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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 702/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3948/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Municipio 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAMENTO n. MA182320250000546 TARES 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec l'8.9.2025 alla GE SR e al Comune di Maddaloni, ricorrente1 ha impugnato il sollecito di pagamento indicato in epigrafe, fondato su un avviso di accertamento esecutivo per TARE/TARI anno 2015, eccependo la decadenza dal diritto alla riscossione, oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si è costituita la GE spa chiedendo respingersi il ricorso atteso che era stato notificato sia l'avviso di accertamento in data 28.5.2025 che un precedente sollecito di pagamento in data 17.12.2020, di cui ha prodotto copia.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza del 9.1.2026, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Sulla base della documentazione prodotta tempestivamente dalla GE spa in relazione alla TARES/
TARI 2015 risultano regolarmente notificati al ricorrente sia il sollecito di pagamento n. 2020/10239 notificato in data 17.12.2020, sia l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/973 notificato in data 30.05.2025, quest'ultimo non impugnato, il che rende inammissibile la doglianza di decadenza dal potere impositivo che andava formulata con l'impugnazione di detto atto.
Neanche risulta maturata la prescrizione, atteso che il termine di cinque anni, applicabile ai tributi locali, è iniziato a decorrere dal 30.5.2025 ( data della notifica dell'accertamento esecutivo) e non è maturata alla data di notifica del sollecito di pagamento in esame.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della GE spa che liquida in € 250,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Nominativo_1
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3948/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Municipio 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAMENTO n. MA182320250000546 TARES 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec l'8.9.2025 alla GE SR e al Comune di Maddaloni, ricorrente1 ha impugnato il sollecito di pagamento indicato in epigrafe, fondato su un avviso di accertamento esecutivo per TARE/TARI anno 2015, eccependo la decadenza dal diritto alla riscossione, oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si è costituita la GE spa chiedendo respingersi il ricorso atteso che era stato notificato sia l'avviso di accertamento in data 28.5.2025 che un precedente sollecito di pagamento in data 17.12.2020, di cui ha prodotto copia.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza del 9.1.2026, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Sulla base della documentazione prodotta tempestivamente dalla GE spa in relazione alla TARES/
TARI 2015 risultano regolarmente notificati al ricorrente sia il sollecito di pagamento n. 2020/10239 notificato in data 17.12.2020, sia l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/973 notificato in data 30.05.2025, quest'ultimo non impugnato, il che rende inammissibile la doglianza di decadenza dal potere impositivo che andava formulata con l'impugnazione di detto atto.
Neanche risulta maturata la prescrizione, atteso che il termine di cinque anni, applicabile ai tributi locali, è iniziato a decorrere dal 30.5.2025 ( data della notifica dell'accertamento esecutivo) e non è maturata alla data di notifica del sollecito di pagamento in esame.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della GE spa che liquida in € 250,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Nominativo_1