In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
3-bis. Il giudice dell'esecuzione e', altresi', competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.
(231) ((328)) ------------- AGGIORNAMENTO (231)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. , nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica". ------------- AGGIORNAMENTO (328)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre - 19 dicembre 2024, n. 208 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2024, n. 52), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perche' la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici".