Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19609
CASS
Sentenza 28 maggio 2026

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  • Accolto
    Rigetto dell'istanza di continuazione per pena già eseguita

    La Corte ha affermato il principio secondo cui, in sede esecutiva, è consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati la cui pena sia stata già espiata, in quanto sussiste l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati, anche se da essa non derivino immediate conseguenze sull'entità della pena da espiare.

  • Accolto
    Errata rideterminazione della pena a seguito di continuazione

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, evidenziando la grave carenza motivazionale del provvedimento impugnato nella parte in cui non esplicita la modalità di calcolo utilizzata per la rideterminazione della pena a seguito dell'applicazione della disciplina del reato continuato, oltre a una discrasia tra motivazione e dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19609
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19609
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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