Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell'interesse della collettività, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 650 cod. pen. non sussiste nel caso di inosservanza di provvedimento adottato nell'interesse di privati cittadini. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato per non aver ottemperato all'ordinanza sindacale di demolizione di un muro pericolante, in quanto il giudice di merito non aveva precisato se la situazione di pericolo riguardasse un'area privata o pubblica).
Commentario • 1
- 1. Coronavirus: recenti sentenze sull’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.)Accesso limitatoSimone Ferrari · https://www.altalex.com/ · 24 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2014, n. 46004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46004 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/10/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1110
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 51542/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE AN IA N. IL 25/12/1938;
D'MI DR N. IL 15/03/1943;
avverso la sentenza n. 128/2011 TRIB. SEZ. DIST. di MERCATO SAN SEVERINO, del 31/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA IA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31.1.2013 il Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Mercato S. Severino, condannava RE AN MA e D'MI AN, in ordine al reato di cui all'art. 650 c.p., alla pena di Euro 150 di ammenda. Si riteneva che i due imputati erano rimasti inadempienti all'Ordinanza Sindacale n. 38 del 3.9.2009, con cui era stata ordinata la demolizione da eseguirsi ad horas , per motivi di incolumità pubblica, del manufatto di loro proprietà nel comune di RO atteso che l'immobile cui si aveva riguardo risultò messo in sicurezza solo a distanza di molto tempo dall'ordine impartito.
2. Avverso tale decisione, interponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con due distinti atti, in parte sovrapponibili, sottoscritti dal comune difensore per dedurre:
2.1 Violazione delle norme in tema di notifica: non vi sarebbe prova che il comune di RO avesse notificato l'ordinanza sindacale alla Lepore, con il che la stessa non poteva dirsi a conoscenza dell'ordine impartitole.
2.2 Violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54 e art. 650 c.p.:
nell'Ordinanza Sindacale n. 38 veniva richiamato il contenuto dell'accertamento dei vigili urbani su richiesta dei vicini degli imputati, da cui si evinceva che a parere del tecnico il muro di spina dell'immobile collocato a destra era pericolante e si imponeva o la demolizione, ovvero il consolidamento delle strutture. Secondo la difesa, la valutazione del tecnico era stata basata sulla semplice osservazione visiva, quindi su mere supposizioni, non controllabili e manifestatesi infondate, visto che il muro non ebbe a crollare, ma dovette essere abbattuto con pala meccanica. Non solo, ma veniva fatto rilevare che il muro insisteva su proprietà privata in condominio tra due soggetti e che lo stesso era distante almeno dieci metri dalla pubblica via Pisacane, dal che si doveva desumere l'insussistenza del pericolo per la pubblica incolumità. Pertanto, il provvedimento emesso non a tutela della collettività, ma solo a tutela di alcuni singoli cittadini, doveva ritenersi fuoriuscire dall'area della legittima emissione di provvedimenti sindacali garantiti da sanzione penale. La situazione di pericolo da rimuovere gravava esclusivamente su beni privati ed era circoscritta all'incolumità dei condomini utilizzatori dell'area interna privata, cosicché si doveva risolvere in una controversia di natura civilistica tra le parti. Il potere sindacale sarebbe stato illegittimamente esercitato, trattandosi di muro interno e di proprietà privata lontana dalla strada pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché non emerge dagli atti processuali alcun vizio di notificazione dell'ordinanza sindacale, che risulta essere stata rimessa alla Lepore in data 1.10.2009 ed il 20.10.2009 al D'Amico.
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Il giudice a quo si è basato sulla deposizione della polizia municipale attestante il ritardo con cui l'ordinanza venne ottemperata, senza affrontare il profilo preliminare ed assorbente sulla natura del muro indicato come pericolante che la difesa sostiene essere di proprietà privata , distante almeno dieci metri dalla pubblica via. È notorio che questa Corte di legittimità ha insegnato che ai fini della configurabilità della contravvenzione in oggetto è necessario che il provvedimento sia stato emesso esclusivamente per le ragioni indicate nell'art. 650 c.p., cioè nell'interesse della collettività, cosicché non sussiste detta contravvenzione in caso di inosservanza di provvedimento adottato nell'interesse di privati cittadini ( Sez. I, 4.12.2007, n. 237, rv 238811). L'accertamento sulla collocazione del muro, oggetto di situazione di pericolo e quindi l'accertamento sulla ricaduta delle conseguenze, se in area privata o pubblica, avrebbe dovuto costituire oggetto di un preliminare approfondimento, che non venne compiuto, essendo stata data per scontata la messa in pericolo per la pubblica incolumità. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul detto profilo che ha carattere preliminare per poter ravvisare la consumazione di condotta rientrante nella contravvenzione contestata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014