Sentenza 10 novembre 2020
Massime • 1
La protrazione della condotta di un reato permanente nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stato concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2020, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2020 |
Testo completo
05232-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Presidente - Sent. n. sez. 2967/2020 -CC 10/11/2020 VINCENZO SIANI Relatore - R.G.N. 14176/2020 DOMENICO FIORDALISI MICHELE BIANCHI LUIGI FABRIZIO GU AN 10.30 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI SA nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITERERI, CHE j HA CHIESTO LA DECLARATORin Di INAMMissIBILITA' DEL RIGASO, CON L'ADOZIONE DI TUTTE LE STATURION CONSEQUENZIALI 1/6 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 27 febbraio 2020, la Corte di assise di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a BE HM con la sentenza emessa il 18 novembre 2010 dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 17 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di HM chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno dell'impugnazione un unico motivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. Secondo la difesa, la motivazione del provvedimento impugnato è decisivamente manchevole perché non ha indicato data della consumazione del delitto che aveva determinato la disposta revoca del beneficio. Al riguardo, premessa la pacifica decorrenza del quinquennio di esperimento dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione sostiene il ricorrente non ha tenuto - - conto del fatto che l'accertamento del nuovo delitto ha riguardato la contestazione di un reato associativo, peraltro dedotto come consumato dal 2014 fino al 2016, data quest'ultima successiva al quinquennio, e, poi, che la sentenza di cognizione che aveva definito quel processo aveva riqualificato come il fatto mero reato istigatorio, rispetto al quale avrebbe dovuto essere delineato il corrispondente tempus commissi delicti: punto che si assume del tutto omesso nel provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non avendo alcun pregio l'eccezione sollevata in punto di avvenuta derubricazione del delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 302 cod. pen., giacché, come risultava dall'esame della sentenza che aveva definito il relativo processo, anche l'attività di istigazione era stata posta in essere nel medesimo lasso temporale dal 2014 al 2016 - in relazione a cui era stato -- contestato il reato associativo, essendo del resto noto che l'art. 302 cod. pen. configura un reato di pericolo eventualmente permanente, e non già come reato necessariamente istantaneo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione si profila manifestamente infondata e va, pertanto, dichiarata inammissibile. 2 Ит 2. Giova puntualizzare che il giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di revoca della pena sospesa formulata dal Procuratore generale territoriale, ha rilevato che HM, con sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 5 luglio 2018, era stato condannato per ulteriore delitto, commesso dal novembre 2014. Muovendo da tale constatazione, la Corte di appello ha rilevato che il nuovo reato era stato commesso entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio: pertanto, ha ritenuto integrata l'ipotesi di revoca della sospensione condizionale ope legis sollecitata dall'Autorità requirente.
3. Posto quanto precede, si osserva per opportuna completezza che la richiesta dal Procuratore generale territoriale aveva prospettato la revoca della suddetta sospensione condizionale a cagione dell'emissione anche di altra sentenza, quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 15.03.2016, riformata dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 30.06.2016, irrevocabile il 30.06.2016, con cui HM era stato condannato alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione per quattro delitti posti fra loro in continuazione, fra cui quello in materia di armi, tutti commessi il 9.11.2014. Il giudice dell'esecuzione, dal canto suo, ha applicato l'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., avendo a riferimento la sentenza della Corte di assise di appello di Roma in data 5.07.2018, di riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dell'8.11.2017, irrevocabile il 25.09.2019, che ha condannato HM alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 302 cod. pen. (in luogo di quello, contestato, ex art. 270-bis cod. pen.), commesso dal 2014 al 2016. Il quinquennio di esperimento muoveva dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale oggetto di revoca, ossia dal 17.12.2010. 3.1. Comunque, considerando primariamente il titolo preso in esame nell'ordinanza impugnata, è stato ritenuto che la decisione della Corte di appello di Roma del 5.07.2018, in relazione all'accertamento a carico di HM del delitto di istigazione a compiere delitti contro la personalità dello Stato, abbia fatto chiaro riferimento all'attività antigiuridica messa in essere dall'imputato già nel 2014, anche in coincidenza con la perquisizione del 9.11.2014 (che aveva dato luogo alla commissione dei reati oggetto dell'altra condanna). In tal senso pure la sentenza di legittimità (Sez. 1, n. 43830 del 25.09.2019) che ha definito il processo relativo al delitto che ha determinato il giudice dell'esecuzione a pronunziare la revoca ha fatto concreti richiami all'attività istigatoria messa in essere nel 2014 da HM. 3 G Tale essendo l'accertamento operato in sede cognitoria a cui ha attinto il giudice dell'esecuzione per la verifica delle condizioni legittimanti la revoca della sospensione condizionale della pena, non rileva decisivamente quale sia la categoria dogmatica in cui va inquadrato il delitto di cui all'art. 302 cod. pen.: ciò che era ed è determinante ai presenti fini è il fatto dell'accertamento della sua consumazione anche nel quinquennio di esperimento.
3.2. Va in tal senso richiamato e ribadito il principio di diritto secondo cui la protrazione della condotta di un reato permanente (quindi, anche di un reato associativo) nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza (Sez. 1, n. 30504 del 07/07/2011, Polito, Rv. 251029). Specularmente, l'aver commesso il reato permanente in un lasso compreso nel quinquennio di esperimento determina la condizione della revoca di diritto di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., anche se l'agente abbia perseverato nella condotta antigiuridica permanente oltre il quinquennio: in definitiva, l'essenziale al fine dell'integrazione delle condizioni legittimanti la revoca ex art. 168 cod. pen. è che la condotta di reato si sia manifestata anche durante il periodo corrispondente al quinquennio di esperimento. Assodato ciò, il giudice dell'esecuzione ha fatto poi corretta applicazione del principio secondo cui la condanna a pena non sospesa per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio. D'altro canto e lo si aggiunge sebbene il punto non riguardi direttamente il caso di specie non rileverebbe la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con - le due decisioni rientrasse eventualmente nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete esclusivamente al giudice della cognizione (Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398).
4. Per tali ragioni il ricorso va ritenuto inammissibile. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all'irritualità di entrambi i mezzi (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2020 Il Presidente Il Consigliere estensore AwansSmillo Adriano Iasillo Incen Sjani DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 FEB 2021 IL CANCELLIERE 5