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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/11/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2799/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Alessandro Panunzio;
- RICORRENTE -
e in persona del Controparte_1 rettore pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Simona Sardone e dell'avv. Monica Micaela Marangelli;
- RESISTENTE -
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'impugnativa promossa dal ricorrente in epigrafe, dipendente dell' con Controparte_2 inquadramento in categoria D2 area amministrativo- gestionale, avverso il licenziamento disciplinare senza preavviso intimato con nota prot. 33088-VII/13 del 19.05.2021 è infondata per i motivi di seguito illustrati. Venendo all'accertamento dei fatti di causa va osservato che con la precitata nota del 19.05.2021 l'
[...] ha sanzionato Controparte_1 disciplinarmente il ricorrente per le condotte come richiamate dalla nota prot. 8501 del 29.01.2021 rep. 728/2021 (di riapertura del procedimento disciplinare) e quindi per i fatti oggetto dei capi di imputazione del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Bari n. 17720/07 R.G.N.R. nei confronti del ricorrente e di altri soggetti (tra cui il prof. e Persona_1 cioè:
- capo A: associazione per delinquere ex art. 416, co. 1 e 2 c.p., in quanto avrebbe fatto parte di un sodalizio criminoso, promosso dal prof. , per consentire ad Per_1
1 aspiranti matricole dei corsi di laurea a numero chiuso di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria per gli a.a. 2007/2008 e 2009/2010, dietro versamento di somme in denaro, di superare i relativi test di ingresso, “fornendo
… le risposte ai quesiti ministeriali durante l'espletamento delle prove … nelle università di CP_1 Foggia, Napoli e Verona”, con grave nocumento al sistema universitario degli Atenei coinvolti e ai candidati che non erano ricorsi ad espedienti illeciti;
in particolare
“il , tecnico informatico presso il Dipartimento di Pt_1 Odontostomotologia e Chirurgia all'epoca diretto dal prof.
, braccio destro del prof. nella qualità di Per_1 Per_1 promotore e organizzatore del programma criminoso sin dal 2007. Nello specifico, principale collaboratore di
[...]
curava, unitamente agli altri sodali, il Persona_1 reclutamento delle aspiranti matricole universitarie, programmava e attuava altresì, in collaborazione con gli altri sodali, in occasione delle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per gli anni accademici 2007/2008 e 2009/2010, l'impianto tecnico/logistico (acquisto di tecnologie per la comunicazione e la predisposizione di una rete di comunicazioni telefoniche e telematiche con base operativa nel settembre 2009 in Altamura presso l'abitazione del sodale strumentale Persona_2 all'attività illecita di ricezione, dall'interno delle aule universitarie d'esame, delle domande di ammissione dei test ministeriali, e di invio delle relative risposte, previamente elaborate, alle aspiranti matricole universitarie”;
- capo B: truffa aggravata in concorso ex artt. 110, 640 c. 1 e c. 2, n. 1, 61 n. 9 c.p., in quanto, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio essendo tecnico informatico presso il dipartimento di Odontostomotologia e Chirurgia, avrebbe concorso a realizzare un'articolata rete di rapporti e comunicazioni mirate a sovvertire l'esito delle prove di ammissione nell' ai corsi Controparte_1 di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria per l'a.a. 2007/2008, “attraverso l'adozione di una serie di espedienti, tra cui l'invio di SMS con apparecchi cellulari prima della fine della prova, recanti le risposte ai test di ammissione”, con grave nocumento al sistema universitario barese e ai candidati che non erano ricorsi ad espedienti illeciti;
“con tale articolato sistema di artifici e raggiri i sodali da una parte, le aspiranti matricole universitarie dall'altra, miravano al conseguimento di un ingiusto profitto (ingiustizia individuabile, per le aspiranti matricole universitarie nell'aver superato illegittimamente le prove di ammissione ai succitati corsi di laurea e nel profitto di natura immediatamente - e anche non immediatamente - economico (una somma non meglio quantificata di denaro), quale
2 corrispettivo conseguito dai sodali per l'illecita prestazione negoziale fornita, determinando un evidente danno patrimoniale nei confronti di quei partecipanti alle prove di ammissione che avevano dovuto affrontare esborsi economici per prepararsi e sostenere due selezioni pubbliche falsate”;
- capo C: tentativo di truffa aggravata in concorso ex artt. 81, 110, 56, 640 c. 1 e c. 2, n. 1, 61 n. 9 c.p., in quanto, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio essendo tecnico informatico presso il dipartimento di Odontostomotologia e Chirurgia, avrebbe, con il complesso di artifici e raggiri descritti al capo A), concorso a compiere atti idonei diretti in modo equivoco a produrre un danno ingiusto alla pubblica amministrazione e agli studenti e ad acquisire un ingiusto profitto;
“danno ingiusto consistente - per la pubblica amministrazione: nell'alterazione delle graduatorie di test di ammissione, nell'ammissione ai corsi universitari di persone carenti dei necessari requisiti (così come richiesti dalla legge istitutiva dei test) e nell'ulteriore pregiudizio consistente negli oneri finanziari sostenuti per formulare i test, per organizzare le prove di selezione, per attribuire l'appalto e relativo corrispettivo in denaro a società terza per la valutazione delle prove risultate falsate;
- per gli studenti: nell'alterazione in loro pregiudizio delle graduatorie ed altresì nell'aver dovuto affrontare esborsi economici per prepararsi e sostenere sue selezioni pubbliche falsate” e
“ingiusto profitto per gli indagati consistente: - per gli organizzatori del programma criminoso nelle somme percepite e condivise per la partecipazione ai corsi (quota pro capite di partecipazione di circa trentamila euro) ed altresì nell'accrescimento e/o rafforzamento della loro posizione di potere sia all'inferno degli istituti Universitari che a livello sociale assicurando un "pacchetto di servizi" per aspiranti matricole composto da aiuti illegali offerti in sede di esame, cosi da favorire (illecitamente) il superamento delle prove di selezione, solo a persone accreditate dai rapporti di amicizia o da posizioni sociali ritenute di rilievo ed utili;
- per studenti individuabile nel superamento illegittimo delle prove di selezione, con ammissione ai corsi di laurea prescelti, in modo da garantire la prosecuzione negli studi, e l'inserimento nel mondo del lavoro” (si veda nota di contestazione disciplinare prot. n. 50511 del 10.08.2012). Ciò posto, venendo all'esame delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, va osservato che quest'ultimo si è doluto in primis del fatto che l' - Controparte_1 dopo aver inizialmente (legittimamente) sospeso, con provvedimento del 10.08.2012, il procedimento disciplinare fino alla sentenza definitiva e dopo aver riattivato il procedimento disciplinare all'esito della comunicazione
3 della sentenza penale di primo grado con DDG n. 819 del 21.11.2016 sulla base del fatto che “la sentenza n. 2480/2016 di condanna del sig. sebbene non Parte_1 munita della formale attestazione di irrevocabilità da parte della competente cancelleria penale, contenga elementi sufficienti ad effettuare l'istruttoria del procedimento penale sospeso” - anziché addivenire al provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla riapertura, abbia per la seconda volta (e, a dire del ricorrente, inammissibilmente) sospeso il procedimento disciplinare “fino a quando non si avrà notizia della sentenza definitiva” con DDG del 2.05.2017. Orbene, il testo dell'art. 55 ter d.lgs. 165/2001 nella versione ratione temporis vigente prima delle modifiche del d.lgs. 17/2017 (e quindi applicabile nel momento della seconda sospensione del procedimento disciplinare) stabiliva per quanto di interesse che:
<
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
… 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale>>. L'art. 55 ter d.lgs. 165/2001 appena citato è espressione del contemperamento tra l'esigenza di evitare che la Pubblica Amministrazione sia costretta a lasciare impunite le violazioni disciplinari per un tempo anche lungo legato alla celebrazione del procedimento penale (il che spiega
4 la tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale) e l'esigenza di maggiore efficienza nel governo del personale in presenza di fatti di maggiore gravità e nella ricorrenza di situazioni più complesse (e, quindi, di permettere un accertamento più accurato, si veda in proposito Cass. civ. 12662/2019). In ragione di tanto, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale per le condotte più gravi costituisce una facoltà discrezionale attribuita alla P.A. che, quindi, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento disciplinare essendo comunque legittimata a riprendere il procedimento disciplinare senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione (si veda Cass. civ. 7085/2020 nonché Cass. civ. 12662/2019). Come evidente dall'esame della disposizione dell'art. 55 ter d.lgs. 165/2001, la legge stabilisce espressamente il termine massimo finale di durata della sospensione del procedimento disciplinare (vale a dire: 60 giorni dalla comunicazione della sentenza penale irrevocabile, si vedano Cass. 12662/2019, Cass. 7085/2020, Cass. 10224/2020 nonché Cass. 41892/2021) e non dispone esplicitamente alcunché in relazione alla questione sulla possibilità di una sola o, invece, anche di più sospensioni del procedimento disciplinare (in questa sede sollevata). A ben guardare, la possibilità di un'ulteriore sospensione del procedimento disciplinare appare insista nella statuizione dell'art. 55 ter in merito alla rinnovazione del procedimento disciplinare a mezzo di reiterazione della contestazione e della successiva possibilità di contraddittorio con il dipendente (mediante interlocuzione o memorie scritte). Difatti, può ritenersi compatibile con la normativa passata in rassegna che la P.A., dopo aver riaperto il procedimento disciplinare (prima della definitiva conclusione del processo penale), a seguito del confronto con il dipendente ritenga, rivendendo le sue posizioni, di non disporre ancora di elementi idonei a consentire la decisione disciplinare. In altri termini, il confronto con il dipendente successivo alla ripresa del procedimento disciplinare sospeso (che potrebbe anche essere ulteriore rispetto al confronto tenuto con il dipendente anteriormente alla sospensione) dovrebbe ritenersi ragionevolmente finalizzato anche alla possibilità di procedere ad una nuova sospensione del procedimento disciplinare in attesa della decisione definitiva in sede penale. Peraltro, vi è da sottolineare che il dipendente non subisce pregiudizi da questa ulteriore sospensione del procedimento disciplinare, in quanto (come evidenziato da
5 Cass. civ. 12662/2019) egli si vede assicurato un accertamento più accurato potendo altresì continuare a percepire medio tempore la retribuzione piena. Ancora, la considerazione che il legislatore abbia delineato la sospensione del procedimento disciplinare come ipotesi eccezionale legata ai casi di illeciti di maggiore gravità e qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell'accertamento non può ragionevolmente valere ad escludere che la P.A., in questi stessi casi di maggiore gravità e maggiore complessità, anche all'esito del confronto con il dipendente e nell'ottica di una maggiore garanzia per quest'ultimo, possa ritenere di dover sospendere nuovamente il procedimento disciplinare per addivenire ad una decisione maggiormente ponderata alla luce di quanto avviene in sede penale. Tanto risulta avvenuto nel caso di cui all'odierno vaglio in cui la P.A. ha riaperto il procedimento disciplinare a seguito della comunicazione della sentenza di condanna penale del ricorrente in primo grado in ragione della prospettata sussistenza di elementi sufficienti ad effettuare l'istruttoria del procedimento disciplinare sospeso e - successivamente alla presentazione di memoria scritta a cura del dipendente a cui è stato accluso il ricorso in appello avverso la sentenza penale - condividendo la relativa richiesta del ha ritenuto Pt_1 che, in ragione della complessità dell'accertamento dei fatti e della indisponibilità di poteri istruttori (invece nell'ampia disponibilità dell'autorità giudiziaria penale), sussistessero gli estremi per la seconda sospensione del procedimento disciplinare. Ancora sul punto, non deve essere trascurato che l'ipotesi in cui la P.A. provveda ad un'unica sospensione del procedimento disciplinare in attesa della sentenza penale definitiva e l'ipotesi in cui la P.A. provveda ad una prima sospensione del procedimento disciplinare seguita da una successiva riapertura a cui fa seguito una seconda sospensione del procedimento disciplinare (pur sempre nel rispetto del termine massimo rappresentato dai 60 giorni dalla comunicazione della sentenza penale definitiva) avrebbero effetti pratici sostanzialmente analoghi, sicché non si vede la ragione concreta per cui – in assenza di specifici elementi normativi di segno contrario – regolare in modo difforme fattispecie sostanzialmente analoghe quanto ai loro risvolti. Per altro verso, non appare neanche sostenibile che la seconda sospensione del procedimento disciplinare avrebbe dovuto intervenire nel termine di 120 giorni cui all'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 in quanto siffatta disposizione stabilisce solo il termine finale per la conclusione del procedimento disciplinare non sospeso (e non il termine per la nuova sospensione del procedimento disciplinare) e posto che il legislatore, dettando
6 disposizioni specifiche in relazione al procedimento disciplinare sospeso, dispone che la sua conclusione debba intervenire entro i 180 giorni dalla riapertura. Ancora, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, non può neanche ritenersi (in quanto privo di sostegno nella normativa di riferimento) che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare a seguito della seconda sospensione avrebbe dovuto essere decurtato dei giorni ricompresi tra il primo riavvio del procedimento disciplinare e la seconda sospensione. Procedendo nell'esame delle contestazioni sollevate dal ricorrente non appare neanche fondata la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di 60 giorni (decorrente dalla comunicazione della sentenza di secondo grado all'Università) per la (seconda) riapertura del procedimento disciplinare come stabilito dall'art. 55 ter comma 4. In proposito va preliminarmente osservato che – come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ. 18362/2023) - il termine in argomento decorre dalla conoscenza, a cura della P.A., della sentenza completa di motivazione e non solo del dispositivo della stessa. Orbene, non vi è contezza (neanche in via presuntiva) del preciso momento in cui la P.A. abbia conosciuto il testo integrale della sentenza di secondo grado (comprensivo delle relative motivazioni) se non al momento della trasmissione alla P.A. datrice del testo integrale della sentenza n. 4801 emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 29.11.2019 e passata in giudicato il 26.6.2020 da parte del Policlinico di Bari con pec del 15.01.2021 (si veda il doc. 15 dell' ). CP_1 Sul punto parte ricorrente ha sostenuto che, poiché l' era costituita parte civile nel giudizio CP_1 penale a mezzo di proprio difensore interno e a fronte della vigenza dell'art. 154 ter disp. att. c.p.p. (secondo cui “La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito”), dovrebbe presumersi che l'Università abbia avuto completa contezza del provvedimento nell'immediatezza del deposito delle motivazioni avvenuto in data 17.12.2019. Siffatto ragionamento, secondo lo scrivente, non appare condivisibile. Difatti, il fatto che la normativa processuale abbia previsto l'obbligo di comunicazione della sentenza non
7 implica, di per sé, che la cancelleria abbia effettivamente adempiuto a tanto. Per altro verso, l'art. 154 ter disp. att. c.p.p. dispone l'obbligo di comunicazione del testo integrale della sentenza (rilevante ai fini che ci occupano) solo a seguito di apposita richiesta da parte della P.A. e di tale ultimo atto non vi è alcuna risultanza. Per ulteriore verso, deve essere evidenziato che – anche seguendo il ragionamento del ricorrente - l'ipotesi di decadenza per lo spirare del termine di 60 giorni di cui all'art. 55 ter, comma 4, d.lgs. 165/2001 impone l'identificazione (anche in via presuntiva) del giorno preciso di conoscenza del testo integrale della sentenza (a partire dal quale computare i 60 giorni) e che, sulla base degli elementi sia prospettati dal ricorrente sia in atti, non è possibile addivenire all'identificazione di tale giorno (se non in quello della ricezione della pec del Policlinico). In ragione di quanto innanzi la seconda riapertura del procedimento disciplinare avvenuta con provvedimento del 29.01.2021 (di cui al doc. 16 dell' deve essere CP_1 reputata tempestiva. Con riferimento, poi, all'accertamento dei fatti di causa va osservato che, per costante orientamento di legittimità, in ossequio al principio dell'unità della giurisdizione il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale ricavandoli dagli atti di quel processo o anche dalla sola sentenza, anche se si tratti di sentenza penale non definitiva, purché il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda. A tal fine, il giudice civile non è tenuto ad acquisire gli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (si vedano Cass. civ. 5009/2009, Cass. civ. 10055/2010, Cass. civ. 22200/2010, Cass. civ. 14570/2017, Cass. civ. 517/2020 nonché App. Torino 649/2021). Ciò posto, va osservato che la sentenza penale di primo grado n. 2480/2016 resa dal Tribunale di Bari ha ritenuto colpevole l'odierno ricorrente in relazione al delitto di cui al precitato capo A) di associazione per delinquere e, in relazione al precitato capo C), del delitto di cui agli artt. 81, 56 c.p. e 2 l. 425/1925 (così riqualificando l'originaria imputazione) e, quindi, ha condannato il alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione Pt_1 nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte
8 civile da liquidarsi in Controparte_1 sede civile. A fronte di tanto, con successiva sentenza n. 4801/2019 la Corte di Appello di Bari – dopo ampia ricostruzione dei fatti - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del per i reati lui ascritti perché prescritti ed Pt_1 ha confermato le statuizioni del precedente giudice in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore dell' Controparte_1 Più nello specifico, la sentenza di appello da ultimo citata – condividendo le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado ed esaminando in modo puntuale ed immune da contraddizioni tutto il materiale istruttorio in quella sede raccolto ivi comprese le risultanze delle intercettazioni e degli appostamenti, le dichiarazioni rese e gli sms scambiati di cui vi è ampia illustrazione – ha ritenuto accertata la sussistenza del reato di cui al precitato capo A) sebbene prescritto. La Corte di Appello ha, difatti, accertato che nella città di e con propaggini operative in diverse altre città CP_1 italiane (Verona, Foggia, Napoli), a far data dal 2007 e sino al 2009, vi è stata un'organizzazione di mezzi e persone atta ad assicurare a determinati soggetti candidati ai quiz per l'accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria, l'ingresso nelle predette ambite facoltà e che, in questa organizzazione (diretta dal prof. Persona_1 il ha rivestito il ruolo di promotore, Pt_1 organizzatore e coordinatore con “necessaria autonomia gestionale, finalizzata alla realizzazione del programma criminoso” e con un apporto qualificato come “essenziale” ed “infungibile” ai fini della perpetrazione del reato in argomento (si vedano pagg. 40 e 41 della sentenza di appello). Nel rimandare più diffusamente alla condivisibile e completa illustrazione offerta dalla Corte di Appello di Bari (che, peraltro, ricalca l'analitica ricostruzione compiuta dalla sentenza penale di primo grado) è sufficiente osservare che il Collegio, in detta pronuncia, ha accertato che il : 1) all'interno del sodalizio Pt_1 è stato punto di riferimento operativo sia per tutti i partecipanti sia per tutti i candidati in ricerca di sostegno ed è stato punto di contatto tra i restanti sodali ed il prof. (si veda la sentenza di appello Per_1 a pagg. 42, 47); 2) si è occupato in prima persona dell'acquisito di strumenti informatici utili all'attività illecita del gruppo e dell'attivazione delle caselle di posta elettronica utilizzate dall'organizzazione per diramare le risposte esatte in occasione dello svolgimento dei quiz (si veda la sentenza di appello a pagg. 11, 42, 47); 3) avvalendosi della sua qualità di “strutturato” presso l'Università e quindi essendo in grado di accedere senza problemi nei luoghi dove si svolgevano le prove si è
9 occupato delle ultime “febbrili” attività del sodalizio prima dello svolgimento delle prove concorsuali (si veda la sentenza di appello a pag. 31, 32 e 41); 4) ha partecipato assieme al prof. ad un viaggio a Napoli Per_1 in data 1.09.2009 allo scopo di preparare il lavoro del sodalizio rispetto alle prove di quell'anno (si veda la sentenza di appello a pag. 34); 5) è stato contattato dalla candidata allo scopo di ottenere le Parte_2 risposte corrette ai quiz ministeriali (si veda la sentenza di appello a pag. 22 e 29); 6) ha ricevuto dal prof. , tramite sms e durante lo svolgimento dei Per_1 quiz di ammissione, gli estremi della candidata Parte_3
da favorire (si veda la sentenza di appello a
[...] pagg. 30, 33 e 43); 7) ha garantito al sig. un Per_2
“aiuto” ai quiz del figlio (si veda la sentenza di appello a pag. 35); 8) ha trasmesso al sig. le Persona_3 risposte esatte ai quiz di ammissione che doveva sostenere il figlio (si veda la sentenza di appello a Persona_4 pag. 43); 9) ha assicurato al sig. l'aiuto per Parte_4 far accedere la fidanzata di quest'ultimo nella facoltà di Odontoiatria consegnando, quindi, al dei fogli Parte_4 dove erano stampati i quiz (si veda la sentenza di appello a pag. 54, 56 e 57). Assolutamente degna di nota è la circostanza che, in occasione del controllo effettuato nel 2009 dalla Guardia di Finanza presso la base logistica dell'associazione e subito dopo lo svolgimento dei quiz di ammissione, è stato ritrovato anche il ed è stata notata la Pt_1 predisposizione di 4 computer collegati in rete (di cui uno collegato ad una stampante) tutti collegati ad una e- mail utilizzata per ricevere foto dei quesiti ministeriali e per inviare le mail con le relative soluzioni. In detta occasione sono stati anche rinvenuti numerosi libri di testo inerenti alle materie oggetto di esame, stampe delle foto del questionario ministeriale, appunti con indicazione delle caselle di posta elettronica utilizzate dall'organizzazione per l'invio delle mail, stampa degli allegati con le risposte inviate a tutti i candidati sui telefonini (invio poi riscontrato sul telefonino di ognuno dei candidati in elenco). Del tutto condivisibilmente rispetto alle plurime attività che hanno visto protagonista il è la Pt_1 constatazione, contenuta nella sentenza di appello in esame, secondo cui “Non può rilevare infine quanto evidenziato dalla difesa prendendo in prestito le parole del marescialla che ha evidenziato un ruolo di Tes_1 sudditanza dell'imputato nei confronti del tanto Per_1 all'evidente ragione dei ruoli istituzionali, laddove invece con riferimento alla gestione del sodalizio il
ha in più tempi mostrato di essere organizzatore e Pt_1 coordinatore, rivendicando la propria necessaria autonomia gestionale e perfino sottolineando al in tono Per_1 polemico che lui si prodigava a far tutto, mentre era solo
10 il professore a fare bella figura quando le cose funzionavano” (si veda la sentenza di appello a pag. 45). In ragione di tutto quanto illustrato deve ritenersi accertata la condotta cristallizzata nel capo di imputazione A) (come anche posto a fondamento del licenziamento in questa sede impugnato) e quindi la partecipazione attiva ed intenzionale del al Pt_1 sodalizio volto a consentire ad aspiranti matricole dei corsi di laurea a numero chiuso di medicina e chirurgia ed odontoiatria per gli a.a. 2007/2008 e 2009/2010, dietro versamento di somme in denaro, di superare i relativi test di ingresso, fornendo le risposte ai quesiti ministeriali durante l'espletamento delle prove. Con riferimento alla valutazione della proporzione della sanzione comminata – contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente – vi è da osservare che il fatto che, in ragione della sospensione del procedimento disciplinare, il rapporto di lavoro sia proseguito per apprezzabile lasso di tempo (durante il quale, per il vero, il ricorrente è stato cautelativamente sospeso dal servizio) prima di addivenire al licenziamento disciplinare non è incompatibile con la sussistenza della giusta causa. La Corte di legittimità ha, difatti, condivisibilmente illustrato, in caso analogo, che: “Suggestiva, ma infondata, è poi l'osservazione secondo cui la corretta prosecuzione del rapporto, con anche una promozione, nelle more del procedimento penale, avrebbe dovuto essere considerata nel giudizio sulla proporzione della sanzione. Infatti, qualora la P.A., per ragioni di garanzia e cautela, decida di posticipare la propria decisione all'esito del procedimento penale, ciò non significa che l'apprezzamento della gravità e dell'improseguibilità del rapporto debba essere necessariamente condizionato dal comportamento tenuto medio tempore tenuto dal ricorrente. La P.A., sospendendo il procedimento disciplinare, legittimamente evita ogni giudizio sui fatti commessi, ma la loro gravità è destinata pienamente a riemergere, in tutta la sua portata ed in ogni aspetto, una volta che, con il giudicato, essi si abbiano per definitivamente accertati. Ne deriva che la regolare prosecuzione del rapporto dopo la sospensione del procedimento disciplinare non esclude la possibilità di valorizzare i fatti contestati anche quale ragione di licenziamento in tronco, se da essi, in sè considerati, discenda una valutazione che avvalori la conclusione in ordine alla rottura del rapporto fiduciario” (così Cass. civ. 11762/2021). Ciò premesso è doveroso sottolineare che l'accertato ruolo, ricoperto dal , di promotore ed Pt_1 organizzatore di un sodalizio volto, in modo sistematico e ripetuto, a sovvertire, dietro lauti compensi, gli esiti dei quiz di ammissione alle facoltà delle Università non può che incrinare, in modo irrimediabile, l'elemento fiduciario tipico del rapporto di lavoro e far
11 ragionevolmente dubitare in merito alla futura corretta prosecuzione del rapporto. Non è assolutamente da trascurare che il si sia Pt_1 avvalso della sua qualità di “strutturato” (anche rimarcandola tra i suoi sodali) per il compimento di attività utili agli aiuti illeciti ai candidati. Irrilevante, a questi fini, è anche la circostanza che l' , dopo la comunicazione del dispositivo della CP_1 sentenza di secondo grado, abbia “atteso” nell'adozione della propria risposta sanzionatoria sia perché è la stessa legge a consentire, come anticipato, la ripresa del procedimento disciplinare sospeso fino a sessanta giorni dopo la comunicazione dell'integrale provvedimento giurisdizionale definitivo sia perché l'esame dell'accertamento compiuto nelle motivazioni della sentenza penale di secondo grado è ragionevolmente necessario al fine della completa valutazione in ordine alla valutazione della gravità della condotta addebitata. Le argomentazioni illustrate hanno carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata (anche in relazione agli ulteriori addebiti mossi). In virtù di tutto quanto innanzi argomentato il ricorso è integralmente infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite – liquidate in ragione del valore della controversia – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 5.532,75 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Alessandro Panunzio;
- RICORRENTE -
e in persona del Controparte_1 rettore pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Simona Sardone e dell'avv. Monica Micaela Marangelli;
- RESISTENTE -
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'impugnativa promossa dal ricorrente in epigrafe, dipendente dell' con Controparte_2 inquadramento in categoria D2 area amministrativo- gestionale, avverso il licenziamento disciplinare senza preavviso intimato con nota prot. 33088-VII/13 del 19.05.2021 è infondata per i motivi di seguito illustrati. Venendo all'accertamento dei fatti di causa va osservato che con la precitata nota del 19.05.2021 l'
[...] ha sanzionato Controparte_1 disciplinarmente il ricorrente per le condotte come richiamate dalla nota prot. 8501 del 29.01.2021 rep. 728/2021 (di riapertura del procedimento disciplinare) e quindi per i fatti oggetto dei capi di imputazione del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Bari n. 17720/07 R.G.N.R. nei confronti del ricorrente e di altri soggetti (tra cui il prof. e Persona_1 cioè:
- capo A: associazione per delinquere ex art. 416, co. 1 e 2 c.p., in quanto avrebbe fatto parte di un sodalizio criminoso, promosso dal prof. , per consentire ad Per_1
1 aspiranti matricole dei corsi di laurea a numero chiuso di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria per gli a.a. 2007/2008 e 2009/2010, dietro versamento di somme in denaro, di superare i relativi test di ingresso, “fornendo
… le risposte ai quesiti ministeriali durante l'espletamento delle prove … nelle università di CP_1 Foggia, Napoli e Verona”, con grave nocumento al sistema universitario degli Atenei coinvolti e ai candidati che non erano ricorsi ad espedienti illeciti;
in particolare
“il , tecnico informatico presso il Dipartimento di Pt_1 Odontostomotologia e Chirurgia all'epoca diretto dal prof.
