Sentenza 2 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio hanno natura di norme di regolamento nell'accezione di cui all'art. 323 cod. pen., le disposizioni contenute nell'art. 32 d.P.R. n. 348 del 1983, e nell'art. 34 del d.P.R. n. 270 del 1987, relative alla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il trattamento del personale dipendente delle unità sanitarie locali. (Nella fattispecie, concernente delibera emanata dagli amministratori di una U.S.L., e relativa all'apertura all'interno della struttura ospedaliera di un posto di ristoro affidato, senza pubblica gara, al CRAL locale, la Corte ha ritenuto che tale attività comunque competesse alla organizzazione dei lavoratori, ed ha escluso dunque l'illegittimità della delibera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/1998, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 2.12.1998
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Luciano Deriu Consigliere N. 1671
Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 25876
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: AL GI, MB OM e AN LF
AVVERSO
la sentenza del 30 marzo 1998 del Tribunale di Roma;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l'inammissibilità ricorsi;
Udito il difensore avv. Alfonso Pagliaro;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 30 marzo 1998 il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere contro i sunnominati imputati in ordine al delitto di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 cod.pen. - per avere, quali amministratori di una U.S.L., con delibera emessa il 7.10.1990 in violazione degli artt. 32 dpR 25.6.1983 n. 348 e 34 dpR 20.5.1987 n.270 (decreti contenenti le "norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il trattamento del personale dipendente delle unità sanitarie locali") concesso in uso al CRAL regionale della sanità, senza pubblico concorso, alcuni locali dell'ospedale per l'esercizio di un bar, cui potevano però accedere anche i visitatori - perché estinto per prescrizione. Avverso la sentenza gli imputatì hanno proposto ricorso diretto per cassazione. Denunziano la violazione del secondo comma dell'art.129 cod.proc.pen., censurando che il tribunale, pur avendo acquisito all'esito dell'istruzione dibattimentale gli elementi necessari e sufficienti per accertare l'insussistenza del preteso abuso d'ufficio, non abbia pronunciato la conseguente sentenza assolutoria di merito.
p.
2. I ricorsi sono fondati.
Invero il tribunale, rifiutando, in base alla mera considerazione che esisteva una causa di estinzione del reato, di prendere in esame la richiesta di assoluzione avanzata dalla difesa, ha violato il disposto - applicabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., che impone al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione quando, pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, risulti dagli atti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. Nel caso di specie gli imputati hanno sostenuto la legittimità della delibera incriminata, e tale assunto appare fondato poiché emerge evidente che gli articoli specificati nel capo d'imputazione non sono stati violati.
Premesso che l'azione tipica dell'abuso d'ufficio, qual è attualmente configurato dall'art. 1 della legge 16.7.1997 n. 234, consiste nella "violazione di norme di legge o di regolamento", occorre anzitutto verificare se gli articoli che nella fattispecie l'accusa assume essere stati violati sono contenuti in un testo normativo avente natura di regolamento.
Al riguardo si rammenta che la legge 29 marzo 1983 n. 93 ("legge quadro sul pubblico impiego nell'intento di delegificare in parte la disciplina del rapporto di pubblico impiego, devolveva alla contrattazione collettiva (anziché alla legge) la regolamentazione del trattamento economico e di alcuni istituti dello stato giuridico, e, al fine di conferire efficacia erga omnes agli accordi nazionali stipulati tra la delegazione della pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali più rappresentative, prevedeva, all'art. 6, la deliberazione del Consiglio dei Ministri e, dopo il nulla osta preventivo della Corte dei Conti, l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica. In particolare, il procedimento per la stipulazione degli accordi sindacali relativi ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale già previsto dall'art. 47, commi 8 e 9, della legge 23.12.197 8 n. 833 ("legge sulla istituzione del servizio sanitario nazionale") veniva riveduto e integrato dalla disposizione di cui all'art. 9 della su citata "legge quadro", che imponeva anche per il comparto della sanità il rispetto della procedura destinata a concludersi con il decreto presidenziale di ricezione dell'accordo. Con questo sistema gli accordi collettivi venivano trasfusi in un atto regolamentare del Governo e ne acquistavano quindi la forza. La natura e l'efficacia regolamentare del decreto presidenziale che recepiva l'accordo sindacale è fuori discussione, dal momento che la sua emissione era esplicitamente prevista dall'art. 17, comma 1 lett. e) , della legge 23.8.1988 n. 400, legge che, nel disciplinare
"l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ne ha voluto ridisegnare, con il citato articolo, anche il potere regolamentare.
Si è parlato finora al passato, perché il d.lgs.
3.2.1993 n.29, in attuazione della delega di cui alla legge 23.10.1992 n. 421,
ha trasferito la disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego nell'ambito del diritto privato, per cui attualmente la contrattazione collettiva non è più condotta dalla delegazione ministeriale, ma dall'Agenzia per le relazioni sindacali, e l'accordo non è più recepito in un decreto presidenziale, ma è stipulato dal rappresentante dell'Agenzia previa autorizzazione del Governo. In particolare. per quanto interessa il comparto della sanità, l'art.74 del citato d.lgs. n. 29 del 1993 ha abrogato gli artt. 6 e 9 della legge quadro n. 93 del 1983 e l'art. 38 d.lgs. 23.12.1993 n. 546 ha abrogato la disposizione di cui al già citato art. 17, comma 1 lett. e) , della legge n. 400 del 1988.
Assodato, dunque, che le norme specificate nel capo di imputazione sono "norme di regolamento" nell'accezione voluta dall'art. 323 cod.pen., resta da vedere se il comitato di gestione della USL abbia adottato la delibera incriminata in violazione delle medesime.
Orbene gli articoli che si assumono violati stabiliscono:
- che "le attività culturali, ricreative e assistenziali, promosse nelle unità sanitarie locali, sono gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti";
- che "per l'attuazione delle suddette attività, ogni anno le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale".
Dalle disposizioni sopra testualmente riportate emerge palese la volontà di attribuire agli "organismi formati da rappresentanti dei dipendenti" la gestione dei servizi sociali attuati a favore del personale dipendente con l'eventuale concorso finanziario dell'Amministrazione.
Ora non vi è dubbio che l'apertura, all'interno di un centro ospedaliero, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione, di un posto di ristoro per il personale dipendente, rientra nel novero delle attività ricreative, la cui gestione, ai sensi dell'intesa recepita nei ridetti decreti presidenziali, compete agli organismi formati dal rappresentanti dei dipendenti, e non a imprenditori esterni. La circostanza marginale che al posto di ristoro siano ammesse, per ovvi motivi di ospitalità, anche le persone in visita ai ricoverati, non cambia la fisionomia del servizio in discorso, la cui funzione principale ed elettiva resta quella di soddisfare le esigenze dei lavoratori dipendenti che nella struttura ospedaliera vivono e operano.
Pertanto gli imputati, deliberando di affidare la gestione del bar interno dell'ospedale al CRAL, hanno agito nel rispetto delle norme allora vigenti. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999