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Articolo 4 della Legge 7 novembre 1988, n. 518
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Legge 7 novembre 1988, n. 518
Articolo 4 della Legge 7 novembre 1988, n. 518
Versione
7 dicembre 1988
Art. 4. 1. La seguente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1988
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