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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 408 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Martano, alla Parte_1 C.F._1
Via Piave n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Mauro De Pascalis che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA : ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via Ravenna n. 2, presso lo studio legale dell'avv. Giancarlo Caiaffa che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che in data 22.01.2018, alle ore 10:00 circa, si trovava in San Parte_1
Cesario di Lecce e percorreva a piedi via Vittorio Emanuele III, quando all'altezza del civico 158, mentre si accingeva ad attraversare la strada, veniva investito dalla motocicletta BMW F650, tg. AB33696, rovinando per terra;
trasportato presso il P.S. dell'ospedale “V. Fazzi” di Lecce i medici diagnosticavano un “trauma contusivo – distorsivo ginocchio sinistro”.
L'attore ha dichiarato di aver previamente denunciato il sinistro e formulato contestualmente richiesta di risarcimento dei danni alla società e al Controparte_1 conducente del veicolo investitore ma che la prima comunicava con nota del
11.01.2019 la propria indisponibilità ad eseguite il risarcimento richiesto, ritenendo le lesioni non riconducibili al sinistro oggetto di denuncia.
Si è costituita in giudizio con apposita comparsa di risposta la società convenuta contestando sia l'an che il quantum debeatur, nutrendo dubbi sulla veridicità del fatto storico stante la scarna descrizione della dinamica del sinistro e l'assenza di sufficienti elementi probatori a supporto della domanda risarcitoria, con particolare riferimento alla mancanza di danni sul veicolo investitore, al mancato intervento in loco delle autorità di polizia per i relativi rilievi tecnici e alle contraddittorie dichiarazioni rese al personale di pronto soccorso.
La società di assicurazione ha chiesto quindi da parte sua, in via preliminare, di accertare e dichiarare la mancanza e/o indeterminatezza del requisito prescritto dall'art. 163 ai num. 4 c.p.c., e, per l'effetto, fissare ex art. 164, quinto comma, c.p.c., un termine perentorio per l'integrazione della domanda attorea;
in via principale ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto, con vittoria di spese.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio il conducente del veicolo investitore ( ) e ne è stata quindi dichiarata la contumacia. Controparte_2
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti processuali, con interrogatorio formale, con prove testimoniali e infine con CTU medico-legale.
All'udienza dell'11.12.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note scritte depositate dalle parti processuali cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
******* La causa attiene all'accertamento della responsabilità del sinistro stradale occorso in data 22.01.2018 in San Cesareo di Lecce (LE) alla via Vittorio Emanuele III che ha coinvolto il pedone e la motocicletta BMW F650, tg. AB33696, di proprietà Parte_1
e condotta da . Controparte_2
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta poiché l'atto introduttivo non difetta degli elementi strutturali richiesti ex art. 164 comma 4 c.p.c. ovvero la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti ed elementi di diritto costituenti le ragioni poste a fondamento della stessa;
elementi sufficientemente indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio da parte attrice.
Nel merito, giova premettere che, in ossequio al principio ermeneutico consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per investimento di un pedone, la norma ex art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente del veicolo investitore una presunzione juris tantum di colpa, per superare la quale è necessario dimostrare che “non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento;
a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale
e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., ord. n. 9856/2022). In altri termini,
“l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.
2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto…”
(Cass. Civ., Sent. n. 8663 del 04 aprile 2017).
Il comportamento del pedone è in particolare disciplinato dall'art. 190 C.d.S., che prevede che “
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
L'attore ha affermato che la responsabilità del sinistro oggetto di causa è da ascrivere esclusivamente alla condotta imprudente ed imperita del conducente del veicolo;
mentre la compagnia assicuratrice convenuta ha messo in dubbio la stessa veridicità del fatto storico, assumendo in subordine che la responsabilità del sinistro deve imputarsi in via prevalente e concorrente al comportamento imprudente dello stesso attore.
Venendo al caso di specie, la società ha contestato che le lesioni CP_1 riportate dall'attore siano ascrivibili al sinistro denunciato in quanto nel referto di P.S. il medico ha riportato quale causa della lesione un “trauma accidentale”.
