TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/11/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 10 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le conclusioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 25 novembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1125 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura in atti, dall'avv. Michele Cimetti, presso il cui studio, in Villa d'Agri di
Marsicovetere alla Via Torino n. 25, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. Giuseppe Pugliese, presso il cui studio, in Lagonegro alla Via San
ES n. 17, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
e
Controparte_2
APPELLATO-contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 32/2023 del Giudice di Pace di
Sant'Arcangelo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di
[...]
Sant'Arcangelo, il Sig. al fine di sentirlo condannare al risarcimento CP_1
di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e subendi a causa delle condotte poste in essere dal predetto convenuto, in quanto lesive del suo onore e della sua reputazione e consistenti nell'aver usato delle espressioni offensive nei suoi confronti sia in occasione di talune conversazioni intrattenute con il Sig. sia in CP_2
sua presenza.
Instauratosi correttamente il contradditorio, si costituiva in giudizio il convenuto,
Sig. , il quale, premesso di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con CP_1
l'attrice dal settembre 2008 (quando la Sig.ra lavorava presso l'Ufficio del Parte_1
Giudice di pace di Sant'Arcangelo occupandosi delle pulizie) sino al 2011, allegava che le condotte lesive fossero state poste in essere dal solo insisteva per il CP_2
rigetto dell'avversa domanda, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della stessa ritenendola a sua volta responsabile di danni al proprio onore e alla propria reputazione e chiamava, altresì, in giudizio il terzo, Sig. , indicandolo CP_2
quale unico e solo responsabile della condotta oggetto di causa.
Nelle more, il Giudice di pace adito, per motivi di opportunità si asteneva dalla trattazione del procedimento che, pertanto, veniva affidato al dott. , Persona_1
Giudice di Pace presso l'Ufficio di Chiaromonte.
Costituitosi in giudizio anche il terzo chiamato, Sig. lo stesso CP_2
contestava l'avversa domanda ed insisteva per il rigetto.
La causa, istruita a mezzo di deposito della documentazione in atti nonché di interrogatorio formale del Sig. , veniva decisa con sent. n. 32/2023, depositata CP_1
in data 25.03.2023, con la quale il Giudice di Pace di Sant'Arcangelo: rigettava la domanda dell'attrice sul presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c., tenuto conto che i fatti addotti dall'attrice venivano negati dal convenuto sia nella propria comparsa di costituzione sia nel CP_1
corso dell'interrogatorio formale e che la documentazione in atti (precisamente l'allegato 1 e l'allegato 5 del fascicolo di parte attrice) era da ritenersi inutilizzabile;
rigettava altresì le domande riconvenzionali svolte dal convenuto nei confronti dell'attrice e del terzo chiamato e compensava le spese di lite.
Tanto premesso, con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra ha Parte_1
proposto appello avverso la predetta sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda risarcitoria spiegata, deducendo: a) l'errata lettura ed interpretazione degli atti di causa e delle risultanze istruttorie. Violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.;
e b) l'omessa valutazione del materiale probatorio. Violazione e falsa applicazione di una norma di diritto e, precisamente, della norma di cui agli articoli 115 c.p.c.,
2697 c.c. e 2712 c.c.. Omessa e/o generica motivazione circa la inutilizzabilità dei mezzi di prova proposti e, precisamente, del CD Audio e della Trascrizione del contenuto del CD Audio.
Pertanto, l'appellante ha concluso, in riforma della impugnata sentenza, per l'accoglimento della domanda svolta in primo grado. Il tutto con vittoria del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, tempestivamente depositata, si è costituito l'appellato, Sig. , il quale, eccepita in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., ne ha contestato la fondatezza ed ha insistito per l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Dichiarata la contumacia dell'appellato (con ordinanza del Controparte_2
28.02.2024 resa all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2024) ed acquisito il fascicolo di primo grado a cura della Cancelleria, all'esito dell'udienza cartolare del
14.10.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive. Tanto premesso in fatto, in via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello – tempestivamente proposto - è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contrariamente a quanto eccepito da parte appellata.
Invero, l'art. 342 comma 1 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis alla presente fattispecie), dispone: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La giurisprudenza di legittimità maturata con riguardo al requisito previsto dall'art. 342 n. 1 c.p.c. ha statuito che “nel giudizio di appello – che non è un novum iudicium
– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al quale fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata” (così massimata Cass. Civ. sez. 3, sent. n.
9244 del 18.4.2007).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente indicato sia le parti della sentenza sottoposte a critica sia le modifiche alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, con conseguente ammissibilità del gravame.
Quanto al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
La causa si presta ad essere decisa in applicazione del principio della c. d. “ragione più liquida”, di matrice giurisprudenziale, in base al quale il giudice può esaminare, con priorità logica rispetto ad ogni altro, quel profilo (di rito o di merito) che si presta più idoneo alla pronta decisione della controversia, con assorbimento dei restanti motivi (cfr. Cass. Civ. sez. un., n. 9936 del 8.5.2014: «in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale»; Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 8.5.2014: «il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre”; da ultimo anche Cass.
Civ. sez. 5, n. 11458 del 11.5.2018).
Pertanto, occorre prima valutare la sussistenza o meno degli elementi necessari ad integrare la fattispecie sottoposta dall'attrice al vaglio giurisdizionale.
Orbene, il fatto per cui l'odierna appellante ha agito in giudizio attiene a presunte affermazioni lesive del proprio onore e reputazione proferite dal Sig. sia in CP_1 conversazioni private con il Sig. sia in presenza anche della stessa Sig.ra CP_2 [...]
. Pt_1
Dunque, la Sig.ra ha agito in giudizio ai sensi degli artt. 2043 c.c. per Parte_1
presunti danni patrimoniali e 2059 c.c. per danni non patrimoniali patiti a seguito alle espressioni proferite nei suoi confronti dal convenuto.
Come noto, ai fini della risarcibilità del danno, il preteso danneggiato deve pur sempre allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve fornire la prova,
l'esistenza di una lesione (c.d. danno conseguenza) cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente contra ius. In difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria, quindi, manca di oggetto.
Così delineato il danno conseguenza – in contrapposizione al diverso concetto di danno evento – ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare o chiedere di provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008); quindi non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure di danno, ovvero la generica allegazione su ipotetiche difficoltà incontrate e via dicendo.
Sul punto, a conforto di quanto detto a proposito della necessità della prova del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa (cfr., limitando il discorso alle più recenti,
Cass. 5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass. SU 33645/2022 in tema di occupazione sine titulo; Cass. 4886/2020 in tema da danno da ritardato pensionamento;
Cass. 4005/2020 in tema di diffamazione;
Cass. 29206/2019 in tema di danno morale). In particolare, la Corte di Cassazione in tema di diffamazione ha chiarito che n tema di responsabilità civile per diffamazione, il danno all'immagine e alla reputazione non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La liquidazione deve essere compiuta dal giudice non sulla base di valutazioni astratte, bensì in relazione al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, purché fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, assumendo rilevanza quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
A completamento di quanto detto, si intende dare continuità all'orientamento in base al quale l'eventuale lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr. Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013;
Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).
Del resto, è stato ulteriormente ribadito che “la liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass. 8941/2022).
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, va ricordato che, superando precedenti impostazioni dogmatiche, la Cassazione è tornata ad una impostazione del danno basata sulla tradizionale bipartizione fra danno patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., e danno non patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2059 c.c. Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte
a partire da Cass. 8827/2003 e 8828/2003 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che vanno ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/2003; Cass.
16716/2003).
Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185
c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. citata Cass. SU 26972/2008, che richiama e fa propri i principi di cui alle citate Cass.
8827/2003 e 8828/2003).
Inoltre, va rammentato che va esclusa la risarcibilità dei c.d. danni bagatellari, cioè di quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziantisi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché appunto bagatellari, si ribadisce che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti “… il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minino di tolleranza …”, con la precisazione che “… il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile …” e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, “… devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ….”
(cfr. citata Cass. SU 26972/2008).
In adesione alla più volte richiamata Cass. SU 26972/2008 e giurisprudenza consolidata, va da ultimo ribadito che pure il danno non patrimoniale non è più automaticamente riconoscibile in difetto di adeguata allegazione e prova, non essendo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza o astratte figure di tradizionali danni non patrimoniali o pretesi diritti in ipotesi violati.
Ciò premesso in generale, rispetto allo specifico caso del danno all'onore o alla reputazione va aggiunto che – come di recente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 4005/2020 – “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato
e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni…. A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sè (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del
18/07/2019)”.
Dunque, il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è, quindi, sempre un danno conseguenza sebbene lo stesso possa essere provato eventualmente anche facendo ricorso alla prova presuntiva (cfr. Cass. n 20143\2009; Cass. n 7695\2008); inoltre, è bene precisare, che non può farsi ricorso alla liquidazione equitativa per surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, l'appellante- attrice in primo grado – non abbia comunque fornito gli elementi necessari per ritenere, anche solo in via presuntiva che l'offesa all'onore e alla reputazione personale ricevuta sia idonea ad ingenerare una ripercussione dolorosa nella sua sfera personale.
La stessa, infatti, nel proprio atto di citazione narrava i fatti e si limitava ad indicare che ciò avesse causato in lei, genericamente, sofferenza e turbamento.
La prova testimoniale articolata sul punto risultava generica e valutativa e veniva rigettata dal Giudice di Pace.
L'unica prova documentale allegata è relativa ad una sola seduta di psicoterapia avvenuta nell'ottobre del 2019.
Pertanto, quanto detto è già sufficiente a ritenere corretto il rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine ai danni conseguenza subiti.
Per completezza giova evidenziare che il convenuto in primo grado contestava di aver pronunciato le dichiarazioni che gli venivano attribuite e sosteneva la manipolazione dei file audio prodotti (comparsa costituzione e comparsa conclusiva in atti).
La parte convenuta in primo grado ha, inoltre, prodotto l'esito della delega della
Polizia di Stato nell'ambito del procedimento penale in cui veniva indicato che i file risultavano modificati dopo la loro creazione se pur non era possibile stabilire in quali parti ed in cosa era consistita la modifica e a tale conclusione giungeva anche la perizia di parte depositata in atti.
Le registrazioni audio, dal punto di vista giuridico, rientrano nella categoria delle c.d.
“riproduzioni meccaniche”, disciplinate dall'art. 2712 c.c..
In caso di disconoscimento della conformità della registrazione rispetto ai fatti, la registrazione non ha più il valore di “piena prova”, ma come evidenziato da parte appellante non è comunque priva di valore probatorio e il Giudice può comunque valutare la registrazione “secondo il suo prudente apprezzamento” tenendo in considerazione anche quanto emerge da altri elementi di prova acquisiti in giudizio e dall'esito dell'interrogatorio formale delle parti. Considerato l'esito dell'interrogatorio formale e la manomissione dei file audio, correttamente il Giudice ha ritenuto che tale trascrizione non potesse fondare la prova del fatto storico imputato al convenuto.
Tutto ciò chiarito, l'appello viene rigettato e la sentenza n. 32/2023 del Giudice di
Pace di Sant'Arcangelo confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione dell'istruttoria ed applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni affrontate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del
20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 327/2023 del Giudice di Pace di Sant'Arcangelo;
• Condanna la Sig.ra al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore del Sig. , nella misura pari ad euro 852,00 per compensi CP_1
professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco