 agosto 1997 n. 7581, Cass. 16 ottobre 1998 n. 10283, Cass. 8 aprile 2000 n. 4472, Cass. 12 giugno 2000 n. 8015 e numerose altre non massimate) deve essere inquadrata l'obbligazione prevista dal quinto comma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, in cui però la facoltà alternativa è ex parte creditoris: in luogo della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, che è l'unica prestazione a cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento irrogato, il lavoratore può optare per la corresponsione della indennità di cui alla norma ora citata. E richiamando ancora una volta la citata pronuncia del Giudice delle leggi e la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze 16 gennaio 2003 n. 3380 e 5 agosto 2000 n. 10326) deve poi affermarsi che l'obbligazione di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al datore di lavoro a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nella ipotesi di richiesta della indennità sostitutiva
(introdotta dalla modifica dell'art. 18 da parte dell'art. 1 legge n. 108 del 1990) formulata dal lavoratore in luogo della reintegrazione, si estingue soltanto con il pagamento della indennità e non al momento della dichiarazione di scelta. Di conseguenza sino a quando permane per il datore di lavoro l'obbligazione di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, lo stesso è tenuto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di tale obbligazione, risarcimento cui il lavoratore ha diritto, atteso che il quinto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 attribuisce a quest'ultimo la facoltà di optare per l'indennità sostitutiva "fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma". Ed a nulla rileva che la lavoratrice licenziata abbia già richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento della indennità sostitutiva, permanendo, come si è appena rilevato, per la mancata corresponsione della indennità, l'obbligazione a carico del datore di lavoro di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro. Il ricorso va dunque accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà al principio innanzi esposto e provvederà a determinare il risarcimento del danno spettante alla Lo IO.
Al giudice del rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2003