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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/12/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa CA Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 2091/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DO IE
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. DAMA BIANCA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, hanno richiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia secondo Per_1 le condizioni indicate nel ricorso, ossia:” affido condiviso della figlia minore Per_2 ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre. Per l'effetto di
[...]
pagina 1 di 4 quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni
della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente Informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il minore. 2) il Sig. terrà, Controparte_1 con se la figlia almeno un giorno alla settimana dalle ore 10:00 alle ore 21:00, giorno da comunicarsi entro la. settimana prima. ln caso di mancato accordo tra le parti si stabilisce che la figlia stia con il padre il martedì. Qualora il giorno di visita fosse festivo la minore sarà prelevata dal padre presso l'abitazione materna alle ore 11,00. Qualora il padre non potesse esercitare il diritto di visita nel giorno di visita fissato to recupererà la settimana immediatamente successiva. Inoltre il padre potrà tenere con sè la figlia il week end a settimane alterne dalle ore 10 del mattino del sabato alle ore 21 della domenica. il padre in ogni caso potrà stare con la figlia ogni volta che lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia. Il padre telefonerà alla -figlia ogni giorno in qualsiasi momento della giornata. 3) Per le vacanze estive la minore trascorrerà 20 giorni anche non consecutivi con il padre con l'obbligo per entrambe i genitori di comunicarsi reciprocamente le date prescelte entro il 30 giugno di ciascun anno unitamente al luogo dì villeggiatura in cui porteranno la minore con sé ed un recapito telefonico ove reperirla. In mancanza di accordo la minore starà con il padre dal 10 al 30 agosto. 4) La figlia trascorrerà alternativamente il periodo dal 23.12 dalle 16,00 al 30.12 alle 21,00 con uno dei genitori e quello dal 31.12 alle 16,00 al 6.1 alle 21,00 con l'altro. Per Natale 2025 Per_1 starà con padre dal 23 al 30.12. Inoltre la minore trascorrerà la Domenica di Pasqua dalle
11.00 alle 21.00 con un genitore e la Pasquetta dalle 11.00 alle .21.00 con l'altro, alternandosi di anno in anno. La domenica di Pasqua 2026 starà con il padre. I Per_1 compleanni ed onomastici dei genitori e la festa della mamma e del papà la figlia li
'trascorrerà con i festeggiati. Il compleanno di .sarà festeggiato con i genitori ad anni Per_1 alterni o tutti insieme se lo vorranno. Per il compleanno 2026 starà con il padre Per_1 qualora non si decida di trascorrerlo tutti insieme. 5.) Il Sig. corrisponderà CP_1 mensilmente entro il 28 di ogni mese, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento pagina 2 di 4
ordinario del figlia, la somma di 250,00 (curo ), da rivalutarsi di anno Persona_3 in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.,ra Pt_1
I1 Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento)
[...] CP_1 Pt_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia così Per_1 come individuate e meglio precisate nel Protocollo d'intesa tra il COA di Velletri ed il
Tribunale di Velletri del 30.12015 che si allega per immediata conoscenza anche in merito alla preventiva concertazione e presentazione del documento fiscale comprovante l'esborso
(Doc. 7). 6) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 7) Le parti prestano sin dora consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti e di quello della figlia”.
All'udienza del 19 novembre 2025 sono comparse dinanzi al giudice delegato, dichiarando di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni indicate nel ricorso. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa integrazione documentale.
In data 30 maggio 2025 gli atti sono stati comunicati al P.M.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale della minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia minore secondo le condizioni di cui al ricorso Per_1 congiunto riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa CA Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa CA Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 2091/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DO IE
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. DAMA BIANCA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, hanno richiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia secondo Per_1 le condizioni indicate nel ricorso, ossia:” affido condiviso della figlia minore Per_2 ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre. Per l'effetto di
[...]
pagina 1 di 4 quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni
della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente Informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il minore. 2) il Sig. terrà, Controparte_1 con se la figlia almeno un giorno alla settimana dalle ore 10:00 alle ore 21:00, giorno da comunicarsi entro la. settimana prima. ln caso di mancato accordo tra le parti si stabilisce che la figlia stia con il padre il martedì. Qualora il giorno di visita fosse festivo la minore sarà prelevata dal padre presso l'abitazione materna alle ore 11,00. Qualora il padre non potesse esercitare il diritto di visita nel giorno di visita fissato to recupererà la settimana immediatamente successiva. Inoltre il padre potrà tenere con sè la figlia il week end a settimane alterne dalle ore 10 del mattino del sabato alle ore 21 della domenica. il padre in ogni caso potrà stare con la figlia ogni volta che lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia. Il padre telefonerà alla -figlia ogni giorno in qualsiasi momento della giornata. 3) Per le vacanze estive la minore trascorrerà 20 giorni anche non consecutivi con il padre con l'obbligo per entrambe i genitori di comunicarsi reciprocamente le date prescelte entro il 30 giugno di ciascun anno unitamente al luogo dì villeggiatura in cui porteranno la minore con sé ed un recapito telefonico ove reperirla. In mancanza di accordo la minore starà con il padre dal 10 al 30 agosto. 4) La figlia trascorrerà alternativamente il periodo dal 23.12 dalle 16,00 al 30.12 alle 21,00 con uno dei genitori e quello dal 31.12 alle 16,00 al 6.1 alle 21,00 con l'altro. Per Natale 2025 Per_1 starà con padre dal 23 al 30.12. Inoltre la minore trascorrerà la Domenica di Pasqua dalle
11.00 alle 21.00 con un genitore e la Pasquetta dalle 11.00 alle .21.00 con l'altro, alternandosi di anno in anno. La domenica di Pasqua 2026 starà con il padre. I Per_1 compleanni ed onomastici dei genitori e la festa della mamma e del papà la figlia li
'trascorrerà con i festeggiati. Il compleanno di .sarà festeggiato con i genitori ad anni Per_1 alterni o tutti insieme se lo vorranno. Per il compleanno 2026 starà con il padre Per_1 qualora non si decida di trascorrerlo tutti insieme. 5.) Il Sig. corrisponderà CP_1 mensilmente entro il 28 di ogni mese, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento pagina 2 di 4
ordinario del figlia, la somma di 250,00 (curo ), da rivalutarsi di anno Persona_3 in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.,ra Pt_1
I1 Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento)
[...] CP_1 Pt_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia così Per_1 come individuate e meglio precisate nel Protocollo d'intesa tra il COA di Velletri ed il
Tribunale di Velletri del 30.12015 che si allega per immediata conoscenza anche in merito alla preventiva concertazione e presentazione del documento fiscale comprovante l'esborso
(Doc. 7). 6) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 7) Le parti prestano sin dora consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti e di quello della figlia”.
All'udienza del 19 novembre 2025 sono comparse dinanzi al giudice delegato, dichiarando di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni indicate nel ricorso. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa integrazione documentale.
In data 30 maggio 2025 gli atti sono stati comunicati al P.M.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale della minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia minore secondo le condizioni di cui al ricorso Per_1 congiunto riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa CA Picalarga Dott. Riccardo Massera
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