Si osserva che, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, il certificato medico rilasciato dal P.S. è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso la cui efficacia probatoria privilegiata è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti alla sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (Cass. civ. , Ord. n. 16030 del 28 luglio 2020). Il valore di prova legale, dunque, non si estende anche alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni e la veridicità di quanto dichiarato può essere contrastata con i mezzi di prova previsti dall'ordinamento. Sotto tale profilo, infatti, il referto non è vincolante, restando affidata alla libera valutazione del giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse e lo stesso paziente potrebbe ben dimostrare di aver riferito al medico certificatore circostanze non veritiere.
Ridimensionato il valore probatorio del certificato del PS – in cui si attesta che l'attore si è infortunato in seguito a un trauma accidentale - vanno esaminate le prove orali raccolte in corso di causa.
Nel corso dell'istruttoria orale, il teste ha affermato: “Sono a conoscenza Testimone_1 del sinistro per cui è causa, verificatosi la mattina del 22.01.2018 perché, al momento dell'occorso ero in pausa fuori l'ufficio ove lavoro, come sopra già dichiarato;
stavo fumando una sigaretta con altri colleghi (tra cui , Persona_1 Persona_2
perché, quando siamo in pausa stiamo tutti Persona_3 Persona_4 insieme. Mentre eravamo fuori usciva dall'ufficio il sig. , il quale ci salutava Parte_1 dirigendosi verso la sua auto, parcata sul margine della strada antistante all'ufficio. La macchina di era una Range Rover. Ho visto che, mentre il apriva lo sportello Pt_1 Pt_1 anteriore sinistro dell'auto veniva colpito da una motocicletta che proveniva da tergo e lo urtava sulla gamba sinistra. A seguito dell'urto il rovinava al suolo. Io e i colleghi Pt_1 di cui sopra ho riferito ci siamo avvicinati e lo soccorrevamo, anche se principalmente è stato soccorso da , e dalle ultime Persona_5 Persona_6 Persona_4 due veniva accompagnato al P.S. di Lecce. Dopo l'incidente il sig. è tornato in Pt_1 ufficio dopo circa un mese, con l'ausilio di tutors alla gamba e stampelle. Preciso che
l'auto di era parcata su via Vittorio Emanuele con direzione di marcia verso Lecce Pt_1
(nello specifico il lato passeggero costeggiava il marciapiede antistante l'atrio esterno dell'ufficio ove lavoravamo) …”
Dello stesso tenore le dichiarazioni testimoniali rese da il quale ha Testimone_2 dichiarato: “la mattina dell'evento ero all'interno dell'ufficio il cui ingresso e/o uscita Ehi ha una porta trasparente di vetro. Poco prima del fatto, usciva dall'ufficio e mi Pt_1 salutava, io mi sono girato per ricambiare il saluto e l'ho seguito con lo sguardo ho visto una moto di grossa cilindrata BMW che colpiva , mentre quest'ultimo stava Parte_1 per entrare nel suo veicolo, Range Rover. Il veicolo era parcheggiato appena si esce dall'ufficio, andando a sinistra vicino al marciapiede. Non posso dire dove il motociclo abbia attinto il , ma ho visto che lo urtava da dietro. Subito dopo l'impatto, sono Pt_1 uscito dall'ufficio e sono andato incontro a per soccorrerlo. Fuori c'erano sul punto Pt_1 dell'accordo caricato, (moglie del ) e la signora ha Tes_1 Persona_4 Pt_1
. Queste due ultime signore conducevano il in ospedale. Persona_6 Pt_1 dopo circa 15 giorni dall'evento ho visto il in ufficio il medesimo
Pt_1 Pt_1 indossava un tutore in carbonio e le stampelle. Poco prima del fatto il non stava
Pt_1 attraversando sul marciapiede di via Vittorio Emanuele domenica per attraversare la strada, ma, come detto, usciva dall'ufficio e si dirigeva in macchina per entrarvi punto la portiera dell'auto conducente dell'auto era sul lato sinistro avendo presente alla direzione di marcia verso legge punto il marciapiede è presente solo sul lato dell'ufficio verrà parcata l'auto del punto non vi sono strisce pedonali. Non è vero che il
Pt_1 Pt_1 invadeva la traiettoria di marcia del motociclo perché il pedone era molto vicino all'auto, quest'ultima parcata sul margine destro della strada, assenza unico unico...Non so cosa il abbia dichiarato ai sanitari di P.S. perché non ero presente. Riconosco il
Pt_1 motociclo ritratto nelle foto allegata al doc .3 del fascicolo di Il motociclo dopo CP_1
l'impatto non cadeva per terra. Riconosco le foto ritraenti la strada teatro dell'evento e preciso che l'auto del sig. era parcata ove vi è sulla foto un veicolo. Preciso che il Pt_1 punto dell'occorso non è quello raffigurato in detto foto, ma vicino l'auto ivi raffigurata.”