, braccio destro del prof. nella qualità di Per_1 Per_1 promotore e organizzatore del programma criminoso sin dal 2007. Nello specifico, principale collaboratore di
[...]
curava, unitamente agli altri sodali, il Persona_1 reclutamento delle aspiranti matricole universitarie, programmava e attuava altresì, in collaborazione con gli altri sodali, in occasione delle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per gli anni accademici 2007/2008 e 2009/2010, l'impianto tecnico/logistico (acquisto di tecnologie per la comunicazione e la predisposizione di una rete di comunicazioni telefoniche e telematiche con base operativa nel settembre 2009 in Altamura presso l'abitazione del sodale strumentale Persona_2 all'attività illecita di ricezione, dall'interno delle aule universitarie d'esame, delle domande di ammissione dei test ministeriali, e di invio delle relative risposte, previamente elaborate, alle aspiranti matricole universitarie”;
- capo B: truffa aggravata in concorso ex artt. 110, 640 c. 1 e c. 2, n. 1, 61 n. 9 c.p., in quanto, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio essendo tecnico informatico presso il dipartimento di Odontostomotologia e Chirurgia, avrebbe concorso a realizzare un'articolata rete di rapporti e comunicazioni mirate a sovvertire l'esito delle prove di ammissione nell' ai corsi Controparte_1 di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria per l'a.a. 2007/2008, “attraverso l'adozione di una serie di espedienti, tra cui l'invio di SMS con apparecchi cellulari prima della fine della prova, recanti le risposte ai test di ammissione”, con grave nocumento al sistema universitario barese e ai candidati che non erano ricorsi ad espedienti illeciti;
“con tale articolato sistema di artifici e raggiri i sodali da una parte, le aspiranti matricole universitarie dall'altra, miravano al conseguimento di un ingiusto profitto (ingiustizia individuabile, per le aspiranti matricole universitarie nell'aver superato illegittimamente le prove di ammissione ai succitati corsi di laurea e nel profitto di natura immediatamente - e anche non immediatamente - economico (una somma non meglio quantificata di denaro), quale
2 corrispettivo conseguito dai sodali per l'illecita prestazione negoziale fornita, determinando un evidente danno patrimoniale nei confronti di quei partecipanti alle prove di ammissione che avevano dovuto affrontare esborsi economici per prepararsi e sostenere due selezioni pubbliche falsate”;
- capo C: tentativo di truffa aggravata in concorso ex artt. 81, 110, 56, 640 c. 1 e c. 2, n. 1, 61 n. 9 c.p., in quanto, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio essendo tecnico informatico presso il dipartimento di Odontostomotologia e Chirurgia, avrebbe, con il complesso di artifici e raggiri descritti al capo A), concorso a compiere atti idonei diretti in modo equivoco a produrre un danno ingiusto alla pubblica amministrazione e agli studenti e ad acquisire un ingiusto profitto;
“danno ingiusto consistente - per la pubblica amministrazione: nell'alterazione delle graduatorie di test di ammissione, nell'ammissione ai corsi universitari di persone carenti dei necessari requisiti (così come richiesti dalla legge istitutiva dei test) e nell'ulteriore pregiudizio consistente negli oneri finanziari sostenuti per formulare i test, per organizzare le prove di selezione, per attribuire l'appalto e relativo corrispettivo in denaro a società terza per la valutazione delle prove risultate falsate;
- per gli studenti: nell'alterazione in loro pregiudizio delle graduatorie ed altresì nell'aver dovuto affrontare esborsi economici per prepararsi e sostenere sue selezioni pubbliche falsate” e
“ingiusto profitto per gli indagati consistente: - per gli organizzatori del programma criminoso nelle somme percepite e condivise per la partecipazione ai corsi (quota pro capite di partecipazione di circa trentamila euro) ed altresì nell'accrescimento e/o rafforzamento della loro posizione di potere sia all'inferno degli istituti Universitari che a livello sociale assicurando un "pacchetto di servizi" per aspiranti matricole composto da aiuti illegali offerti in sede di esame, cosi da favorire (illecitamente) il superamento delle prove di selezione, solo a persone accreditate dai rapporti di amicizia o da posizioni sociali ritenute di rilievo ed utili;
- per studenti individuabile nel superamento illegittimo delle prove di selezione, con ammissione ai corsi di laurea prescelti, in modo da garantire la prosecuzione negli studi, e l'inserimento nel mondo del lavoro” (si veda nota di contestazione disciplinare prot. n. 50511 del 10.08.2012). Ciò posto, venendo all'esame delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, va osservato che quest'ultimo si è doluto in primis del fatto che l' - Controparte_1 dopo aver inizialmente (legittimamente) sospeso, con provvedimento del 10.08.2012, il procedimento disciplinare fino alla sentenza definitiva e dopo aver riattivato il procedimento disciplinare all'esito della comunicazione
3 della sentenza penale di primo grado con DDG n. 819 del 21.11.2016 sulla base del fatto che “la sentenza n. 2480/2016 di condanna del sig. sebbene non Parte_1 munita della formale attestazione di irrevocabilità da parte della competente cancelleria penale, contenga elementi sufficienti ad effettuare l'istruttoria del procedimento penale sospeso” - anziché addivenire al provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla riapertura, abbia per la seconda volta (e, a dire del ricorrente, inammissibilmente) sospeso il procedimento disciplinare “fino a quando non si avrà notizia della sentenza definitiva” con DDG del 2.05.2017. Orbene, il testo dell'art. 55 ter d.lgs. 165/2001 nella versione ratione temporis vigente prima delle modifiche del d.lgs. 17/2017 (e quindi applicabile nel momento della seconda sospensione del procedimento disciplinare) stabiliva per quanto di interesse che:
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1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
… 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale>>. L'art. 55 ter d.lgs. 165/2001 appena citato è espressione del contemperamento tra l'esigenza di evitare che la Pubblica Amministrazione sia costretta a lasciare impunite le violazioni disciplinari per un tempo anche lungo legato alla celebrazione del procedimento penale (il che spiega
