CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, TO
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 519/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0037918 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- sul ricorso n. 521/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0037919 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 820/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento catastale n. GE0037919/2025, avente per oggetto “Divisione e diversa distribuzione degli spazi interni” dell'immobile sito nel Comune di Genova, Indirizzo_1, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova, con cui è stata rettificata la categoria proposta con DOCFA del
28.02.2024 da cat. A/2 classe 4 vani 8 a cat. A/1 classe 4 vani 8,5.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-carenza di motivazione dell'atto impugnato;
-nel merito, il classamento determinato dall'Ufficio non è congruo rispetto alle caratteristiche dell'immobile in esame;
-chiede, pertanto, di dichiarare nullo l'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-si ritiene,preliminarmente opportuna la riunione al presente procedimento del procedimento n. 521/25 R.
G.R.;
-contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, non condivisibile appare l'eccezione circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato, alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte che ritiene, nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura ” Docfa“, (articolo 2 del Dl 16/93 e
Dm 701/94), che si instaura su iniziativa dei proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'Ufficio, che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile sia adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita;
-nel merito, l'immobile' è inserito in un contesto di pregio per tipologia costruttiva e rifiniture, in zona residenziale che non ha subito degrado né risulta inficiata da interventi immobiliari tali da modificare le condizioni estrinseche dell'immobile stesso;
-l'immobile, dotato di doppi servizi,ricopre una superficie catastale di 226 metri quadri e, quindi, rientra nei requisiti previsti dall'allegato 9 della Circolare Ministeriale 5/1992 che stabilisce testualmente che “la superficie MASSIMA al di sopra della quale l'immobile è ordinariamente censibile in categoria signorile è
160 mq”
-le modifiche interne apportate dalla ricorrente hanno conferito una migliore conformazione dell'unità immobiliare, creando maggiori spazi e migliorando lo stato generale dell'appartamento;
-si ritiene, pertanto, congrua la variazione del classamento operata dall'Ufficio, anche in considerazione della circostanza che quasi tutti gli altri immobili presenti nell'edificio sono di categoria A/1.
La Corte, pertanto, respinge il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, TO
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 519/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0037918 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- sul ricorso n. 521/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0037919 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 820/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento catastale n. GE0037919/2025, avente per oggetto “Divisione e diversa distribuzione degli spazi interni” dell'immobile sito nel Comune di Genova, Indirizzo_1, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova, con cui è stata rettificata la categoria proposta con DOCFA del
28.02.2024 da cat. A/2 classe 4 vani 8 a cat. A/1 classe 4 vani 8,5.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-carenza di motivazione dell'atto impugnato;
-nel merito, il classamento determinato dall'Ufficio non è congruo rispetto alle caratteristiche dell'immobile in esame;
-chiede, pertanto, di dichiarare nullo l'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-si ritiene,preliminarmente opportuna la riunione al presente procedimento del procedimento n. 521/25 R.
G.R.;
-contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, non condivisibile appare l'eccezione circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato, alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte che ritiene, nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura ” Docfa“, (articolo 2 del Dl 16/93 e
Dm 701/94), che si instaura su iniziativa dei proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'Ufficio, che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile sia adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita;
-nel merito, l'immobile' è inserito in un contesto di pregio per tipologia costruttiva e rifiniture, in zona residenziale che non ha subito degrado né risulta inficiata da interventi immobiliari tali da modificare le condizioni estrinseche dell'immobile stesso;
-l'immobile, dotato di doppi servizi,ricopre una superficie catastale di 226 metri quadri e, quindi, rientra nei requisiti previsti dall'allegato 9 della Circolare Ministeriale 5/1992 che stabilisce testualmente che “la superficie MASSIMA al di sopra della quale l'immobile è ordinariamente censibile in categoria signorile è
160 mq”
-le modifiche interne apportate dalla ricorrente hanno conferito una migliore conformazione dell'unità immobiliare, creando maggiori spazi e migliorando lo stato generale dell'appartamento;
-si ritiene, pertanto, congrua la variazione del classamento operata dall'Ufficio, anche in considerazione della circostanza che quasi tutti gli altri immobili presenti nell'edificio sono di categoria A/1.
La Corte, pertanto, respinge il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.