Analoghe dichiarazioni sono stare rese della teste , la quale ha Persona_4 affermato: “Conosco i fatti per cui è causa perché la mattina (erano le 10 circa) del 22/01/2018. Io e altri colleghi eravamo in pausa nel cortile dell'ufficio del signor ,
Pt_1 sito in via Vittorio Emanuele terzo, 158 in San Cesario di Lecce. Ho visto che il sig.
Pt_1 usciva dal cortile dell'ufficio e si avvicinava alla sua macchina (Range Rover) che era parcheggiata in modo parallelo al marciapiede adiacente l'ufficio. Confermo quindi la posizione sub 1) e 2) della memoria istruttoria di parte attrice, ma preciso che il
Pt_1 non stava attraversando la strada, ma stava entrando in macchina. Ho visto che la macchina era parcheggiata in direzione Lecce, con il lato guida verso la strada. Ho visto che il era intento ad aprire lo sportello per salire in macchina, ma non fece in
Pt_1 tempo perché da dietro era sopraggiunto una moto (di cui non ricordo il modello) che lo investiva. Preciso che il veniva colpito sulla gamba sinistra dalla ruota anteriore
Pt_1 della moto. Il motociclista proveniva da tergo rispetto al signor , attingendolo da
Pt_1 tergo sulla gamba sinistra. Dopo l'impatto il signor cadeva a terra e, visti i dolori
Pt_1 alla gamba, veniva accompagnato da me e da al P.S. del Vito Fazzi Persona_6 di Lecce. Dopo l'incidente, il signor è tornato in ufficio;
è rientrato dopo un mese
Pt_1 dall'evento e deambulava con le stampelle e ora ha ancora il tutore, utilizzato dopo
l'evento… Non so cosa il abbia riferito ai sanitari del P.S. perché io sono rimasta Pt_1 in sala d'attesa”.
Orbene, dall'espletata istruttoria da una parte può ritenersi accertato il verificarsi del sinistro denunciato e, dall'altra, non è emerso alcun profilo di responsabilità colposa concorrente imputabile all'attore, essendosi il sinistro stradale verificato in pieno giorno nel centro abitato della città di San Cesareo per esclusiva responsabilità del motociclista.
In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito da si fa Parte_1 integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU in quanto tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione condotta con corretti criteri e con iter logico condivisibile.
Il ctu incaricato, in base alla visita effettuata ed allo studio della documentazione clinica versata in atti, ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro oggetto di causa, ha subito un “trauma contusivo distorsivo del ginocchio sx con lesione del legamento crociato anteriore e microfrattura della spina mediale tibiale omolaterale”, verificando la piena compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro così come ricostruito sul piano processuale.
L'entità dei postumi riscontrati consente di quantificare il danno biologico permanente in misura pari al 9% con:
- inabilità temporanea totale pari a 50gg; - inabilità temporanea parziale al 75% di 40 gg
- inabilità temporanea parziale al 50% di 35 gg;
- inabilità temporanea parziale al 25% di 30 gg.
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno, che deve essere liquidato in base alle disposizioni di cui all'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 che, com'è noto, stabilisce i criteri monetari di riferimento per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, pari o inferiori al nove per cento.
Per la liquidazione del danno morale valgono quindi i limiti stabiliti dall'art. 139 comma
3 del Codice delle assicurazioni private (riguardando il ricorso al metodo dell'aumento personalizzato solo le lesioni di non lieve entità); tale liquidazione deve essere attuata infatti attraverso la personalizzazione del risarcimento del danno biologico accertato in concreto, ossia “in misura non superiore ad un quinto, con equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n.235/2014, ha affermato che “l'art.
139 C.d.A. non impedisce di liquidare il danno morale, poiché qualora ne ricorrano in concreto i presupposti, il giudice può incrementare l'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti di cui al comma 3 dello stesso”.
Si procede dunque alla liquidazione del risarcimento come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base I.T.T.€ 56,18
Danno biologico permanente € 16.053,62
Invalidità temporanea totale € 2.809,00
Invalidità temporanea parziale al 75 % € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 50% € 983,15
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 5.898,90
TOTALE GENERALE € 21.952,52
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere devalutato alla data dell'evento lesivo poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata aventi mera funzione compensativa dei tempi processuali. Parte attrice ha inoltre diritto al ristoro del danno da spese mediche, accertate e ritenute congrue dal CTU per l'importo di € 1.092,00; somma da rivalutarsi monetariamente, con aggiunta degli interessi indicato.
Le spese di lite, anche di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della società convenuta come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Analogamente le spese di ctu, già liquidate in via provvisoria con apposito decreto, devono essere definitivamente poste a carico della società soccombente.
Le spese di lite tra l'attore e il convenuto contumace devono essere invece compensate, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento da parte sua della piena responsabilità del sinistro stradale oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 408/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara la responsabilità esclusiva di
[...]
per il sinistro occorso in data 22.01.2018 in San Cesareo di Lecce e CP_2 condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato in € 21.952,52 per danno non patrimoniale ed € 1.092,00 per spese mediche, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata fino al saldo;
- condanna la società soccombente alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in € 759,00 per spese vive ed in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per spese generali del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico della società convenuta;
- compensa le spese di lite tra l'attore e il convenuto contumace.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 408 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Martano, alla Parte_1 C.F._1
Via Piave n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Mauro De Pascalis che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA : ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via Ravenna n. 2, presso lo studio legale dell'avv. Giancarlo Caiaffa che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che in data 22.01.2018, alle ore 10:00 circa, si trovava in San Parte_1
Cesario di Lecce e percorreva a piedi via Vittorio Emanuele III, quando all'altezza del civico 158, mentre si accingeva ad attraversare la strada, veniva investito dalla motocicletta BMW F650, tg. AB33696, rovinando per terra;
trasportato presso il P.S. dell'ospedale “V. Fazzi” di Lecce i medici diagnosticavano un “trauma contusivo – distorsivo ginocchio sinistro”.
L'attore ha dichiarato di aver previamente denunciato il sinistro e formulato contestualmente richiesta di risarcimento dei danni alla società e al Controparte_1 conducente del veicolo investitore ma che la prima comunicava con nota del
11.01.2019 la propria indisponibilità ad eseguite il risarcimento richiesto, ritenendo le lesioni non riconducibili al sinistro oggetto di denuncia.
Si è costituita in giudizio con apposita comparsa di risposta la società convenuta contestando sia l'an che il quantum debeatur, nutrendo dubbi sulla veridicità del fatto storico stante la scarna descrizione della dinamica del sinistro e l'assenza di sufficienti elementi probatori a supporto della domanda risarcitoria, con particolare riferimento alla mancanza di danni sul veicolo investitore, al mancato intervento in loco delle autorità di polizia per i relativi rilievi tecnici e alle contraddittorie dichiarazioni rese al personale di pronto soccorso.
La società di assicurazione ha chiesto quindi da parte sua, in via preliminare, di accertare e dichiarare la mancanza e/o indeterminatezza del requisito prescritto dall'art. 163 ai num. 4 c.p.c., e, per l'effetto, fissare ex art. 164, quinto comma, c.p.c., un termine perentorio per l'integrazione della domanda attorea;
in via principale ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto, con vittoria di spese.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio il conducente del veicolo investitore ( ) e ne è stata quindi dichiarata la contumacia. Controparte_2
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti processuali, con interrogatorio formale, con prove testimoniali e infine con CTU medico-legale.
All'udienza dell'11.12.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note scritte depositate dalle parti processuali cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
******* La causa attiene all'accertamento della responsabilità del sinistro stradale occorso in data 22.01.2018 in San Cesareo di Lecce (LE) alla via Vittorio Emanuele III che ha coinvolto il pedone e la motocicletta BMW F650, tg. AB33696, di proprietà Parte_1
e condotta da . Controparte_2
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta poiché l'atto introduttivo non difetta degli elementi strutturali richiesti ex art. 164 comma 4 c.p.c. ovvero la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti ed elementi di diritto costituenti le ragioni poste a fondamento della stessa;
elementi sufficientemente indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio da parte attrice.
Nel merito, giova premettere che, in ossequio al principio ermeneutico consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per investimento di un pedone, la norma ex art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente del veicolo investitore una presunzione juris tantum di colpa, per superare la quale è necessario dimostrare che “non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento;
a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale
e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., ord. n. 9856/2022). In altri termini,
“l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.
2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto…”
(Cass. Civ., Sent. n. 8663 del 04 aprile 2017).
Il comportamento del pedone è in particolare disciplinato dall'art. 190 C.d.S., che prevede che “
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
L'attore ha affermato che la responsabilità del sinistro oggetto di causa è da ascrivere esclusivamente alla condotta imprudente ed imperita del conducente del veicolo;
mentre la compagnia assicuratrice convenuta ha messo in dubbio la stessa veridicità del fatto storico, assumendo in subordine che la responsabilità del sinistro deve imputarsi in via prevalente e concorrente al comportamento imprudente dello stesso attore.
Venendo al caso di specie, la società ha contestato che le lesioni CP_1 riportate dall'attore siano ascrivibili al sinistro denunciato in quanto nel referto di P.S. il medico ha riportato quale causa della lesione un “trauma accidentale”.
Si osserva che, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, il certificato medico rilasciato dal P.S. è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso la cui efficacia probatoria privilegiata è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti alla sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (Cass. civ. , Ord. n. 16030 del 28 luglio 2020). Il valore di prova legale, dunque, non si estende anche alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni e la veridicità di quanto dichiarato può essere contrastata con i mezzi di prova previsti dall'ordinamento. Sotto tale profilo, infatti, il referto non è vincolante, restando affidata alla libera valutazione del giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse e lo stesso paziente potrebbe ben dimostrare di aver riferito al medico certificatore circostanze non veritiere.
Ridimensionato il valore probatorio del certificato del PS – in cui si attesta che l'attore si è infortunato in seguito a un trauma accidentale - vanno esaminate le prove orali raccolte in corso di causa.
Nel corso dell'istruttoria orale, il teste ha affermato: “Sono a conoscenza Testimone_1 del sinistro per cui è causa, verificatosi la mattina del 22.01.2018 perché, al momento dell'occorso ero in pausa fuori l'ufficio ove lavoro, come sopra già dichiarato;
stavo fumando una sigaretta con altri colleghi (tra cui , Persona_1 Persona_2
perché, quando siamo in pausa stiamo tutti Persona_3 Persona_4 insieme. Mentre eravamo fuori usciva dall'ufficio il sig. , il quale ci salutava Parte_1 dirigendosi verso la sua auto, parcata sul margine della strada antistante all'ufficio. La macchina di era una Range Rover. Ho visto che, mentre il apriva lo sportello Pt_1 Pt_1 anteriore sinistro dell'auto veniva colpito da una motocicletta che proveniva da tergo e lo urtava sulla gamba sinistra. A seguito dell'urto il rovinava al suolo. Io e i colleghi Pt_1 di cui sopra ho riferito ci siamo avvicinati e lo soccorrevamo, anche se principalmente è stato soccorso da , e dalle ultime Persona_5 Persona_6 Persona_4 due veniva accompagnato al P.S. di Lecce. Dopo l'incidente il sig. è tornato in Pt_1 ufficio dopo circa un mese, con l'ausilio di tutors alla gamba e stampelle. Preciso che
l'auto di era parcata su via Vittorio Emanuele con direzione di marcia verso Lecce Pt_1
(nello specifico il lato passeggero costeggiava il marciapiede antistante l'atrio esterno dell'ufficio ove lavoravamo) …”
Dello stesso tenore le dichiarazioni testimoniali rese da il quale ha Testimone_2 dichiarato: “la mattina dell'evento ero all'interno dell'ufficio il cui ingresso e/o uscita Ehi ha una porta trasparente di vetro. Poco prima del fatto, usciva dall'ufficio e mi Pt_1 salutava, io mi sono girato per ricambiare il saluto e l'ho seguito con lo sguardo ho visto una moto di grossa cilindrata BMW che colpiva , mentre quest'ultimo stava Parte_1 per entrare nel suo veicolo, Range Rover. Il veicolo era parcheggiato appena si esce dall'ufficio, andando a sinistra vicino al marciapiede. Non posso dire dove il motociclo abbia attinto il , ma ho visto che lo urtava da dietro. Subito dopo l'impatto, sono Pt_1 uscito dall'ufficio e sono andato incontro a per soccorrerlo. Fuori c'erano sul punto Pt_1 dell'accordo caricato, (moglie del ) e la signora ha Tes_1 Persona_4 Pt_1
. Queste due ultime signore conducevano il in ospedale. Persona_6 Pt_1 dopo circa 15 giorni dall'evento ho visto il in ufficio il medesimo
Pt_1 Pt_1 indossava un tutore in carbonio e le stampelle. Poco prima del fatto il non stava
Pt_1 attraversando sul marciapiede di via Vittorio Emanuele domenica per attraversare la strada, ma, come detto, usciva dall'ufficio e si dirigeva in macchina per entrarvi punto la portiera dell'auto conducente dell'auto era sul lato sinistro avendo presente alla direzione di marcia verso legge punto il marciapiede è presente solo sul lato dell'ufficio verrà parcata l'auto del punto non vi sono strisce pedonali. Non è vero che il
Pt_1 Pt_1 invadeva la traiettoria di marcia del motociclo perché il pedone era molto vicino all'auto, quest'ultima parcata sul margine destro della strada, assenza unico unico...Non so cosa il abbia dichiarato ai sanitari di P.S. perché non ero presente. Riconosco il
Pt_1 motociclo ritratto nelle foto allegata al doc .3 del fascicolo di Il motociclo dopo CP_1
l'impatto non cadeva per terra. Riconosco le foto ritraenti la strada teatro dell'evento e preciso che l'auto del sig. era parcata ove vi è sulla foto un veicolo. Preciso che il Pt_1 punto dell'occorso non è quello raffigurato in detto foto, ma vicino l'auto ivi raffigurata.”
Analoghe dichiarazioni sono stare rese della teste , la quale ha Persona_4 affermato: “Conosco i fatti per cui è causa perché la mattina (erano le 10 circa) del 22/01/2018. Io e altri colleghi eravamo in pausa nel cortile dell'ufficio del signor ,
Pt_1 sito in via Vittorio Emanuele terzo, 158 in San Cesario di Lecce. Ho visto che il sig.
Pt_1 usciva dal cortile dell'ufficio e si avvicinava alla sua macchina (Range Rover) che era parcheggiata in modo parallelo al marciapiede adiacente l'ufficio. Confermo quindi la posizione sub 1) e 2) della memoria istruttoria di parte attrice, ma preciso che il
Pt_1 non stava attraversando la strada, ma stava entrando in macchina. Ho visto che la macchina era parcheggiata in direzione Lecce, con il lato guida verso la strada. Ho visto che il era intento ad aprire lo sportello per salire in macchina, ma non fece in
Pt_1 tempo perché da dietro era sopraggiunto una moto (di cui non ricordo il modello) che lo investiva. Preciso che il veniva colpito sulla gamba sinistra dalla ruota anteriore
Pt_1 della moto. Il motociclista proveniva da tergo rispetto al signor , attingendolo da
Pt_1 tergo sulla gamba sinistra. Dopo l'impatto il signor cadeva a terra e, visti i dolori
Pt_1 alla gamba, veniva accompagnato da me e da al P.S. del Vito Fazzi Persona_6 di Lecce. Dopo l'incidente, il signor è tornato in ufficio;
è rientrato dopo un mese
Pt_1 dall'evento e deambulava con le stampelle e ora ha ancora il tutore, utilizzato dopo
l'evento… Non so cosa il abbia riferito ai sanitari del P.S. perché io sono rimasta Pt_1 in sala d'attesa”.
