CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20605 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LI HI MO HI SA nato a (EGITTO) il 17/05/1975 avverso l'ordinanza del 23/10/2025 della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, nell’ambito dell’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di LI HI MO HI SA, volto al riconoscimento della continuazione tra quattro sentenze irrevocabili, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza qualificandola come richiesta di rescissione, che, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere presentata da un difensore munito di procura speciale. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 671 e 629-bis cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Deduce in sintesi il difensore come l'ordinanza impugnata si fondi su un'evidente Penale Sent. Sez. 1 Num. 20605 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 errore di diritto e su una motivazione viziata da contraddittorietà manifesta, avendo la Corte, da un lato, riconosciuto che la richiesta riguardava la continuazione ex art 671 cod. proc. pen., ed avendola poi dichiarato inammissibile, attraverso l'improprio richiamo all'art 629-bis cod. proc. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Antonio Balsamo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall’ordinanza impugnata emerge, in premessa, che l’istanza proposta nell’interesse del condannato era volta al riconoscimento della continuazione tra quattro sentenze irrevocabili ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.; tuttavia, nello sviluppo argomentativo, il giudice dell’esecuzione ha poi qualificato la domanda come richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., pervenendo alla declaratoria di inammissibilità per difetto di procura speciale. Siffatto passaggio motivazionale dà luogo ad un insanabile contrasto interno: il provvedimento, dopo avere individuato correttamente il petitum nell’istituto della continuazione in executivis, perviene ad una decisione di rito facendo applicazione di una disciplina del tutto eterogenea, riferita ad un rimedio straordinario (rescissione del giudicato) non dedotto dalla difesa né ricavabile dal contenuto dell’istanza. Ne consegue che l’ordinanza risulta affetta, al contempo, da violazione di legge (per l’inconferente richiamo dell’art. 629-bis cod. proc. pen.) e da vizio di motivazione, perché la ratio decidendi non è coerente con la premessa in fatto e con l’oggetto della domanda. 3. Il provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché proceda a nuovo esame dell’istanza, qualificandola correttamente ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. e provvedendo sulle relative richieste.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, nell’ambito dell’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di LI HI MO HI SA, volto al riconoscimento della continuazione tra quattro sentenze irrevocabili, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza qualificandola come richiesta di rescissione, che, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere presentata da un difensore munito di procura speciale. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 671 e 629-bis cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Deduce in sintesi il difensore come l'ordinanza impugnata si fondi su un'evidente Penale Sent. Sez. 1 Num. 20605 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 errore di diritto e su una motivazione viziata da contraddittorietà manifesta, avendo la Corte, da un lato, riconosciuto che la richiesta riguardava la continuazione ex art 671 cod. proc. pen., ed avendola poi dichiarato inammissibile, attraverso l'improprio richiamo all'art 629-bis cod. proc. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Antonio Balsamo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall’ordinanza impugnata emerge, in premessa, che l’istanza proposta nell’interesse del condannato era volta al riconoscimento della continuazione tra quattro sentenze irrevocabili ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.; tuttavia, nello sviluppo argomentativo, il giudice dell’esecuzione ha poi qualificato la domanda come richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., pervenendo alla declaratoria di inammissibilità per difetto di procura speciale. Siffatto passaggio motivazionale dà luogo ad un insanabile contrasto interno: il provvedimento, dopo avere individuato correttamente il petitum nell’istituto della continuazione in executivis, perviene ad una decisione di rito facendo applicazione di una disciplina del tutto eterogenea, riferita ad un rimedio straordinario (rescissione del giudicato) non dedotto dalla difesa né ricavabile dal contenuto dell’istanza. Ne consegue che l’ordinanza risulta affetta, al contempo, da violazione di legge (per l’inconferente richiamo dell’art. 629-bis cod. proc. pen.) e da vizio di motivazione, perché la ratio decidendi non è coerente con la premessa in fatto e con l’oggetto della domanda. 3. Il provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché proceda a nuovo esame dell’istanza, qualificandola correttamente ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. e provvedendo sulle relative richieste.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2