Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/1997, n. 5190
CASS
Sentenza 22 novembre 1997

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L'organo legittimato a ricorrere per cassazione avverso i provvedimenti emessi in materia di libertà personale dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. è esclusivamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale decidente, valendo il principio per cui, quando la legge indica, quale organo abilitato a svolgere una determinata funzione presso un ufficio giudiziario, il pubblico ministero, si riferisce all'ufficio dell'accusa funzionalmente istituito presso tale ufficio. È pertanto inammissibile il ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il tribunale decidente. (Conf., Cass., sez. VI, sent. n. 333, c.c. 29 gennaio 1988, P.M. in proc. De Barre, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/1997, n. 5190
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5190
    Data del deposito : 22 novembre 1997

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