4 la tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale) e l'esigenza di maggiore efficienza nel governo del personale in presenza di fatti di maggiore gravità e nella ricorrenza di situazioni più complesse (e, quindi, di permettere un accertamento più accurato, si veda in proposito Cass. civ. 12662/2019). In ragione di tanto, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale per le condotte più gravi costituisce una facoltà discrezionale attribuita alla P.A. che, quindi, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento disciplinare essendo comunque legittimata a riprendere il procedimento disciplinare senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione (si veda Cass. civ. 7085/2020 nonché Cass. civ. 12662/2019). Come evidente dall'esame della disposizione dell'art. 55 ter d.lgs. 165/2001, la legge stabilisce espressamente il termine massimo finale di durata della sospensione del procedimento disciplinare (vale a dire: 60 giorni dalla comunicazione della sentenza penale irrevocabile, si vedano Cass. 12662/2019, Cass. 7085/2020, Cass. 10224/2020 nonché Cass. 41892/2021) e non dispone esplicitamente alcunché in relazione alla questione sulla possibilità di una sola o, invece, anche di più sospensioni del procedimento disciplinare (in questa sede sollevata). A ben guardare, la possibilità di un'ulteriore sospensione del procedimento disciplinare appare insista nella statuizione dell'art. 55 ter in merito alla rinnovazione del procedimento disciplinare a mezzo di reiterazione della contestazione e della successiva possibilità di contraddittorio con il dipendente (mediante interlocuzione o memorie scritte). Difatti, può ritenersi compatibile con la normativa passata in rassegna che la P.A., dopo aver riaperto il procedimento disciplinare (prima della definitiva conclusione del processo penale), a seguito del confronto con il dipendente ritenga, rivendendo le sue posizioni, di non disporre ancora di elementi idonei a consentire la decisione disciplinare. In altri termini, il confronto con il dipendente successivo alla ripresa del procedimento disciplinare sospeso (che potrebbe anche essere ulteriore rispetto al confronto tenuto con il dipendente anteriormente alla sospensione) dovrebbe ritenersi ragionevolmente finalizzato anche alla possibilità di procedere ad una nuova sospensione del procedimento disciplinare in attesa della decisione definitiva in sede penale. Peraltro, vi è da sottolineare che il dipendente non subisce pregiudizi da questa ulteriore sospensione del procedimento disciplinare, in quanto (come evidenziato da
5 Cass. civ. 12662/2019) egli si vede assicurato un accertamento più accurato potendo altresì continuare a percepire medio tempore la retribuzione piena. Ancora, la considerazione che il legislatore abbia delineato la sospensione del procedimento disciplinare come ipotesi eccezionale legata ai casi di illeciti di maggiore gravità e qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell'accertamento non può ragionevolmente valere ad escludere che la P.A., in questi stessi casi di maggiore gravità e maggiore complessità, anche all'esito del confronto con il dipendente e nell'ottica di una maggiore garanzia per quest'ultimo, possa ritenere di dover sospendere nuovamente il procedimento disciplinare per addivenire ad una decisione maggiormente ponderata alla luce di quanto avviene in sede penale. Tanto risulta avvenuto nel caso di cui all'odierno vaglio in cui la P.A. ha riaperto il procedimento disciplinare a seguito della comunicazione della sentenza di condanna penale del ricorrente in primo grado in ragione della prospettata sussistenza di elementi sufficienti ad effettuare l'istruttoria del procedimento disciplinare sospeso e - successivamente alla presentazione di memoria scritta a cura del dipendente a cui è stato accluso il ricorso in appello avverso la sentenza penale - condividendo la relativa richiesta del ha ritenuto Pt_1 che, in ragione della complessità dell'accertamento dei fatti e della indisponibilità di poteri istruttori (invece nell'ampia disponibilità dell'autorità giudiziaria penale), sussistessero gli estremi per la seconda sospensione del procedimento disciplinare. Ancora sul punto, non deve essere trascurato che l'ipotesi in cui la P.A. provveda ad un'unica sospensione del procedimento disciplinare in attesa della sentenza penale definitiva e l'ipotesi in cui la P.A. provveda ad una prima sospensione del procedimento disciplinare seguita da una successiva riapertura a cui fa seguito una seconda sospensione del procedimento disciplinare (pur sempre nel rispetto del termine massimo rappresentato dai 60 giorni dalla comunicazione della sentenza penale definitiva) avrebbero effetti pratici sostanzialmente analoghi, sicché non si vede la ragione concreta per cui – in assenza di specifici elementi normativi di segno contrario – regolare in modo difforme fattispecie sostanzialmente analoghe quanto ai loro risvolti. Per altro verso, non appare neanche sostenibile che la seconda sospensione del procedimento disciplinare avrebbe dovuto intervenire nel termine di 120 giorni cui all'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 in quanto siffatta disposizione stabilisce solo il termine finale per la conclusione del procedimento disciplinare non sospeso (e non il termine per la nuova sospensione del procedimento disciplinare) e posto che il legislatore, dettando
6 disposizioni specifiche in relazione al procedimento disciplinare sospeso, dispone che la sua conclusione debba intervenire entro i 180 giorni dalla riapertura. Ancora, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, non può neanche ritenersi (in quanto privo di sostegno nella normativa di riferimento) che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare a seguito della seconda sospensione avrebbe dovuto essere decurtato dei giorni ricompresi tra il primo riavvio del procedimento disciplinare e la seconda sospensione. Procedendo nell'esame delle contestazioni sollevate dal ricorrente non appare neanche fondata la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di 60 giorni (decorrente dalla comunicazione della sentenza di secondo grado all'Università) per la (seconda) riapertura del procedimento disciplinare come stabilito dall'art. 55 ter comma 4. In proposito va preliminarmente osservato che – come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ. 18362/2023) - il termine in argomento decorre dalla conoscenza, a cura della P.A., della sentenza completa di motivazione e non solo del dispositivo della stessa. Orbene, non vi è contezza (neanche in via presuntiva) del preciso momento in cui la P.A. abbia conosciuto il testo integrale della sentenza di secondo grado (comprensivo delle relative motivazioni) se non al momento della trasmissione alla P.A. datrice del testo integrale della sentenza n. 4801 emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 29.11.2019 e passata in giudicato il 26.6.2020 da parte del Policlinico di Bari con pec del 15.01.2021 (si veda il doc. 15 dell' ). CP_1 Sul punto parte ricorrente ha sostenuto che, poiché l' era costituita parte civile nel giudizio CP_1 penale a mezzo di proprio difensore interno e a fronte della vigenza dell'art. 154 ter disp. att. c.p.p. (secondo cui “La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito”), dovrebbe presumersi che l'Università abbia avuto completa contezza del provvedimento nell'immediatezza del deposito delle motivazioni avvenuto in data 17.12.2019. Siffatto ragionamento, secondo lo scrivente, non appare condivisibile. Difatti, il fatto che la normativa processuale abbia previsto l'obbligo di comunicazione della sentenza non
