CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 24659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24659 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
DEPOSATATA IN CANCELL - 8 GIU 2023 UNZION SENTENZA sul ricorso proposto da: AC ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con riferimento alla confisca e rigettarsi nel resto il ricorso. 9/, Penale Sent. Sez. 3 Num. 24659 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 24.06.2022, in parziale riforma della sentenza del 3.11.2021 del Tribunale di Bergamo, sono state riconosciute a AC' ON le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed è stata rideterminata la pena in mesi otto di reclusione, confer- mando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 10 D. Igs 74/2000 perché, in concorso (con IA An- tonino, qui non ricorrente), in qualità di legali rappresentanti della società "RI.CO .VAL SNC di MA IO e IA TO (P.IVA 03551850161), con sede in Gazzaniga (BG), via Manzoni n. 106, al fine di evadere le imposte sui redditi o VIVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultavano o distruggevano la documentazione contabile obbligatoria, in modo da non consentire la corretta ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, reato contestato come commesso in data 13.11.2017. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, de- ducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della mancata e/o erronea applicazione dell'art. 10 D. Igs 74/2000 con riferimento alla individuazione della condotta rilevante ai fini della sussistenza della fattispecie oggettiva descritta dalla norma incriminatrice — nonché sotto il profilo della mancata e/o erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 10 D. Igs 74/2000 in relazione alla rilevanza solo ai fini della responsabilità amministra- tiva delle condotte omissive e di mancata tenuta della contabilità In sintesi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver indivi- duato la condotta posta in essere dall'imputato ai sensi dell'art. 10 D. Igs. n. 74/2000. In particolare, la permanenza della contestazione alternativa tra le due condotte previste dalla norma incriminatrice (occultamento/distruzione) avrebbe pregiudicato il diritto alla difesa per l'imputato e violato il principio di cui all'art. 521 c.p.p. La sentenza avrebbe omesso, inoltre, di pronunciarsi sulla ritenuta irrile- vanza penale della condotta omissiva posta in essere dall'imputato. Secondo il ricorrente, la mancata tenuta delle scritture contabili non è una condotta idonea ad integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 10 D. Igs. 74/00, trattandosi 2 in realtà di fattispecie sanzionata soltanto in via amministrativa (art. 9 co. 1, D. Igs. n. 471/1997). Conclusivamente, l'erronea applicazione e interpretazione della fattispecie di reato avrebbe reso la motivazione del provvedimento impugnato contraddittoria ed illogica. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 10 D. Igs. 74/2000 nonché dell'art. 42 co. 1 c.p. — in relazione al difetto della necessaria individuazione del dolo specifico della volontà di elusione ed alla assenza di indici di fraudolenza, nonché il correlato vizio motivazionale, sotto il profilo della mani- festa illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione in ordine alla sussi- stenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. In sintesi, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura le argo- mentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo specifico in capo all'imputato. In particolare, gli elementi di fatto allegati dalla difesa dimo- stravano una colposa omissione della tenuta e conservazione delle contabilità. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe tautologica, poiché non considera quegli elementi di fatto che provano la insussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma. Elementi di fatto che non sarebbero compatibili con la vo- lontà di sottrarsi all'imposizione fiscale mediante la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile. Inoltre, a sostegno della tesi difensiva si porrebbe la qualificazione operata dalla Guardia di finanza, che aveva ritenuto penalmente irrilevante la condotta del MA. 2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 12-bis D. Igs. 74/2000 ad un fatto consumatosi in data antecedente all'entrata in vigore della norma. In sintesi, il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 12-bis D. Igs. n. 74/2000. La disposizione sarebbe entrata in vigore il 20.10.2015 ed i fatti con- testati all'imputato sarebbero riferibili ai primi mesi del 2013. Applicando i canoni di cui all'art. 2 c.p., la confisca non poteva essere applicata nel caso di specie. Per le stesse ragioni non sarebbe applicabile l'art. 578 bis c.p.p. 3. In data 7.03.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha de- positato la propria requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento del provvedi- mento impugnato senza rinvio con riferimento alla confisca e il rigetto nel resto. ot/ f2. 3 Il P.G. rileva che il terzo motivo di ricorso è fondato in quanto la giurispru- denza di questa Corte (Sez. Un., sentenza n. 4145/2023, Rv. 284209) ha affer- mato che l'art. 578 bis c.p.p. non è applicabile, in ipotesi di confisca per equiva- lente e di forme di confisca che presentino comunque una componente sanziona- toria sostanziale, in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. Quanto ai restanti motivi, invece, la sentenza della Corte di Appello avrebbe correttamente motivato in ordine alla correttezza delle contestazioni al- ternative nonché sul dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 13772020, è fondato. 2. Ed invero, la Corte di Appello ha riqualificato la condotta posta in essere dall'imputato in quella di distruzione. La sentenza afferma che (pag. 13) «appare più probabile che le fatture fossero state distrutte allorché l'imputato, dopo il ten- tativo di rimettere in sesto la società nel 2012, abbandonò definitivamente qual- siasi proposito di protrarne l'attività (quindi nei primi mesi del 2013)». Come è noto, la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione (Sez. III, sentenza n. 38090/2022; Sez. III, sentenza n. 6914/2018). 3. Tanto premesso, appare evidente che la diversa qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato (occultamento, in primo grado;
