CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19609 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: EM GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di ISERNIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza n. 2024/67 SIGE emessa il 24 novembre 2025 e depositata il 16 dicembre 2025 in esito all’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di GI BI, l’ha parzialmente respinta riconoscendo la continuazione relativamente alle seguenti sentenze: - n. 1525/2014 emessa in data 13/05/2009 dal Tribunale di Napoli (irrevocabile il 17/10/2024) di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.282,00 di multa;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19609 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 25/03/2026 - n. 104/2014 emessa in data 27/03/2014 dal Tribunale di Isernia (irrevocabile il 20/09/2016), mentre l’ha esclusa relativamente alla sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014, di condanna alla pena di anni due di reclusione per essere la stessa già eseguita dal 19 gennaio 2010 al 20 dicembre 2011; conseguentemente ha rideterminato la pena - per come indicata nel dispositivo - nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa. 2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del BI, articolato in unico motivo, in cui deduce l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Si eccepisce che il giudice dell’esecuzione ha denegando il reato continuato rispetto al reato di cui alla prima sentenza (G.U.P. Tribunale di Napoli del 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014) con una motivazione laconica e comunque erronea basata sull’essere la relativa pena già eseguita. Quanto alla parte del provvedimento che riconosce la continuazione tra le due sentenze n. 1524/2014 del Tribunale Napoli e n. 104/2014 del Tribunale di Isernia, si lamenta l’incomprensibilità del calcolo aritmetico della pena rideterminata giacché il giudice dell’esecuzione ha disposto la “condanna” del BI GI alla pena di anni due (così corretta, a penna, nel dispositivo) e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa, dopo aver esposto in parte motiva un computo di pena incomprensibile e comunque errato, avendo indicato la pena di “anni 3 mesi 6 di reclusione” (scaturita dalla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione + 1/3 per la continuazione” (pagg.
1-2 ord. imp.); anche se nel “
PQM
” sembra rilevarsi una decisione in bonam partem la lettura del provvedimento, si denuncia, oltre alla discrasia tra dispositivo e motivazione, la grave carenza motivazionale e la violazione dei criteri di calcolo ex art. 81 cpv. cod. pen., aritmeticamente errati e comunque incomprensibili. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, con requisitoria scritta del 28 gennaio 2026, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto. 1. è fondata la prima doglianza con cui si lamenta il rigetto, in parte qua, dell’istanza di riconoscimento della continuazione in relazione alla prima sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014, di condanna alla pena di anni due di reclusione, pena già eseguita dal 19 gennaio 2010 al 20 dicembre 2011. L’assunto che sembra ispirare l’esclusione del beneficio, peraltro neppure compiutamente argomentata, ossia che “la pena collegata al primo dei tre provvedimenti, come da casellario giudiziale in atti, è stata eseguita” (pag. 1 ord. imp.), è del tutto privo di fondamento giuridico. Va infatti ribadito il principio – reiteratamente affermato da questa Corte rispetto ai reati estinti – secondo cui «in sede esecutiva, è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne» (da ultimo Sez. 1, n. 25118 del 15/04/2025, [...], Rv. 288172-01; conf. Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, [...], Rv. 264893-1; Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, [...], Rv. 256777-01; Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, [...], Rv. 240804-01; Sez. 1, n. 9825 del 05/02/2009, [...], Rv. 243292-01). Detto principio è applicabile, per eadem ratio, anche all’ipotesi al vaglio della pena espiata. Difatti, «l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se detta riconsiderazione non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità delle pene da espiare. L’interesse è da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato» (Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, [...], in motiv.; cfr. altresì Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, [...], in motiv.). Ha errato, pertanto, il Tribunale di Isernia nel fondare il rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. sulla base dell’argomento dell’intervenuta espiazione della pena per il titolo che il condannato richiedeva di porre in continuazione. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato in applicazione del seguente principio di diritto: «In sede esecutiva è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. anche in relazione a reati la cui pena, in esito a sentenza di condanna, sia stata già espiata. 2. Anche la seconda doglianza è fondata in quanto l’impugnato provvedimento è viziato, in più parti e per plurime ragioni, pure nella parte in cui ha accolto l’istanza di continuazione in executivis. Sul punto, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la “condanna” – termine impropriamente utilizzato sia in parte motiva che nella parte dispositiva – del BI alla 3 pena di anni due (misura così corretta, a penna, nel dispositivo) e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa dopo aver esposto in parte motiva un computo di pena incomprensibile e comunque aritmeticamente errato (avendo indicato la pena di “anni 3 mesi 6 di reclusione”, scaturita dalla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione + 1/3 per la continuazione”: pagg.