7 implica, di per sé, che la cancelleria abbia effettivamente adempiuto a tanto. Per altro verso, l'art. 154 ter disp. att. c.p.p. dispone l'obbligo di comunicazione del testo integrale della sentenza (rilevante ai fini che ci occupano) solo a seguito di apposita richiesta da parte della P.A. e di tale ultimo atto non vi è alcuna risultanza. Per ulteriore verso, deve essere evidenziato che – anche seguendo il ragionamento del ricorrente - l'ipotesi di decadenza per lo spirare del termine di 60 giorni di cui all'art. 55 ter, comma 4, d.lgs. 165/2001 impone l'identificazione (anche in via presuntiva) del giorno preciso di conoscenza del testo integrale della sentenza (a partire dal quale computare i 60 giorni) e che, sulla base degli elementi sia prospettati dal ricorrente sia in atti, non è possibile addivenire all'identificazione di tale giorno (se non in quello della ricezione della pec del Policlinico). In ragione di quanto innanzi la seconda riapertura del procedimento disciplinare avvenuta con provvedimento del 29.01.2021 (di cui al doc. 16 dell' deve essere CP_1 reputata tempestiva. Con riferimento, poi, all'accertamento dei fatti di causa va osservato che, per costante orientamento di legittimità, in ossequio al principio dell'unità della giurisdizione il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale ricavandoli dagli atti di quel processo o anche dalla sola sentenza, anche se si tratti di sentenza penale non definitiva, purché il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda. A tal fine, il giudice civile non è tenuto ad acquisire gli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (si vedano Cass. civ. 5009/2009, Cass. civ. 10055/2010, Cass. civ. 22200/2010, Cass. civ. 14570/2017, Cass. civ. 517/2020 nonché App. Torino 649/2021). Ciò posto, va osservato che la sentenza penale di primo grado n. 2480/2016 resa dal Tribunale di Bari ha ritenuto colpevole l'odierno ricorrente in relazione al delitto di cui al precitato capo A) di associazione per delinquere e, in relazione al precitato capo C), del delitto di cui agli artt. 81, 56 c.p. e 2 l. 425/1925 (così riqualificando l'originaria imputazione) e, quindi, ha condannato il alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione Pt_1 nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte
8 civile da liquidarsi in Controparte_1 sede civile. A fronte di tanto, con successiva sentenza n. 4801/2019 la Corte di Appello di Bari – dopo ampia ricostruzione dei fatti - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del per i reati lui ascritti perché prescritti ed Pt_1 ha confermato le statuizioni del precedente giudice in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore dell' Controparte_1 Più nello specifico, la sentenza di appello da ultimo citata – condividendo le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado ed esaminando in modo puntuale ed immune da contraddizioni tutto il materiale istruttorio in quella sede raccolto ivi comprese le risultanze delle intercettazioni e degli appostamenti, le dichiarazioni rese e gli sms scambiati di cui vi è ampia illustrazione – ha ritenuto accertata la sussistenza del reato di cui al precitato capo A) sebbene prescritto. La Corte di Appello ha, difatti, accertato che nella città di e con propaggini operative in diverse altre città CP_1 italiane (Verona, Foggia, Napoli), a far data dal 2007 e sino al 2009, vi è stata un'organizzazione di mezzi e persone atta ad assicurare a determinati soggetti candidati ai quiz per l'accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria, l'ingresso nelle predette ambite facoltà e che, in questa organizzazione (diretta dal prof. Persona_1 il ha rivestito il ruolo di promotore, Pt_1 organizzatore e coordinatore con “necessaria autonomia gestionale, finalizzata alla realizzazione del programma criminoso” e con un apporto qualificato come “essenziale” ed “infungibile” ai fini della perpetrazione del reato in argomento (si vedano pagg. 40 e 41 della sentenza di appello). Nel rimandare più diffusamente alla condivisibile e completa illustrazione offerta dalla Corte di Appello di Bari (che, peraltro, ricalca l'analitica ricostruzione compiuta dalla sentenza penale di primo grado) è sufficiente osservare che il Collegio, in detta pronuncia, ha accertato che il : 1) all'interno del sodalizio Pt_1 è stato punto di riferimento operativo sia per tutti i partecipanti sia per tutti i candidati in ricerca di sostegno ed è stato punto di contatto tra i restanti sodali ed il prof. (si veda la sentenza di appello Per_1 a pagg. 42, 47); 2) si è occupato in prima persona dell'acquisito di strumenti informatici utili all'attività illecita del gruppo e dell'attivazione delle caselle di posta elettronica utilizzate dall'organizzazione per diramare le risposte esatte in occasione dello svolgimento dei quiz (si veda la sentenza di appello a pagg. 11, 42, 47); 3) avvalendosi della sua qualità di “strutturato” presso l'Università e quindi essendo in grado di accedere senza problemi nei luoghi dove si svolgevano le prove si è
9 occupato delle ultime “febbrili” attività del sodalizio prima dello svolgimento delle prove concorsuali (si veda la sentenza di appello a pag. 31, 32 e 41); 4) ha partecipato assieme al prof. ad un viaggio a Napoli Per_1 in data 1.09.2009 allo scopo di preparare il lavoro del sodalizio rispetto alle prove di quell'anno (si veda la sentenza di appello a pag. 34); 5) è stato contattato dalla candidata allo scopo di ottenere le Parte_2 risposte corrette ai quiz ministeriali (si veda la sentenza di appello a pag. 22 e 29); 6) ha ricevuto dal prof. , tramite sms e durante lo svolgimento dei Per_1 quiz di ammissione, gli estremi della candidata Parte_3
