Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02917/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2025, proposto da
NI AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Picone e Simona Fulco, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alle seguenti sentenze pronunciate dal Tribunale di Milano sez. Lavoro:
- n. 1110/2025 dell’11 marzo 2025;
- n. 4172/2024 del 26 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa EN MA;
Udita l’Avvocatura dello Stato;
Dato atto che nessuno compare per la parte ricorrente;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente chiede l’ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Milano sez. Lavoro indicate in epigrafe.
Trattandosi di sentenze differenti, connesse solo sotto il profilo soggettivo, l’esame del ricorso va condotto partitamente.
2. Con la sentenza n. 1110/2025 dell’11 marzo 2025 il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare, in favore della ricorrente, complessivi € 8.633,83 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2014/2015 e l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendo il Ministero dato esecuzione.
3. Con la sentenza n. 4172/2024 del 26 settembre 2024 il Tribunale di Milano ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13 luglio 2015 con riferimento all’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Anche la predetta sentenza è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
La ricorrente agisce anche per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendo il Ministero dato esecuzione neppur in relazione a tale giudicato.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Con riferimento ad entrambe le sentenze il Tribunale osserva come, rispetto ai titoli della cui ottemperanza si tratta – passati in giudicato e notificati ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali in relazione ad entrambe le sentenze.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito portato da entrambi i titoli, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferiscono i titoli indicati in epigrafe.
Al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato. La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
In ogni caso entrambe le sentenze del Tribunale di Milano hanno condannato il Ministero al pagamento, oltre che della sorte capitale, anche dei relativi interessi, che quindi “coprono” eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spetta.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale, nonché del non elevato livello di complessità anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
- accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Rigetta la domanda di astreintes .
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
EN TI MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN TI MA | IC GO |
IL SEGRETARIO