Versione
10 novembre 2007
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6 ottobre 2011
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Art. 55-quinquies. Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura (( 1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. )) ((9)) (( 2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . )) ((9)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((9)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((9)) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((9)) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((9)) 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((9)) 8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice da' immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
(( 9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni. )) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
(( 9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni. )) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
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genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 286 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla LPP svizzera ad un soggetto fiscalmente residente in Italia - Articolo 76, comma 1-bis, della legge della legge 30 dicembre 1991, n. 413 Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO L'Istante dichiara di essere un soggetto residente in Svizzera, di riceve la pensione in detto Stato di residenza dal 2018 e di voler lasciare definitivamente la Svizzera e trasferirsi, a titolo definitivo, in …
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