Orbene, dall'espletata istruttoria da una parte può ritenersi accertato il verificarsi del sinistro denunciato e, dall'altra, non è emerso alcun profilo di responsabilità colposa concorrente imputabile all'attore, essendosi il sinistro stradale verificato in pieno giorno nel centro abitato della città di San Cesareo per esclusiva responsabilità del motociclista.
In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito da si fa Parte_1 integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU in quanto tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione condotta con corretti criteri e con iter logico condivisibile.
Il ctu incaricato, in base alla visita effettuata ed allo studio della documentazione clinica versata in atti, ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro oggetto di causa, ha subito un “trauma contusivo distorsivo del ginocchio sx con lesione del legamento crociato anteriore e microfrattura della spina mediale tibiale omolaterale”, verificando la piena compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro così come ricostruito sul piano processuale.
L'entità dei postumi riscontrati consente di quantificare il danno biologico permanente in misura pari al 9% con:
- inabilità temporanea totale pari a 50gg; - inabilità temporanea parziale al 75% di 40 gg
- inabilità temporanea parziale al 50% di 35 gg;
- inabilità temporanea parziale al 25% di 30 gg.
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno, che deve essere liquidato in base alle disposizioni di cui all'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 che, com'è noto, stabilisce i criteri monetari di riferimento per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, pari o inferiori al nove per cento.
Per la liquidazione del danno morale valgono quindi i limiti stabiliti dall'art. 139 comma
3 del Codice delle assicurazioni private (riguardando il ricorso al metodo dell'aumento personalizzato solo le lesioni di non lieve entità); tale liquidazione deve essere attuata infatti attraverso la personalizzazione del risarcimento del danno biologico accertato in concreto, ossia “in misura non superiore ad un quinto, con equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n.235/2014, ha affermato che “l'art.
139 C.d.A. non impedisce di liquidare il danno morale, poiché qualora ne ricorrano in concreto i presupposti, il giudice può incrementare l'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti di cui al comma 3 dello stesso”.
Si procede dunque alla liquidazione del risarcimento come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base I.T.T.€ 56,18
Danno biologico permanente € 16.053,62
Invalidità temporanea totale € 2.809,00
Invalidità temporanea parziale al 75 % € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 50% € 983,15
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 5.898,90
TOTALE GENERALE € 21.952,52
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere devalutato alla data dell'evento lesivo poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata aventi mera funzione compensativa dei tempi processuali. Parte attrice ha inoltre diritto al ristoro del danno da spese mediche, accertate e ritenute congrue dal CTU per l'importo di € 1.092,00; somma da rivalutarsi monetariamente, con aggiunta degli interessi indicato.
Le spese di lite, anche di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della società convenuta come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Analogamente le spese di ctu, già liquidate in via provvisoria con apposito decreto, devono essere definitivamente poste a carico della società soccombente.
Le spese di lite tra l'attore e il convenuto contumace devono essere invece compensate, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento da parte sua della piena responsabilità del sinistro stradale oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 408/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara la responsabilità esclusiva di
[...]
per il sinistro occorso in data 22.01.2018 in San Cesareo di Lecce e CP_2 condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato in € 21.952,52 per danno non patrimoniale ed € 1.092,00 per spese mediche, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata fino al saldo;
- condanna la società soccombente alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in € 759,00 per spese vive ed in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per spese generali del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico della società convenuta;
- compensa le spese di lite tra l'attore e il convenuto contumace.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.