Art. 58.
Gli Istituti magistrali sono elencati nell'annessa tabella n. 10.
Le sedi dei detti Istituti possono esser variate per decreto Reale, ma non puo' essere aumentato il numero totale di essi. (9) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 2 luglio 1929, n. 1272 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decreto Reale potranno essere istituiti nuovi Regi istituti magistrali maschili, oltre il limite di cui all' articolo 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto a partire dall'anno scolastico 1929-30. --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Regio D.L. 3 agosto 1931, n. 1069 , convertito senza modificazioni dalla L. 28 dicembre 1931, n. 1771 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Possono istituirsi nuovi istituti magistrali promiscui oltre il limite di cui all' art. 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ".
Gli Istituti magistrali sono elencati nell'annessa tabella n. 10.
Le sedi dei detti Istituti possono esser variate per decreto Reale, ma non puo' essere aumentato il numero totale di essi. (9) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 2 luglio 1929, n. 1272 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decreto Reale potranno essere istituiti nuovi Regi istituti magistrali maschili, oltre il limite di cui all' articolo 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto a partire dall'anno scolastico 1929-30. --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Regio D.L. 3 agosto 1931, n. 1069 , convertito senza modificazioni dalla L. 28 dicembre 1931, n. 1771 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Possono istituirsi nuovi istituti magistrali promiscui oltre il limite di cui all' art. 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ".