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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/11/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON TO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1681/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Camillo Gabriele Fiorito Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e
IL VE
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Archinà
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' proponendo opposizione CP_3 Controparte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249014233281/000, notificatale il
15.10.2024, per il mancato pagamento di debiti per contributi previdenziali (IVS) CP_3 recati dall'avviso di addebito n. 33420180006861223000, notificato in data 05.03.2019.
Deduceva che l'Avviso di addebito sul quale si fondava l'opposta intimazione di pagamento era stato annullato dal Tribunale di Paola, sez. Lav., con sentenza n. 408/2024; concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite.
Si sono regolarmente costituite le parti convenute. In particolare, l' ha chiesto CP_3 pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, considerato che l'avviso di addebito de qua è stato oggetto di sgravio, con compensazione delle spese di lite.
L ha insistito in via principale per il rigetto del ricorso, del quale ha dedotto CP_2 variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo recato dall'intimazione opposta, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'intimazione di pagamento n. 03420249014233281000, notificata alla parte ricorrente in data 15.10.2024, reca un titolo esecutivo che non è più esistente, sicché, deve essere annullata.
Parte ricorrente ha dedotto e provato che l'avviso di addebito n. 33420180006861223000
è stato annullato dal giudice del lavoro del tribunale di Paola con sentenza n. n. 408/2024.
L' , ne ha comunque documentato l'intervenuto sgravio. CP_3
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate Controparte_4 come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00) e dell'assenza di
2 un'autonoma fase istruttoria. Si compensano tra parte ricorrente e considerato che CP_2 quest'ultima è estranea alle vicende afferenti alla sorte del credito recato dall'avviso di addebito poi sgravato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
03420249014233281000;
2) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed CP_2
3) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_3 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 886,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
07.11.2025. Pt_2
Il Giudice
ON TO
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