Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta personalmente dall'imputato a mezzo raccomandata la cui sottoscrizione non sia autenticata; né rileva che a detto atto sia allegata la fotocopia del documento di identità dell'impugnante, in quanto la dichiarazione di impugnazione è un atto a forma vincolata, con la conseguenza che le relative modalità di presentazione e di ricezione costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza della sottoscrizione, che può provenire esclusivamente dall'attestazione dei soggetti a tal fine espressamente designati dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2015, n. 11116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11116 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
1 1 1 1 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 95 Dott. Maurizio FUMO Presidente- - Consigliere Relatore - wwCC 22/1/2015 Dott. Antonio SETTEMBRE w R.G.N. 48795/2014Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere - Dott. Angelo CAPUTO - Consigliere - Dott. Ferdinando LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: AR MI, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 3/10/2014 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Pinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha dichiarato de plano inammissibile l'appello cautelare proposto personalmente, mediante atto spedito a mezzo posta, da AR MI avverso il provvedimento con cui allo stesso era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, rilevando il mancato rispetto delle forme prescritte dall'art. 583 c.p.p. e comunque la mancata autenticazione della sottoscrizione del Ferarri.
2. Avverso l'ordinanza ricorre personalmente il AR deducendo violazione di legge e correlati vizi della motivazione. In tal senso il ricorrente eccepisce innanzi tutto che l'atto d'appello sarebbe stato correttamente spedito a mezzo raccomandata e non per posta ordinaria, come avrebbe invece erroneamente rilevato dal Tribunale. In secondo luogo, pur riconoscendo di non aver provveduto a far autenticare la propria firma posta in calce all'atto, rileva come avesse provveduto ad allegare fotocopia del proprio documento d'identità, a sua volta sottoscritta, circostanza che avrebbe dovuto fugare ogni dubbio sulla paternità dell'impugnazione nell'ottica del favor impugnationis e che comunque avrebbe dovuto suggerire la necessità di instaurare il contraddittorio camerale. Infine lamenta l'illegittimità della condanna alle spese del procedimento disposta dai giudici del merito, certamente contraddittoria rispetto alla ritenuta incertezza dell'identità dell'appellante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito verranno illustrati.
2. Il Tribunale ha certamente errato nel ritenere irrituale l'impugnazione per l'inosservanza delle forme stabilite dal primo comma dell'art. 583 c.p.p. in caso di spedizione dell'atto d'appello. Infatti dagli atti risulta che questo venne trasmesso a mezzo di raccomandata così come prescritto.
2.1 Ciò peraltro non inficia la validità della decisione impugnata, atteso che, come ricordato, la stessa si fonda anche su diversa ed autonoma ratio, di per sé sufficiente a giustificare la censurata declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2.2 Ed infatti, come del resto ammesso nel ricorso, la sottoscrizione apposta dal AR in calce all'atto d'impugnazione non risulta essere stata autenticata in una delle forme prescritte dal terzo comma del citato art. 583. In proposito va rammentato come la dichiarazione d'impugnazione sia un atto a forma vincolata e come, pertanto, le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscano requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa, certezza che può provenire esclusivamente dall'attestazione dei soggetti a tal fine espressamente designati dalla legge (ex multis Sez. 2, n. 25967 del 28 aprile 2004, De Silvio, Rv. 229709).
2.3 E' dunque irrilevante che il AR avesse allegato all'atto d'impugnazione la fotocopia del proprio documento d'identità, giacchè tale adempimento non consentiva di acquisire la menzionata certezza circa l'identità dell'impugnante richiesta dal ! parametro normativo di riferimento. Inconferente è poi il richiamo al favor impugnationis, principio che non può essere dispiegato per superare il difetto di autenticità dell'atto.
2.4 Deve dunque concludersi che correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello e che del tutto legittimamente ha provveduto in tal senso senza instaurare il contraddittorio camerale con l'appellante, così come previsto dall'art. 127 comma 9 c.p.p., cui i successivi artt. 309 e 310 fanno rinvio.
3. Dalle stesse ragioni che rendono legittima la decisione del Tribunale discende però la fondatezza dell'ultima doglianza del ricorrente. Infatti, per il consolidato insegnamento di questa Corte, alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, perché presentato personalmente dalla parte per posta senza la richiesta autenticazione della sua sottoscrizione, non può conseguire la condanna al pagamento delle spese processuali, mancando la certezza che l'impugnazione sia stata effettivamente proposta dal ricorrente (ex multis Sez. 2, n. 29162 del 9 aprile 2013, Gorgoni e altro, Rv. 256062).
4. L'ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna del AR alle spese del procedimento, che va conseguentemente eliminata, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alle spese, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 22/1/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Pistorelli Maurizio Fumo картин DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì 16 MAR 2015 IL FUNZIONARI GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ww ang