da favorire (si veda la sentenza di appello a
[...] pagg. 30, 33 e 43); 7) ha garantito al sig. un Per_2
“aiuto” ai quiz del figlio (si veda la sentenza di appello a pag. 35); 8) ha trasmesso al sig. le Persona_3 risposte esatte ai quiz di ammissione che doveva sostenere il figlio (si veda la sentenza di appello a Persona_4 pag. 43); 9) ha assicurato al sig. l'aiuto per Parte_4 far accedere la fidanzata di quest'ultimo nella facoltà di Odontoiatria consegnando, quindi, al dei fogli Parte_4 dove erano stampati i quiz (si veda la sentenza di appello a pag. 54, 56 e 57). Assolutamente degna di nota è la circostanza che, in occasione del controllo effettuato nel 2009 dalla Guardia di Finanza presso la base logistica dell'associazione e subito dopo lo svolgimento dei quiz di ammissione, è stato ritrovato anche il ed è stata notata la Pt_1 predisposizione di 4 computer collegati in rete (di cui uno collegato ad una stampante) tutti collegati ad una e- mail utilizzata per ricevere foto dei quesiti ministeriali e per inviare le mail con le relative soluzioni. In detta occasione sono stati anche rinvenuti numerosi libri di testo inerenti alle materie oggetto di esame, stampe delle foto del questionario ministeriale, appunti con indicazione delle caselle di posta elettronica utilizzate dall'organizzazione per l'invio delle mail, stampa degli allegati con le risposte inviate a tutti i candidati sui telefonini (invio poi riscontrato sul telefonino di ognuno dei candidati in elenco). Del tutto condivisibilmente rispetto alle plurime attività che hanno visto protagonista il è la Pt_1 constatazione, contenuta nella sentenza di appello in esame, secondo cui “Non può rilevare infine quanto evidenziato dalla difesa prendendo in prestito le parole del marescialla che ha evidenziato un ruolo di Tes_1 sudditanza dell'imputato nei confronti del tanto Per_1 all'evidente ragione dei ruoli istituzionali, laddove invece con riferimento alla gestione del sodalizio il
ha in più tempi mostrato di essere organizzatore e Pt_1 coordinatore, rivendicando la propria necessaria autonomia gestionale e perfino sottolineando al in tono Per_1 polemico che lui si prodigava a far tutto, mentre era solo
10 il professore a fare bella figura quando le cose funzionavano” (si veda la sentenza di appello a pag. 45). In ragione di tutto quanto illustrato deve ritenersi accertata la condotta cristallizzata nel capo di imputazione A) (come anche posto a fondamento del licenziamento in questa sede impugnato) e quindi la partecipazione attiva ed intenzionale del al Pt_1 sodalizio volto a consentire ad aspiranti matricole dei corsi di laurea a numero chiuso di medicina e chirurgia ed odontoiatria per gli a.a. 2007/2008 e 2009/2010, dietro versamento di somme in denaro, di superare i relativi test di ingresso, fornendo le risposte ai quesiti ministeriali durante l'espletamento delle prove. Con riferimento alla valutazione della proporzione della sanzione comminata – contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente – vi è da osservare che il fatto che, in ragione della sospensione del procedimento disciplinare, il rapporto di lavoro sia proseguito per apprezzabile lasso di tempo (durante il quale, per il vero, il ricorrente è stato cautelativamente sospeso dal servizio) prima di addivenire al licenziamento disciplinare non è incompatibile con la sussistenza della giusta causa. La Corte di legittimità ha, difatti, condivisibilmente illustrato, in caso analogo, che: “Suggestiva, ma infondata, è poi l'osservazione secondo cui la corretta prosecuzione del rapporto, con anche una promozione, nelle more del procedimento penale, avrebbe dovuto essere considerata nel giudizio sulla proporzione della sanzione. Infatti, qualora la P.A., per ragioni di garanzia e cautela, decida di posticipare la propria decisione all'esito del procedimento penale, ciò non significa che l'apprezzamento della gravità e dell'improseguibilità del rapporto debba essere necessariamente condizionato dal comportamento tenuto medio tempore tenuto dal ricorrente. La P.A., sospendendo il procedimento disciplinare, legittimamente evita ogni giudizio sui fatti commessi, ma la loro gravità è destinata pienamente a riemergere, in tutta la sua portata ed in ogni aspetto, una volta che, con il giudicato, essi si abbiano per definitivamente accertati. Ne deriva che la regolare prosecuzione del rapporto dopo la sospensione del procedimento disciplinare non esclude la possibilità di valorizzare i fatti contestati anche quale ragione di licenziamento in tronco, se da essi, in sè considerati, discenda una valutazione che avvalori la conclusione in ordine alla rottura del rapporto fiduciario” (così Cass. civ. 11762/2021). Ciò premesso è doveroso sottolineare che l'accertato ruolo, ricoperto dal , di promotore ed Pt_1 organizzatore di un sodalizio volto, in modo sistematico e ripetuto, a sovvertire, dietro lauti compensi, gli esiti dei quiz di ammissione alle facoltà delle Università non può che incrinare, in modo irrimediabile, l'elemento fiduciario tipico del rapporto di lavoro e far
11 ragionevolmente dubitare in merito alla futura corretta prosecuzione del rapporto. Non è assolutamente da trascurare che il si sia Pt_1 avvalso della sua qualità di “strutturato” (anche rimarcandola tra i suoi sodali) per il compimento di attività utili agli aiuti illeciti ai candidati. Irrilevante, a questi fini, è anche la circostanza che l' , dopo la comunicazione del dispositivo della CP_1 sentenza di secondo grado, abbia “atteso” nell'adozione della propria risposta sanzionatoria sia perché è la stessa legge a consentire, come anticipato, la ripresa del procedimento disciplinare sospeso fino a sessanta giorni dopo la comunicazione dell'integrale provvedimento giurisdizionale definitivo sia perché l'esame dell'accertamento compiuto nelle motivazioni della sentenza penale di secondo grado è ragionevolmente necessario al fine della completa valutazione in ordine alla valutazione della gravità della condotta addebitata. Le argomentazioni illustrate hanno carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata (anche in relazione agli ulteriori addebiti mossi). In virtù di tutto quanto innanzi argomentato il ricorso è integralmente infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite – liquidate in ragione del valore della controversia – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 5.532,75 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
12