Sentenza 22 novembre 1997
Massime • 1
L'organo legittimato a ricorrere per cassazione avverso i provvedimenti emessi in materia di libertà personale dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. è esclusivamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale decidente, valendo il principio per cui, quando la legge indica, quale organo abilitato a svolgere una determinata funzione presso un ufficio giudiziario, il pubblico ministero, si riferisce all'ufficio dell'accusa funzionalmente istituito presso tale ufficio. È pertanto inammissibile il ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il tribunale decidente. (Conf., Cass., sez. VI, sent. n. 333, c.c. 29 gennaio 1988, P.M. in proc. De Barre, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/1997, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 22 novembre 1997 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 22.12.97
1. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Eugenio AMARI Consigliere N.5190
3. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giorgio COLLA Consigliere N.32389/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova, avverso l'ordinanza, in data 4.7.1997, del Tribunale per il riesame di Genova nei confronti di NASRALE Ben Adria, nato a [...] il [...];
visti gli atti, l'impugnata ordinanza e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Ilario S. MARTELLA, udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Gianfranco VIGLIETTA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
assente il difensore;
OSSERVA
1.Con ordinanza in data 4.7.1997, il Tribunale del riesame di Genova sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere - disposta con provvedimento del 23.6.1997 del G.I.P. di Genova - con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di NASRALE Ben Adria, indagato per il reato di spaccio di stupefacenti (ex art 73 D.P.R. 309/90).
2. Ricorre per cassazione il Procuratore, Generale della Repubblica di Genova e deduce: I) violazione del principio di "adeguatezza" di cui all'art. 275 c.p.p.; II) motivazione manifestamente illogica.
3. Preliminare appare l'esame della legittimazione ad impugnare, in subiecta materia, del Procuratore Generale.
Per principio generale, già ripetutamente affermato nel codice di rito previgente, quando la legge indica, quale organo abilitato a svolgere una determinata attività presso un ufficio giudiziario, il pubblico ministero, si riferisce all'ufficio dell'accusa funzionalmente istituito presso tale ufficio (cfr. Cass. sez. feriale 28.7.90, Inzaghi;
Cass. 22.3.1989, Ferrentino). Tale principio risulta rafforzato dalle scelte effettuate dal nuovo codice di rito, come emerge dall'attenta catalogazione delle funzioni dei "pubblico ministero", specificate con l'art. 51 del vigente codice di procedura penale.
Con riferimento al caso in esame, il legislatore ha testualmente stabilito (art. 311 c.p.p.) che "contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura... può proporre ricorso per cassazione .....".
Si deve, pertanto, concludere che, in materia di libertà personale, i provvedimenti emessi dal Tribunale in sede di riesame - appello ai sensi degli art. 309, 310 c.p.p., possono essere impugnati con ricorso per cassazione, per quanto riguarda l'ufficio di pubblica accusa, solo dal procuratore della Repubblica presso l'organo decidente.
Ciò stante, il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 I co. lett. a) c.p.p..
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 22 dicembre 1997. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1998