1-2 ord. imp.). Oltre all’evidente discrasia tra dispositivo e motivazione, in parte qua il provvedimento è affetto da grave carenza motivazionale perché non esplicita affatto la modalità di calcolo utilizzata al fine della (ri)determinazione della pena a seguito dell’applicazione della disciplina del reato continuato. 3. In conclusione, il provvedimento vaannullato per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio sull’istanza di riconoscimento della continuazione che, libero nell’esito, sia emendato dai plurimi vizi riscontrati. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di isernia Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza n. 2024/67 SIGE emessa il 24 novembre 2025 e depositata il 16 dicembre 2025 in esito all’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di GI BI, l’ha parzialmente respinta riconoscendo la continuazione relativamente alle seguenti sentenze: - n. 1525/2014 emessa in data 13/05/2009 dal Tribunale di Napoli (irrevocabile il 17/10/2024) di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.282,00 di multa;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19609 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 25/03/2026 - n. 104/2014 emessa in data 27/03/2014 dal Tribunale di Isernia (irrevocabile il 20/09/2016), mentre l’ha esclusa relativamente alla sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014, di condanna alla pena di anni due di reclusione per essere la stessa già eseguita dal 19 gennaio 2010 al 20 dicembre 2011; conseguentemente ha rideterminato la pena - per come indicata nel dispositivo - nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa. 2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del BI, articolato in unico motivo, in cui deduce l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Si eccepisce che il giudice dell’esecuzione ha denegando il reato continuato rispetto al reato di cui alla prima sentenza (G.U.P. Tribunale di Napoli del 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014) con una motivazione laconica e comunque erronea basata sull’essere la relativa pena già eseguita. Quanto alla parte del provvedimento che riconosce la continuazione tra le due sentenze n. 1524/2014 del Tribunale Napoli e n. 104/2014 del Tribunale di Isernia, si lamenta l’incomprensibilità del calcolo aritmetico della pena rideterminata giacché il giudice dell’esecuzione ha disposto la “condanna” del BI GI alla pena di anni due (così corretta, a penna, nel dispositivo) e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa, dopo aver esposto in parte motiva un computo di pena incomprensibile e comunque errato, avendo indicato la pena di “anni 3 mesi 6 di reclusione” (scaturita dalla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione + 1/3 per la continuazione” (pagg.
1-2 ord. imp.); anche se nel “
PQM
” sembra rilevarsi una decisione in bonam partem la lettura del provvedimento, si denuncia, oltre alla discrasia tra dispositivo e motivazione, la grave carenza motivazionale e la violazione dei criteri di calcolo ex art. 81 cpv. cod. pen., aritmeticamente errati e comunque incomprensibili. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, con requisitoria scritta del 28 gennaio 2026, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto. 1. è fondata la prima doglianza con cui si lamenta il rigetto, in parte qua, dell’istanza di riconoscimento della continuazione in relazione alla prima sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014, di condanna alla pena di anni due di reclusione, pena già eseguita dal 19 gennaio 2010 al 20 dicembre 2011. L’assunto che sembra ispirare l’esclusione del beneficio, peraltro neppure compiutamente argomentata, ossia che “la pena collegata al primo dei tre provvedimenti, come da casellario giudiziale in atti, è stata eseguita” (pag. 1 ord. imp.), è del tutto privo di fondamento giuridico. Va infatti ribadito il principio – reiteratamente affermato da questa Corte rispetto ai reati estinti – secondo cui «in sede esecutiva, è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne» (da ultimo Sez. 1, n. 25118 del 15/04/2025, [...], Rv. 288172-01; conf. Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, [...], Rv. 264893-1; Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, [...], Rv. 256777-01; Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, [...], Rv. 240804-01; Sez. 1, n. 9825 del 05/02/2009, [...], Rv. 243292-01). Detto principio è applicabile, per eadem ratio, anche all’ipotesi al vaglio della pena espiata. Difatti, «l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se detta riconsiderazione non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità delle pene da espiare. L’interesse è da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato» (Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, [...], in motiv.; cfr. altresì Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, [...], in motiv.). Ha errato, pertanto, il Tribunale di Isernia nel fondare il rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. sulla base dell’argomento dell’intervenuta espiazione della pena per il titolo che il condannato richiedeva di porre in continuazione. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato in applicazione del seguente principio di diritto: «In sede esecutiva è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. anche in relazione a reati la cui pena, in esito a sentenza di condanna, sia stata già espiata. 2. Anche la seconda doglianza è fondata in quanto l’impugnato provvedimento è viziato, in più parti e per plurime ragioni, pure nella parte in cui ha accolto l’istanza di continuazione in executivis. Sul punto, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la “condanna” – termine impropriamente utilizzato sia in parte motiva che nella parte dispositiva – del BI alla 3 pena di anni due (misura così corretta, a penna, nel dispositivo) e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa dopo aver esposto in parte motiva un computo di pena incomprensibile e comunque aritmeticamente errato (avendo indicato la pena di “anni 3 mesi 6 di reclusione”, scaturita dalla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione + 1/3 per la continuazione”: pagg.
1-2 ord. imp.). Oltre all’evidente discrasia tra dispositivo e motivazione, in parte qua il provvedimento è affetto da grave carenza motivazionale perché non esplicita affatto la modalità di calcolo utilizzata al fine della (ri)determinazione della pena a seguito dell’applicazione della disciplina del reato continuato. 3. In conclusione, il provvedimento vaannullato per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio sull’istanza di riconoscimento della continuazione che, libero nell’esito, sia emendato dai plurimi vizi riscontrati. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di isernia Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4