distruzione, in grado d'appello), comporta la rideterminazione del dies a quo da cui far decorrere il ter- mine di prescrizione del reato (istantaneo, per come fattualmente la Corte territo- riale ha ricostruito la vicenda). Poiché emerge dalla stessa sentenza impugnata che l'ultima delle fatture attive emesse dalla società amministrata dal ricorrente nei confronti della Tecno- mobil s.r.l., per un imponibile di 2.816 euro venne emessa in data 28.02.2013 (si tratta della fattura n. 2/2013, relativa ad operazioni esenti IVA), ne discende che il reato deve considerarsi estinto per prescrizione, al più tardi, alla data del 28.02.2023 (termine di prescrizione massima, individuato in anni dieci, in assenza di cause di sospensione del predetto termine, in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161, comma secondo, cod. pen., e 17, comma 1-bis, D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74), dunque in data antecedente all'udienza odierna. 4 Il Con glier estensore Il Presidente 4. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 5. L'intervenuta estinzione per prescrizione, peraltro, determinerebbe in astratto l'applicazione dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., obbligando questa Corte a decidere in ordine alla disposta confisca. Vi osta, tuttavia, un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, perché è pacifico che la confisca per equivalente, prevista per i reati tributari dall'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha natura eminen- temente sanzionatoria e, pertanto, non si applica al reato di distruzione od occul- tamento di documenti contabili commesso anteriormente all'entrata in vigore della disposizione citata, non essendo estensibile la regola dettata dall'art. 200 cod. pen. per le misure di sicurezza (Sez. 3, n. 39350 del 3/11/2021, Rv. 282141 - 01). Essendo applicabile la confisca per equivalente in relazione al delitto di cui all'art. 10, D.Igs. n. 74/2000 solo per i fatti successivi al 20.10.2015, data di en- trata in vigore del nuovo art. 12-bis, D.Igs. n. 74/2000, la confisca applicata nel presente procedimento deve essere revocata in quanto relativa a fatti commessi, al più tardi, come visto, alla data del 28.02.2013. In secondo luogo, in ogni caso, la confisca va comunque revocata per ef- fetto di quanto deciso dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equiva- lente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzio- natoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 31/01/2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Ne discenderebbe, dunque, anche per tale ragione, la revoca della misura ablatoria, in quanto relativa a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della richiamata norma processuale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la confisca. Così deciso, il 21 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con riferimento alla confisca e rigettarsi nel resto il ricorso. 9/, Penale Sent. Sez. 3 Num. 24659 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 24.06.2022, in parziale riforma della sentenza del 3.11.2021 del Tribunale di Bergamo, sono state riconosciute a AC' ON le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed è stata rideterminata la pena in mesi otto di reclusione, confer- mando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 10 D. Igs 74/2000 perché, in concorso (con IA An- tonino, qui non ricorrente), in qualità di legali rappresentanti della società "RI.CO .VAL SNC di MA IO e IA TO (P.IVA 03551850161), con sede in Gazzaniga (BG), via Manzoni n. 106, al fine di evadere le imposte sui redditi o VIVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultavano o distruggevano la documentazione contabile obbligatoria, in modo da non consentire la corretta ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, reato contestato come commesso in data 13.11.2017. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, de- ducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della mancata e/o erronea applicazione dell'art. 10 D. Igs 74/2000 con riferimento alla individuazione della condotta rilevante ai fini della sussistenza della fattispecie oggettiva descritta dalla norma incriminatrice — nonché sotto il profilo della mancata e/o erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 10 D. Igs 74/2000 in relazione alla rilevanza solo ai fini della responsabilità amministra- tiva delle condotte omissive e di mancata tenuta della contabilità In sintesi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver indivi- duato la condotta posta in essere dall'imputato ai sensi dell'art. 10 D. Igs. n. 74/2000. In particolare, la permanenza della contestazione alternativa tra le due condotte previste dalla norma incriminatrice (occultamento/distruzione) avrebbe pregiudicato il diritto alla difesa per l'imputato e violato il principio di cui all'art. 521 c.p.p. La sentenza avrebbe omesso, inoltre, di pronunciarsi sulla ritenuta irrile- vanza penale della condotta omissiva posta in essere dall'imputato. Secondo il ricorrente, la mancata tenuta delle scritture contabili non è una condotta idonea ad integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 10 D. Igs. 74/00, trattandosi 2 in realtà di fattispecie sanzionata soltanto in via amministrativa (art. 9 co. 1, D. Igs. n. 471/1997). Conclusivamente, l'erronea applicazione e interpretazione della fattispecie di reato avrebbe reso la motivazione del provvedimento impugnato contraddittoria ed illogica. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 10 D. Igs. 74/2000 nonché dell'art. 42 co. 1 c.p. — in relazione al difetto della necessaria individuazione del dolo specifico della volontà di elusione ed alla assenza di indici di fraudolenza, nonché il correlato vizio motivazionale, sotto il profilo della mani- festa illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione in ordine alla sussi- stenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. In sintesi, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura le argo- mentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo specifico in capo all'imputato. In particolare, gli elementi di fatto allegati dalla difesa dimo- stravano una colposa omissione della tenuta e conservazione delle contabilità. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe tautologica, poiché non considera quegli elementi di fatto che provano la insussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma. Elementi di fatto che non sarebbero compatibili con la vo- lontà di sottrarsi all'imposizione fiscale mediante la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile. Inoltre, a sostegno della tesi difensiva si porrebbe la qualificazione operata dalla Guardia di finanza, che aveva ritenuto penalmente irrilevante la condotta del MA. 2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 12-bis D. Igs. 74/2000 ad un fatto consumatosi in data antecedente all'entrata in vigore della norma. In sintesi, il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 12-bis D. Igs. n. 74/2000. La disposizione sarebbe entrata in vigore il 20.10.2015 ed i fatti con- testati all'imputato sarebbero riferibili ai primi mesi del 2013. Applicando i canoni di cui all'art. 2 c.p., la confisca non poteva essere applicata nel caso di specie. Per le stesse ragioni non sarebbe applicabile l'art. 578 bis c.p.p. 3. In data 7.03.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha de- positato la propria requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento del provvedi- mento impugnato senza rinvio con riferimento alla confisca e il rigetto nel resto. ot/ f2. 3 Il P.G. rileva che il terzo motivo di ricorso è fondato in quanto la giurispru- denza di questa Corte (Sez. Un., sentenza n. 4145/2023, Rv. 284209) ha affer- mato che l'art. 578 bis c.p.p. non è applicabile, in ipotesi di confisca per equiva- lente e di forme di confisca che presentino comunque una componente sanziona- toria sostanziale, in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. Quanto ai restanti motivi, invece, la sentenza della Corte di Appello avrebbe correttamente motivato in ordine alla correttezza delle contestazioni al- ternative nonché sul dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 13772020, è fondato. 2. Ed invero, la Corte di Appello ha riqualificato la condotta posta in essere dall'imputato in quella di distruzione. La sentenza afferma che (pag. 13) «appare più probabile che le fatture fossero state distrutte allorché l'imputato, dopo il ten- tativo di rimettere in sesto la società nel 2012, abbandonò definitivamente qual- siasi proposito di protrarne l'attività (quindi nei primi mesi del 2013)». Come è noto, la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione (Sez. III, sentenza n. 38090/2022; Sez. III, sentenza n. 6914/2018). 3. Tanto premesso, appare evidente che la diversa qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato (occultamento, in primo grado;
distruzione, in grado d'appello), comporta la rideterminazione del dies a quo da cui far decorrere il ter- mine di prescrizione del reato (istantaneo, per come fattualmente la Corte territo- riale ha ricostruito la vicenda). Poiché emerge dalla stessa sentenza impugnata che l'ultima delle fatture attive emesse dalla società amministrata dal ricorrente nei confronti della Tecno- mobil s.r.l., per un imponibile di 2.816 euro venne emessa in data 28.02.2013 (si tratta della fattura n. 2/2013, relativa ad operazioni esenti IVA), ne discende che il reato deve considerarsi estinto per prescrizione, al più tardi, alla data del 28.02.2023 (termine di prescrizione massima, individuato in anni dieci, in assenza di cause di sospensione del predetto termine, in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161, comma secondo, cod. pen., e 17, comma 1-bis, D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74), dunque in data antecedente all'udienza odierna. 4 Il Con glier estensore Il Presidente 4. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 5. L'intervenuta estinzione per prescrizione, peraltro, determinerebbe in astratto l'applicazione dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., obbligando questa Corte a decidere in ordine alla disposta confisca. Vi osta, tuttavia, un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, perché è pacifico che la confisca per equivalente, prevista per i reati tributari dall'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha natura eminen- temente sanzionatoria e, pertanto, non si applica al reato di distruzione od occul- tamento di documenti contabili commesso anteriormente all'entrata in vigore della disposizione citata, non essendo estensibile la regola dettata dall'art. 200 cod. pen. per le misure di sicurezza (Sez. 3, n. 39350 del 3/11/2021, Rv. 282141 - 01). Essendo applicabile la confisca per equivalente in relazione al delitto di cui all'art. 10, D.Igs. n. 74/2000 solo per i fatti successivi al 20.10.2015, data di en- trata in vigore del nuovo art. 12-bis, D.Igs. n. 74/2000, la confisca applicata nel presente procedimento deve essere revocata in quanto relativa a fatti commessi, al più tardi, come visto, alla data del 28.02.2013. In secondo luogo, in ogni caso, la confisca va comunque revocata per ef- fetto di quanto deciso dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equiva- lente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzio- natoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 31/01/2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Ne discenderebbe, dunque, anche per tale ragione, la revoca della misura ablatoria, in quanto relativa a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della richiamata norma processuale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la confisca. Così deciso, il 21 aprile 2023