Sentenza 17 marzo 2005
Massime • 1
Deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen nel caso in cui il giudice per indagini preliminari abbia disposto l'accompagnamento coattivo dell'indagato la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con incidente probatorio, in quanto trattasi dell'esercizio di un potere legittimo riconosciuto dall'art. 399 cod. proc. pen., a nulla rilevando che il giudice, errando, abbia citato l'art. 490 cod. proc. pen. che prevede analogo potere del giudice nei confronti dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2005, n. 16216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16216 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/03/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 378
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 23968/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De GO DA;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia in data 13 marzo 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DA De GO impugna per cassazione la pronuncia di inammissibilità di una sua dichiarazione di ricusazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, Dr. Aldo Giancotti, che ne aveva ordinato l'accompagnamento coattivo per l'espletamento di una perizia grafologica con incidente probatorio. Sostiene che il riferimento all'art. 490 c.p.p., contenuto nell'ordine di accompagnamento coattivo, rivela la prevenzione del giudice, che la considera già imputata e applica una norma di esclusiva competenza del giudice del dibattimento;
e lamenta che la corte d'appello abbia dichiarato l'inammissibilità della sua richiesta con una motivazione riferibile ad altra sua precedente dichiarazione di ricusazione, proposta con riferimento al provvedimento di ammissione della perizia e già dichiarata inammissibile dalla stessa corte.
Il ricorso è fondato, essendo l'ordinanza impugnata palesemente riferibile ad altra precedente e già disattesa dichiarazione di ricusazione. E tuttavia questa Corte deve rilevare d'ufficio, trattandosi di un'invalidità insanabile, l'inammissibilità per manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione proposta da DA De GO.
Secondo quanto prevede l'art. 399 c.p.p., invero, il giudice per le indagini preliminari deve ordinare l'accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini, che non compaia senza addurre un legittimo impedimento, se la sua presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio. Sicché, con l'ordine di accompagnamento di DA De GO, il giudice Aldo Giancotti non ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, come prevede l'art. 37 comma 1 lettera b) c.p.p., ma ha solo adottato un provvedimento dovuto. Nè può essere considerato rilevante in senso contrario il pur erroneo riferimento all'art. 490 c.p.p., anziché all'art. 399 c.p.p., contenuto nell'ordinanza impugnata, perché l'erroneo riferimento normativo non ha alcuna incidenza sulla legittimità del potere effettivamente esercitato dal giudice. Si deve pertanto concludere con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e con la contestuale pronuncia d'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta da DA De GO.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione del Dr. Aldo Giancotti, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale idi Belluno, proposta da DA De GO il 10 marzo 2004.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005